Regulation (EU) 2015/1525 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters

Published date18 September 2015
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets,Customs Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 243, 18 September 2015
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18.9.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/1

REGOLAMENTO (UE) 2015/1525 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 325,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Per garantire che il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (2) contempli tutti i possibili movimenti di merci in relazione al territorio doganale dell'Unione, è opportuno precisare la definizione di «regolamentazione doganale» e di «vettori» per quanto riguarda i concetti di entrata e di uscita delle merci.
(2) Nell'intento di migliorare ulteriormente le procedure amministrative e penali da seguire in caso di irregolarità, è opportuno garantire che gli elementi di prova ottenuti nell'ambito della mutua assistenza possano essere ritenuti ammissibili nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie dello Stato membro dell'autorità richiedente.
(3) Per garantire maggior chiarezza, coerenza e trasparenza, occorre determinare più concretamente le autorità che dovrebbero avere accesso ai repertori istituiti sulla base del regolamento (CE) n. 515/97. A tal fine, è opportuno stabilire un riferimento uniforme alle autorità competenti. L'accesso diretto di tali autorità è una condizione importante per l'effettiva attuazione della mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.
(4) I dati relativi ai movimenti dei container consentono di individuare le frodi per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione e quelle in uscita. Tali dati aiutano a prevenire, esaminare e perseguire le operazioni che costituiscono o sembrano costituire una violazione della normativa doganale. Onde raccogliere e utilizzare una serie di dati il più completa possibile, evitando nel contempo potenziali ripercussioni negative sulle piccole e medie imprese del settore del trasporto merci, è necessario che i vettori trasmettano agli Stati membri i dati relativi ai movimenti dei container, purché essi raccolgano tali dati in formato elettronico tramite i loro sistemi di rilevamento delle apparecchiature o che tali dati siano memorizzati per loro conto. Tali dati dovrebbero essere direttamente trasmessi a un repertorio unico creato a tal fine dalla Commissione.
(5) L'Unione ha il dovere di combattere le frodi doganali e, quindi, di contribuire all'obiettivo del mercato interno di avere prodotti sicuri con certificati di origine autentici al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori.
(6) L'individuazione delle frodi dipende in larga misura dall'identificazione e dall'analisi incrociata di serie di dati operativi pertinenti. Occorre pertanto istituire, a livello di Unione, un repertorio contenente dati relativi alle importazioni, alle esportazioni e al transito delle merci, compresi il transito delle merci all'interno degli Stati membri e le esportazioni dirette. A tal fine, la Commissione dovrebbe duplicare sistematicamente i dati provenienti dalle fonti gestite dalla Commissione nel repertorio «importazioni, esportazioni e transito» e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di comunicare alla Commissione dati relativi al transito di merci all'interno di uno Stato membro e alle esportazioni dirette, in base alla disponibilità dei dati e alle infrastrutture delle tecnologie dell'informazione degli Stati membri.
(7) L'introduzione, a seguito della decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dei sistemi doganali elettronici nel 2011, nel cui ambito i documenti giustificativi delle importazioni e delle esportazioni non sono più conservati dalle autorità doganali ma da operatori economici, ha comportato ritardi nelle indagini svolte nel settore doganale dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), poiché quest'ultimo si basa su tali autorità per aiutarlo a ottenere i suddetti documenti. Inoltre, il termine di prescrizione di tre anni per riscuotere le obbligazioni doganali ostacola ulteriormente lo svolgimento efficace delle indagini. Per accelerare lo svolgimento di tali indagini nel settore doganale, oltre alle altre possibilità di cui dispone la Commissione per ottenere le informazioni relative alle dichiarazioni, dovrebbe essere specificata la procedura secondo cui la Commissione può richiedere agli Stati membri i documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di esportazione.
(8) Al fine di garantire la riservatezza e aumentare la sicurezza dei dati inseriti nei repertori istituiti sulla base del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 515/97, è opportuno limitare l'accesso a tali dati soltanto a determinati utenti e per finalità prestabilite.
(9) Il regolamento (CE) n. 515/97 prevede il trattamento dei dati, il quale può riguardare anche dati personali e dovrebbe essere eseguito nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, il trattamento dei dati personali dovrebbe essere effettuato secondo modalità compatibili con le finalità di tale regolamento e conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e, in particolare, ai requisiti dell'Unione in materia di qualità dei dati, proporzionalità, limitazione delle finalità e del diritto di informazione e di accesso, rettifica, cancellazione e blocco dei dati personali, nonché alle misure organizzative e tecniche e al trasferimento internazionale dei dati personali. È opportuno prevedere disposizioni specifiche per limitare l'accesso ai dati introdotti soltanto a determinati utilizzatori anche onde garantire la riservatezza di tali dati.
(10) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero tutelare le informazioni commerciali riservate e garantire il trattamento riservato delle informazioni scambiate mediante il repertorio dei messaggi sullo status dei container notificati e il repertorio importazioni, esportazioni e transito.
(11) Al fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni e garantire il diritto degli interessati alla trasparenza e all'informazione di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE, dovrebbe essere possibile per la Commissione pubblicare su Internet gli aggiornamenti degli elenchi delle autorità competenti designate dagli Stati membri e dai servizi della Commissione autorizzati ad aver accesso al SID.
(12) Il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento (CE) n. 515/97 e di eventuali atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento dovrebbero osservare il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto dall'articolo 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale riconosciuti, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali atti delegati e di esecuzione dovrebbero altresì garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001.
(13) Affinché il controllo della protezione dei dati risulti più coerente, è opportuno che il garante europeo della protezione dei dati cooperi strettamente con l'autorità comune di controllo istituita dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio (6), al fine di realizzare il coordinamento degli audit del SID.
(14) Le disposizioni che disciplinano le modalità di conservazione dei dati nel SID provocano spesso un'ingiustificabile perdita di informazioni. Ciò è dovuto al fatto che gli Stati membri non eseguono sistematicamente i riesami annuali a causa dell'onere amministrativo che questo comporta e della indisponibilità delle risorse necessarie. Occorre pertanto semplificare la procedura che disciplina la conservazione dei dati nel SID, abolendo l'obbligo di riesame annuale dei dati e stabilendo un termine massimo di conservazione di cinque anni che possa essere prorogato, se giustificato, di ulteriori due anni, che corrisponde ai termini previsti per i repertori stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 515/97. Tale durata è giustificata dalla lunghezza delle procedure di trattamento delle irregolarità e dal fatto che tali dati sono indispensabili per effettuare operazioni doganali congiunte e svolgere indagini.
(15) Per migliorare ulteriormente le possibilità di analisi delle frodi e agevolare lo svolgimento delle indagini, è opportuno che i dati relativi a fascicoli di indagini in corso conservati nell'archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali siano resi anonimi non appena sia decorso un anno dall'ultima constatazione e siano successivamente conservati in una forma che non consenta più di identificare la persona interessata.
(16) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare l'accertamento, l'esame e la prevenzione delle frodi doganali
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