Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ( regolamento sulla riproduzione degli animali ) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Published date29 June 2016
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 171, 29 June 2016
TESTO consolidato: 32016R1012 — IT — 29.06.2016

02016R1012 — IT — 29.06.2016 — 000.004


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►B REGOLAMENTO (UE) 2016/1012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 171 dell'29.6.2016, pag. 66)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 320, 6.12.2017, pag. 31 (2016/1012)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2016/1012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce:

a) le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale, nonché al loro ingresso nell'Unione;

b) le norme per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori e l'approvazione dei loro programmi genetici;

c) i diritti e gli obblighi degli allevatori, degli enti selezionatori e degli enti ibridatori;

d) le norme relative all'iscrizione di animali riproduttori in libri genealogici e registri suini ibridi e all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori e del loro materiale germinale;

e) le norme relative alla prova di performance e alla valutazione genetica di animali riproduttori;

f) le norme relative all'emissione di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale;

g) le norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali, e in particolare quelle sugli enti selezionatori e sugli enti ibridatori, e le norme relative allo svolgimento delle altre attività ufficiali;

h) le norme relative all'assistenza amministrativa e alla cooperazione, nonché le norme relative alla corretta applicazione della legislazione da parte degli Stati membri;

i) le norme che disciplinano l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi.

2. Il presente regolamento si applica agli animali riproduttori e al loro materiale germinale qualora tali animali o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati a essere iscritti o registrati come animali riproduttori di razza pura in un libro genealogico o registrati come suini ibridi riproduttori in un registro suini ibridi.

3. Il presente regolamento non si applica agli animali riproduttori e al loro materiale germinale qualora tali animali e tale materiale germinale siano destinati a sperimentazioni tecniche o scientifiche eseguite sotto la supervisione delle autorità competenti.

4. L'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 13, l'articolo 14, paragrafi 3 e 4, l'articolo 23, l'articolo 24, l'articolo 28, paragrafo 2, e l'articolo 36, paragrafo 1, non si applicano alle imprese private, riconosciute come enti ibridatori, che operano in sistemi di produzione chiusi.

5. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali al fine di disciplinare la realizzazione di programmi genetici non siano stati approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e, se del caso, all'articolo 12.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «animale» : un animale domestico appartenente
a) alla specie bovina (Bos taurus, Bos indicus e Bubalus bubalis),
b) alla specie suina (Sus scrofa),
c) alla specie ovina (Ovis aries),
d) alla specie caprina (Capra hircus); o
e) alla specie equina (Equus caballus e Equus asinus);
2) «razza» : popolazione di animali sufficientemente uniforme per poter essere distinta da altri animali della stessa specie da uno o più gruppi di allevatori che hanno stabilito di iscrivere tali animali in libri genealogici, con informazioni dettagliate sui loro ascendenti noti, al fine di riprodurre le loro caratteristiche congenite mediante riproduzione, scambio e selezione nel contesto di un programma genetico;
3) «animale riproduttore» : un animale riproduttore di razza pura o un suino ibrido riproduttore;
4) «materiale germinale» : lo sperma, gli ovociti e gli embrioni raccolti da animali riproduttori o prodotti da tali animali ai fini della riproduzione assistita;
5) «ente selezionatore» : qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o tenuti da tale società;
6) «ente ibridatore» : qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata che opera in un sistema di produzione chiuso od organismo pubblico, diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, ai fini della realizzazione di un programma genetico con suini ibridi riproduttori iscritti nel registro o nei registri suini ibridi istituiti o tenuti da tali stabilimenti;
7) «organismo di allevamento» : qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata, impianto zootecnico o servizio ufficiale in un paese terzo che, per quanto riguarda gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina o i suini ibridi riproduttori, siano stati riconosciuti da tale paese terzo in relazione all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori destinati alla riproduzione;
8) «autorità competenti» : le autorità di uno Stato membro incaricate, a norma del presente regolamento, di:
a) riconoscere gli enti selezionatori e gli enti ibridatori e di approvare i programmi genetici essi realizzano con animali riproduttori;
b) controlli ufficiali sugli operatori;
c) prestare assistenza agli altri Stati membri e ai paesi terzi in caso di riscontrata non conformità;
d) attività ufficiali diverse da quelle di cui alle lettere a) e c);
9) «animale riproduttore di razza pura» : un animale iscritto oppure registrato e idoneo ad essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico;
10) «suino ibrido riproduttore» : un animale della specie suina iscritto in un registro suini ibridi, che provenga da un incrocio pianificato o utilizzato per un incrocio pianificato nell'ambito delle classi seguenti:
a) suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;
b) suini riproduttori a loro volta risultanti da un incrocio (ibrido) tra razze o linee diverse;
c) suini riproduttori appartenenti ad una o all'altra delle categorie di cui alla lettera a) o b);
11) «linea» : una sottopopolazione geneticamente stabile e uniforme di animali riproduttori puri di una particolare razza;
12) «libro genealogico» :
a) qualsiasi libro genealogico di animali delle specie suina, bovina, ovina, caprina e equina, schedario o supporto informatico tenuti da un ente selezionatore, costituito da una sezione principale e, qualora l'ente selezionatore decida in tal senso, da una o più sezioni supplementari per gli animali che appartengono alla stessa specie ma non possono essere iscritti nella sezione principale;
b) se del caso, qualsiasi libro analogo tenuto da un organismo di allevamento;
13) «sezione principale» : la parte di un libro genealogico nella quale sono iscritti o registrati e idonei a essere iscritti gli animali riproduttori di razza pura con indicazione dei loro ascendenti e, se del caso, dei loro meriti;
14) «classe» : una divisione della sezione principale in cui gli animali riproduttori di razza pura sono iscritti in base ai loro meriti;
15) «merito» : una caratteristica ereditaria quantificabile o una peculiarità genetica di un animale riproduttore;
16) «valore riproduttivo» : valutazione dell'effetto previsto del genotipo di un animale riproduttore su un determinato carattere della prole;
17) «registro suini ibridi» :
a) qualsiasi schedario o supporto informatico tenuti da un ente ibridatore nel quale sono registrati i suini ibridi riproduttori con indicazione dei loro ascendenti;
b) se del caso, qualsiasi registro analogo tenuto da un organismo di allevamento;
18) «controllo ufficiale» : ogni forma di controllo eseguito dalle autorità competenti per la verifica della conformità alle norme stabilite dal presente regolamento;
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