Regulation (EU) 2016/1033 of the European Parliament and of the Council of 23 June 2016 amending Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments, Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse and Regulation (EU) No 909/2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories (Text with EEA relevance)

Published date30 June 2016
Subject MatterFree movement of capital,Internal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 175, 30 June 2016
L_2016175IT.01000101.xml
30.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 175/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/1033 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (assieme, il «nuovo quadro normativo») sono i più importanti atti legislativi adottati a seguito della crisi finanziaria per quanto riguarda i mercati mobiliari, gli intermediari mobiliari e le sedi di negoziazione. Il nuovo quadro normativo rafforza e sostituisce la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(2) Il nuovo quadro normativo regola i requisiti applicabili alle imprese di investimento, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dati e alle imprese di paesi terzi che forniscono servizi o attività di investimento nell'Unione. Esso armonizza il regime di limiti di posizioni su derivati su merci, al fine di migliorare la trasparenza, favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e prevenire gli abusi di mercato. Esso introduce inoltre norme sulle negoziazioni algoritmiche ad alta frequenza e migliora la vigilanza dei mercati finanziari tramite l'armonizzazione delle sanzioni amministrative. Inoltre, sviluppando le norme vigenti, il nuovo quadro normativo rafforza anche la tutela degli investitori introducendo requisiti rigorosi in materia di organizzazione e di norme di comportamento. Le nuove norme si applicano a decorrere dal 3 gennaio 2017.
(3) Il nuovo quadro normativo dispone che le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici forniscano alle autorità competenti dati di riferimento sugli strumenti finanziari che descrivano in maniera uniforme le caratteristiche di ogni strumento finanziario che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE. I predetti dati sono utilizzati anche per altre finalità, ad esempio per il calcolo delle soglie di liquidità e di trasparenza così come per la segnalazione delle posizioni su derivati su merci.
(4) Per la raccolta efficiente e armonizzata dei dati è in fase di sviluppo una nuova infrastruttura, il sistema di dati di riferimento sugli strumenti finanziari (Financial Instruments Reference Data System — «FIRDS») da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»), in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Il FIRDS interesserà un'ampia gamma di strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e collegherà i flussi di dati tra l'ESMA, le autorità nazionali competenti e le sedi di negoziazione in tutta l'Unione. La stragrande maggioranza dei nuovi sistemi informatici su cui si basa il FIRDS dovrà essere realizzata partendo da zero, sulla base di nuovi parametri.
(5) Data la complessità del nuovo quadro normativo e la necessità di un numero molto elevato di atti delegati e di esecuzione, la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 è stata fissata a 30 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Nonostante tale scadenza insolitamente lunga, le parti interessate, come le piattaforme di negoziazione, le autorità nazionali competenti e l'ESMA, non sono in grado di assicurare che le necessarie infrastrutture di raccolta dei dati saranno realizzate e operative entro il 3 gennaio 2017. Ciò è dovuto all'entità e alla complessità dei dati che devono essere raccolti e trattati affinché il nuovo quadro normativo diventi operativo, in particolare per la segnalazione delle operazioni, i calcoli a fini di trasparenza e la segnalazione delle posizioni su derivati su merci.
(6) La mancanza delle necessarie infrastrutture di raccolta dei dati avrebbe implicazioni sull'intero ambito di applicazione del nuovo quadro normativo. Senza dati, non sarebbe possibile stabilire con precisione quali strumenti finanziari rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo quadro normativo. Inoltre, non sarebbe possibile adattare le norme sulla trasparenza pre- e post-negoziazione in modo da poter determinare quali strumenti sono liquidi e fissare i casi in cui concedere deroghe o consentire la pubblicazione differita.
(7) In assenza delle necessarie infrastrutture di raccolta dei dati, le sedi di negoziazione e le imprese di investimento non sarebbero in grado di segnalare alle autorità competenti le operazioni eseguite. Senza la segnalazione delle posizioni su derivati su merci, sarebbe difficile far rispettare i limiti di posizioni su tali derivati su merci. Senza la segnalazione delle posizioni, sarebbe limitata la capacità di individuare in modo efficace le violazioni dei limiti di posizioni. Anche molti dei requisiti in materia di negoziazione algoritmica dipendono dalla disponibilità di dati.
(8) L'assenza delle necessarie infrastrutture di raccolta dei dati renderebbe inoltre difficile per le imprese di investimento applicare le norme sull'esecuzione alle condizioni migliori. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici non sarebbero in grado di pubblicare i dati relativi alla qualità dell'esecuzione delle operazioni nelle sedi di negoziazione. Le imprese di investimento non disporrebbero di dati importanti sull'esecuzione che consentano loro di stabilire le modalità migliori per eseguire gli ordini dei clienti.
(9) Per garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato, è necessario e giustificato intervenire con urgenza per prorogare la data di applicazione del nuovo quadro normativo nella sua interezza, compresi tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi dello stesso.
(10) Il processo di attuazione delle infrastrutture di raccolta dei dati si articola in cinque fasi: requisiti sull'attività, specifiche, sviluppo, collaudo e installazione. L'ESMA stima che tali fasi saranno completate entro il gennaio 2018, a condizione che entro il giugno 2016 vi sia certezza giuridica sui requisiti definitivi previsti dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione.
(11) Alla luce delle circostanze eccezionali e al fine di consentire all'ESMA, alle autorità nazionali competenti e alle parti interessate di completare l'attuazione operativa, è opportuno prorogare di dodici mesi, fino al 3 gennaio 2018, la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014. I termini delle relazioni e delle revisioni dovrebbero essere prorogati di conseguenza.
(12) Le imprese d'investimento spesso effettuano, di propria iniziativa o per conto di clienti, operazioni in strumenti derivati e altri strumenti finanziari o attività che includono diverse operazioni vincolate interconnesse. Tali operazioni a pacchetto consentono alle imprese d'investimento e ai loro clienti di gestire meglio i propri rischi, dal momento che il prezzo di ogni componente dell'operazione a pacchetto riflette il profilo di rischio complessivo del pacchetto, piuttosto che il prezzo corrente di mercato di ciascuna componente. Le operazioni a pacchetto possono assumere varie forme, come lo scambio con sottostante fisico (exchange for physical), le strategie di negoziazione eseguite in sedi di negoziazione od operazioni a pacchetto su misura, ed è importante tenere conto di tali specificità all'atto di calibrare il regime di trasparenza applicabile. È pertanto opportuno precisare ai fini del regolamento (UE) n. 600/2014 le circostanze specifiche in cui i requisiti di trasparenza pre-negoziazione non dovrebbero applicarsi agli ordini relativi a tali operazioni a pacchetto, né ad alcuna singola componente di tali ordini.
(13) Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ESMA dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche, da sottoporre alla Commissione, riguardanti una metodologia al fine di individuare gli ordini a pacchetto per cui esiste un mercato liquido. La Commissione dovrebbe adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
(14) Si ritiene che le operazioni di finanziamento tramite titoli, quali definite dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), non contribuiscano al processo di determinazione del prezzo e che sia opportuno non applicare a tali operazioni il titolo II e il titolo III del regolamento (UE) n. 600/2014.
(15) Il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) stabilisce requisiti per quanto riguarda la raccolta di dati di riferimento sugli strumenti finanziari. Tali dati, raccolti tramite il FIRDS, sono usati per individuare gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n.
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