Regulation (EU) 2015/759 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 amending Regulation (EC) No 223/2009 on European statistics (Text with relevance for the EEA and Switzerland)

Published date19 May 2015
Subject MatterInformation and verification,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 123, 19 May 2015
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19.5.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 123/90

REGOLAMENTO (UE) 2015/759 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il sistema statistico europeo («SSE»), come partenariato, ha in generale consolidato con successo le sue attività volte a garantire lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee di alta qualità, anche migliorando la propria governance.
(2) Sono state però individuate di recente alcune carenze, in particolare per quanto riguarda il quadro di gestione della qualità statistica.
(3) Nella comunicazione del 15 aprile 2011 intitolata «Rafforzamento della qualità delle statistiche europee», la Commissione ha proposto misure per ovviare a tali carenze e rafforzare la governance dell'SSE. In particolare, ha proposto una modifica di alcuni punti specifici del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(4) Nelle conclusioni del 20 giugno 2011, il Consiglio ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione e ha sottolineato l'importanza di continuare a migliorare la governance e l'efficienza dell'SSE.
(5) È opportuno tener conto delle conseguenze per il settore statistico delle recenti evoluzioni nel contesto del quadro della governance economica dell'Unione, in particolare degli aspetti relativi all'indipendenza professionale, quali la trasparenza delle procedure di selezione e revoca della nomina, le dotazioni di bilancio e il calendario con le date di pubblicazione, di cui al regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e degli aspetti relativi al requisito di autonomia funzionale per gli organismi responsabili del monitoraggio dell'applicazione delle norme di bilancio nazionali, di cui al regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(6) Gli aspetti relativi all'indipendenza professionale, quali la trasparenza delle procedure di selezione e revoca della nomina, le dotazioni di bilancio e il calendario con le date di pubblicazione, non dovrebbero rimanere limitati alle statistiche prodotte ai fini del sistema di sorveglianza dei bilanci e della procedura per i disavanzi eccessivi, ma dovrebbero applicarsi a tutte le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse dall'SSE.
(7) Inoltre, l'adeguatezza delle risorse attribuite su base annuale o pluriennale e disponibili per rispondere ai fabbisogni statistici è una condizione necessaria per garantire l'indipendenza professionale delle autorità statistiche e l'alta qualità dei dati statistici.
(8) A tal fine è opportuno rafforzare l'indipendenza professionale delle autorità statistiche e garantire standard minimi, applicabili in tutta l'Unione. Si dovrebbero dare all'organo di vertice degli istituti nazionali di statistica (INS) specifiche garanzie in termini di assolvimento dei compiti in ambito statistico, gestione organizzativa e assegnazione delle risorse. Le procedure di selezione dell'organo di vertice degli INS dovrebbero essere trasparenti e basate solo su criteri professionali. Dovrebbero garantire il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.
(9) Se, da un lato, le statistiche europee per essere credibili richiedono una forte indipendenza professionale degli statistici, dall'altro dovrebbero anche rispondere alle esigenze politiche e fornire un sostegno statistico alle nuove iniziative politiche a livello nazionale e dell'Unione.
(10) È necessario consolidare e garantire l'indipendenza dell'autorità statistica dell'Unione (Eurostat) attraverso uno scrutinio parlamentare efficace e consolidare e garantire l'indipendenza degli INS attraverso la responsabilità democratica.
(11) Inoltre, dovrebbe essere chiarita la portata del ruolo di coordinamento già attribuito agli INS, al fine di ottenere un più efficiente coordinamento delle attività statistiche a livello nazionale, compresa la gestione della qualità, tenendo al contempo in debita considerazione i compiti assolti in ambito statistico dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Nella misura in cui le statistiche europee possono essere compilate dalle banche centrali nazionali (BCN) in qualità di membri del SEBC, gli INS e le BCN dovrebbero cooperare strettamente nel rispetto degli accordi nazionali onde garantire la produzione di statistiche europee complete e coerenti, garantendo al contempo la necessaria cooperazione fra l'SSE e il SEBC.
(12) Per ridurre l'onere per le autorità statistiche e per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali dovrebbero poter accedere ai dati amministrativi, anche in formato elettronico, per poterli utilizzare tempestivamente e gratuitamente e integrare con le statistiche.
(13) Le statistiche europee dovrebbero essere facilmente comparabili e accessibili ed essere aggiornate tempestivamente e a intervalli regolari, in modo da garantire che le politiche e le iniziative di finanziamento dell'Unione tengano pienamente conto della realtà dell'Unione.
(14) Gli INS dovrebbero inoltre essere consultati fin dalla fase iniziale di progettazione di nuovi registri amministrativi per un loro utilizzo a fini statistici, nonché in merito a programmi di modifica o di cessazione di fonti amministrative esistenti. Dovrebbero anche ricevere i relativi metadati dai proprietari dei dati amministrativi e coordinare le attività di standardizzazione riguardanti dati amministrativi rilevanti per la produzione statistica.
(15) La riservatezza dei dati ottenuti a partire da dati amministrativi dovrebbe essere tutelata secondo i principi e gli orientamenti comuni applicabili a tutti i dati riservati utilizzati per la produzione di statistiche europee. È opportuno inoltre redigere e pubblicare quadri di valutazione della qualità applicabili a tali dati, nonché principi di trasparenza.
(16) Tutti gli utilizzatori dovrebbero avere accesso agli stessi dati nello stesso momento. Gli INS dovrebbero redigere il calendario con le date di pubblicazione dei dati periodici.
(17) La qualità delle statistiche europee e la fiducia degli utilizzatori potrebbero essere rafforzate coinvolgendo i governi nazionali nella responsabilità dell'applicazione del codice delle statistiche europee («codice delle statistiche»). A tale scopo, è opportuno che un «impegno sulla fiducia nelle statistiche» («impegno») da parte di uno Stato membro, tenendo conto delle specificità nazionali, includa impegni specifici del governo di tale Stato membro a migliorare o mantenere le condizioni per l'attuazione del codice delle statistiche. L'impegno, che dovrebbe essere aggiornato ove necessario, potrebbe comprendere quadri nazionali di garanzia dell'alta qualità, tra cui autovalutazioni, misure migliorative e meccanismi di monitoraggio.
(18) La Commissione (Eurostat) dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per consentire un accesso online agevole a serie di dati complete e di facile consultazione. Ove possibile, aggiornamenti periodici dovrebbero offrire informazioni su base annua e su base mensile per ciascuno Stato membro.
(19) Poiché la produzione di statistiche europee deve basarsi su una pianificazione operativa e finanziaria a lungo termine per garantire un livello elevato di indipendenza, è opportuno che il programma statistico europeo copra lo stesso periodo del quadro finanziario pluriennale.
(20) Il regolamento (CE) n. 223/2009 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento stesso conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio (6). In conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che abroga la decisione 1999/468/CE, le competenze conferite alla Commissione dovrebbero essere allineate a tale nuovo quadro giuridico. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione dovrebbe garantire che tali competenze di esecuzione non comportino un rilevante onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri o i rispondenti.
(21) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti di esecuzione in conformità dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei requisiti di qualità mediante la definizione delle modalità, della struttura e della periodicità delle relazioni sulla qualità contemplate dalla legislazione settoriale, quando la legislazione statistica settoriale non le prevede. La Commissione dovrebbe garantire che tali atti di esecuzione non comportino un rilevante onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri o i rispondenti.
(22) È necessario stabilire condizioni uniformi per l'accesso a dati riservati per fini scientifici. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le modalità, le regole e le condizioni che disciplinano tale accesso a livello di Unione. Tali competenze dovrebbero
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