Regulation (EU) 2016/1014 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exemptions for commodity dealers (Text with EEA relevance)

Published date29 June 2016
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 171, 29 June 2016
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29.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171/153

REGOLAMENTO (UE) 2016/1014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) esenta dai requisiti in materia di grandi esposizioni e in materia di fondi propri le imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE del Consiglio (6) («negoziatori per conto proprio di merci»). Tali esenzioni si applicano fino al 31 dicembre 2017.
(2) Il regolamento (UE) n. 575/2013 impone inoltre alla Commissione di preparare, entro il 31 dicembre 2015, una relazione in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale dei negoziatori per conto proprio di merci. Lo stesso regolamento stabilisce altresì che la Commissione rediga, entro la stessa data, una relazione in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento in genere. Se del caso, tali relazioni devono essere seguite da proposte legislative.
(3) Un riesame del trattamento prudenziale delle imprese di investimento («riesame delle imprese di investimento»), che concerne anche i negoziatori per conto proprio di merci, è attualmente in corso, ma non è ancora stato completato. Il completamento di tale riesame e l'adozione della nuova normativa che si renda eventualmente necessaria alla luce di tale riesame si concluderanno solo dopo il 31 dicembre 2017.
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