Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (Text with EEA relevance)

Coming into Force30 June 2016,01 January 2018,03 July 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R1011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj
Published date29 June 2016
Date08 June 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 171, 29 June 2016
L_2016171IT.01000101.xml
29.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/1011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall'accuratezza e dall'integrità degli indici di riferimento (benchmarks). I casi gravi di manipolazione degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, quali il LIBOR, l'EURIBOR e gli indici di riferimento per le valute, nonché le presunte manipolazioni degli indici di riferimento per l'energia e il petrolio, dimostrano che gli indici di riferimento possono essere soggetti a conflitti di interesse. Il ricorso a regimi discrezionali e di governance poco solidi accresce la vulnerabilità degli indici di riferimento alla manipolazione. Problemi o dubbi relativi ad accuratezza e integrità degli indici usati come indici di riferimento possono minare la fiducia del mercato, causare perdite a consumatori e investitori e distorcere l'economia reale. Si rende quindi necessario assicurare l'accuratezza, solidità e integrità degli indici di riferimento e del loro processo di determinazione.
(2) La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) contiene determinati requisiti in materia di affidabilità degli indici di riferimento usati ai fini della determinazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati. La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) contiene determinati requisiti sugli indici di riferimento usati dagli emittenti. La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) contiene alcuni requisiti sull'uso degli indici di riferimento da parte di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) contiene disposizioni che proibiscono la manipolazione degli indici di riferimento usati per i prodotti energetici all'ingrosso. Tuttavia, tali atti legislativi disciplinano solo determinati aspetti di alcuni indici di riferimento e non affrontano la totalità dei punti deboli presenti nella fornitura di tutti gli indici di riferimento, né riguardano la totalità delle tipologie di impiego degli indici di riferimento finanziari nel settore finanziario.
(3) Gli indici di riferimento sono fondamentali nella determinazione del prezzo nelle operazioni transfrontaliere, agevolando così l'efficienza e l'efficacia del mercato unico in una vasta gamma di strumenti finanziari e servizi. Molti indici di riferimento usati come tassi di riferimento nei contratti finanziari, in particolare i crediti ipotecari, sono forniti in uno Stato membro ma sono usati da enti creditizi e consumatori di altri Stati membri. Inoltre, tali enti creditizi spesso coprono i loro rischi od ottengono i finanziamenti per la concessione dei suddetti contratti finanziari nel mercato interbancario transfrontaliero. Solo alcuni Stati membri hanno adottato norme nazionali sugli indici di riferimento, ma i rispettivi quadri giuridici evidenziano già divergenze in relazione ad aspetti quali l'ambito di applicazione. Inoltre, l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) ha concordato il 17 luglio 2013 dei principi sui valori di riferimento finanziari («principi IOSCO sui valori di riferimento finanziari») e il 5 ottobre 2012 dei principi sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi («principi IOSCO sulle ARPP»), (insieme denominati «principi IOSCO») e poiché tali principi prevedono una certa flessibilità per quanto riguarda precisamente l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione, è probabile che gli Stati membri adottino norme a livello nazionale che attuerebbero detti principi in maniera divergente.
(4) Tali approcci divergenti determinerebbero una frammentazione del mercato interno dato che amministratori e utenti degli indici di riferimento sarebbero soggetti a norme diverse nei vari Stati membri. Pertanto, è possibile che in uno Stato membro sia impedito l'uso di indici di riferimento forniti in altri Stati membri. In assenza di un quadro armonizzato che assicuri nell'Unione l'accuratezza e l'integrità degli indici di riferimento usati negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, o al fine di misurare la performance dei fondi di investimento, è probabile che le divergenze tra le leggi degli Stati membri ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno per la fornitura degli indici di riferimento.
(5) Le norme dell'Unione in materia di tutela dei consumatori non disciplinano il particolare problema dell'adeguatezza delle informazioni sugli indici di riferimento per i contratti finanziari. A seguito dei reclami dei consumatori e delle controversie in relazione all'uso di indici di riferimento in diversi Stati membri, è probabile che a livello nazionale siano adottate misure divergenti, ispirate da legittime preoccupazioni in materia di tutela dei consumatori, che potrebbero determinare una frammentazione del mercato interno dovuta alla divergenza delle condizioni di concorrenza associate a gradi diversi di tutela dei consumatori.
(6) Pertanto, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e migliorarne le condizioni di funzionamento, in particolare in relazione ai mercati finanziari, e per garantire un livello elevato di protezione di consumatori e investitori è opportuno definire un quadro normativo per gli indici di riferimento a livello dell'Unione.
(7) È opportuno e necessario che tale quadro assuma la forma di un regolamento allo scopo di assicurare l'applicazione uniforme nell'intera Unione delle disposizioni che impongono in maniera diretta obblighi alle persone coinvolte nella fornitura, nel contributo e utilizzo degli indici di riferimento. Poiché un quadro giuridico per la fornitura degli indici di riferimento comporta necessariamente misure che specifichino requisiti precisi in relazione ad aspetti inerenti a tale fornitura di indici di riferimento, divergenze anche minime nell'approccio adottato in relazione a uno di detti aspetti possono costituire un ostacolo notevole alla fornitura transfrontaliera degli indici di riferimento. Pertanto, è opportuno, mediante l'uso di un regolamento, che è direttamente applicabile, limitare la possibile adozione di misure divergenti a livello nazionale e assicurare un approccio coerente e una maggiore certezza del diritto, ed evitare l'insorgere di impedimenti significativi alla fornitura transfrontaliera degli indici di riferimento.
(8) L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere sufficientemente ampio da creare un quadro normativo preventivo. La produzione di indici di riferimento implica discrezionalità nella loro determinazione ed è intrinsecamente soggetta a determinati tipi di conflitti di interesse, cosa che comporta l'esistenza di possibilità e incentivi per la manipolazione degli indici di riferimento. Tali fattori di rischio sono comuni a tutti gli indici di riferimento e occorre quindi che tutti siano soggetti a requisiti di governance e controllo adeguati. Tuttavia, essendo il livello di rischio variabile, l'approccio adottato per ciascun caso dovrebbe essere adeguato alle specifiche circostanze. Poiché la vulnerabilità e l'importanza di un indice di riferimento variano nel tempo, circoscrivere l'ambito di applicazione mediante il riferimento a indici correntemente importanti o vulnerabili non eliminerebbe i rischi che qualunque indice di riferimento potrebbe comportare in futuro. In particolare, indici di riferimento non largamente utilizzati attualmente potrebbero esserlo maggiormente in futuro, con il risultato che, in relazione a essi, una manipolazione anche minima potrebbe avere un impatto notevole.
(9) È opportuno che la determinante critica dell'ambito di applicazione del presente regolamento sia se il risultato ottenuto per l'indice di riferimento determini o meno il valore di uno strumento finanziario, di un contratto finanziario oppure misuri la performance di un fondo di investimento. Pertanto, l'ambito di applicazione non dovrebbe dipendere dalla natura dei dati. Di conseguenza è auspicabile includervi gli indici di riferimento calcolati da dati economici, quali i corsi azionari, e da dati o valori non economici, quali i parametri meteorologici. È quindi opportuno che il quadro di cui al presente regolamento riconosca altresì l'esistenza di un gran numero di indici di riferimento, come pure le loro diverse ripercussioni sulla stabilità finanziaria e sull'economia reale. Il presente regolamento dovrebbe fornire anche una risposta proporzionata ai rischi che i diversi indici di riferimento comportano. È auspicabile pertanto che il presente regolamento disciplini gli indici di riferimento usati per la determinazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o negoziati in sedi regolamentate.
(10) Un gran numero di consumatori è parte contraente di contratti finanziari, in particolare contratti di credito al consumo garantiti da
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