Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006 (Text with EEA relevance)

Published date05 June 2015
Subject MatterJustice and home affairs,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 141, 5 June 2015
L_2015141IT.01000101.xml
5.6.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141/1

REGOLAMENTO (UE) 2015/847 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2015

riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) I flussi di denaro illecito derivanti da trasferimenti di fondi possono minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell'Unione nonché per lo sviluppo internazionale. Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento di attività criminose o del terrorismo.
(2) A meno che non siano adottate determinate misure di coordinamento a livello dell'Unione, è probabile che i riciclatori e i finanziatori del terrorismo traggano vantaggio della libertà di circolazione dei capitali all'interno dello spazio finanziario integrato dell'Unione per sostenere le proprie attività criminose. La cooperazione internazionale nel quadro del gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e l'attuazione delle sue raccomandazioni a livello globale si prefiggono di impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo mediante il trasferimento di fondi.
(3) In ragione della portata dell'azione che deve essere intrapresa, l'Unione dovrebbe garantire l'attuazione uniforme in tutta l'Unione delle norme internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione adottate dal GAFI il 16 febbraio 2012 («raccomandazioni riviste del GAFI») e, in particolare, della raccomandazione 16 relativa ai trasferimenti elettronici («raccomandazione 16 del GAFI») e la nota interpretativa rivista per la sua attuazione e, in particolare, dovrebbe evitare che vi siano discriminazioni o discrepanze tra, da un lato, i pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro e, dall'altro, i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell'azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello dell'Unione e potrebbe danneggiare di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.
(4) Al fine di promuovere un approccio uniforme a livello internazionale e accrescere l'efficacia della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, l'ulteriore azione dell'Unione dovrebbe tener conto degli sviluppi internazionali, segnatamente delle raccomandazioni riviste del GAFI.
(5) L'attuazione e l'applicazione del presente regolamento e della raccomandazione 16 del GAFI rappresentano modalità pertinenti ed efficaci per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
(6) Il presente regolamento non è inteso a imporre oneri o costi inutili ai prestatori di servizi di pagamento e ai soggetti che ricorrono ai loro servizi. A tale riguardo, è opportuno che l'approccio preventivo sia mirato e proporzionato e sia in piena conformità con la libera circolazione dei capitali, che è garantita in tutta l'Unione.
(7) Nella strategia riveduta dell'Unione per la lotta al finanziamento del terrorismo del 17 luglio 2008 («strategia riveduta») si affermava che occorre continuare ad adoperarsi per prevenire il finanziamento del terrorismo e controllare il modo in cui i soggetti sospettati di terrorismo utilizzano le proprie risorse finanziarie. Si riconosce che il GAFI è costantemente impegnato a migliorare le sue raccomandazioni e che sta elaborando un'interpretazione condivisa di come queste dovrebbero essere attuate. Nella strategia riveduta si osserva inoltre che l'attuazione delle raccomandazioni riviste del GAFI da parte di tutti i membri del GAFI e dei membri di organismi regionali analoghi al GAFI è valutata a intervalli regolari e che è pertanto importante che l'attuazione ad opera degli Stati membri avvenga secondo un'impostazione comune.
(8) Per prevenire il finanziamento del terrorismo, sono state adottate misure con lo scopo di congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità, tra cui i regolamenti (CE) n. 2580/2001 (4), (CE) n. 881/2002 (5) e (UE) n. 356/2010 (6) del Consiglio. Al medesimo scopo, sono state inoltre adottate misure volte a tutelare il sistema finanziario dalla canalizzazione di fondi e di risorse economiche intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) contiene una serie di misure in materia. Tuttavia, tali misure non impediscono completamente ai terroristi o ad altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.
(9) La piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché per attuare le misure restrittive, in particolare quelle imposte dai regolamenti (CE) n. 2580/2001, (CE) n. 881/2002 e (UE) n. 356/2010, e nel pieno rispetto dei regolamenti dell'Unione che attuano tali misure. Per assicurare che attraverso tutto l'iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di corredare i trasferimenti di fondi di dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario.
(10) È opportuno che il presente regolamento si applichi fatte salve le misure restrittive imposte dai regolamenti basati sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quali i regolamenti (CE) n. 2580/2001, (CE) n. 881/2002 e (UE) n. 356/2010, che possono richiedere ai prestatori di servizi di pagamento di ordinanti e beneficiari nonché ai prestatori intermediari di servizi di pagamento di adottare provvedimenti per congelare determinati fondi o di osservare restrizioni specifiche in ordine a determinati trasferimenti di fondi.
(11) Il presente regolamento dovrebbe altresì applicarsi fatta salva la legislazione nazionale di recepimento della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Ad esempio, i dati personali raccolti ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento non dovrebbero essere elaborati in modo incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare, è opportuno che un ulteriore trattamento dei dati personali per scopi commerciali sia severamente vietato. La lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di importante interesse pubblico da parte di tutti gli Stati membri. Pertanto, nell'applicazione del presente regolamento, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisca un livello di protezione adeguato in conformità dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE dovrebbe essere permesso in conformità dell'articolo 26 della medesima. È importante che ai prestatori di servizi di pagamento operanti in giurisdizioni diverse, con succursali e filiazioni situate al di fuori dell'Unione, non sia impedito di trasferire i dati riguardanti operazioni sospette all'interno della stessa organizzazione, a condizione che applichino adeguate misure di salvaguardia. Inoltre, è opportuno che i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario e i prestatori intermediari di servizi di pagamento predispongano misure tecniche e organizzative appropriate al fine di proteggere i dati personali in caso di perdita accidentale, alterazione, oppure divulgazione o accesso non autorizzati.
(12) Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i soggetti che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e che operano in base ad un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento nonché i soggetti che forniscono a prestatori di servizi di pagamento unicamente messaggistica o altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero sistemi di compensazione e regolamento.
(13) I trasferimenti di fondi sottesi ai servizi di cui all'articolo 3, lettere da a) a m), e o), della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. È altresì opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tali esclusioni dovrebbero comprendere le carte di pagamento, gli strumenti di moneta elettronica, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici prepagati o postpagati con caratteristiche simili, ove siano utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o di servizi e il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti. Tuttavia, rientra
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT