Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements

Coming into Force28 July 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R1076
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/1076/oj
Published date08 July 2016
Date08 June 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 185, 8 July 2016
L_2016185IT.01000101.xml
8.7.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 185/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/1076 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio (3) ha subito varie (4) e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
(2) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (5), come modificato, prevede l'entrata in vigore di accordi di partenariato economico (APE) al più tardi il 1o gennaio 2008.
(3) Dal 2002 l'Unione negozia APE con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), suddiviso in sette regioni comprendenti rispettivamente i Caraibi, l'Africa centrale, l'Africa orientale e australe, la Comunità dell'Africa orientale, gli Stati insulari del Pacifico, la Comunità di sviluppo dell'Africa australe e l'Africa occidentale. Tali APE devono essere conformi agli obblighi assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), favoriranno l'integrazione regionale e promuoveranno la graduale integrazione delle economie degli Stati ACP nel sistema commerciale mondiale basato sulle norme, promuovendone quindi lo sviluppo sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti a eliminare la povertà e a migliorare le condizioni di vita negli Stati ACP. Nella prima fase potrebbero concludersi negoziati su accordi tesi all'istituzione di APE riguardanti, come requisito minimo, regimi per le merci compatibili con l'OMC, da integrare quanto prima possibile con APE completi, coerenti con i processi di integrazione regionale economica e politica.
(4) Tali accordi che istituiscono, o portano a istituire, APE per i quali i negoziati sono stati conclusi prevedono che le parti possano adottare misure per applicare l'accordo, nella misura del possibile, prima della sua applicazione provvisoria su base reciproca. È opportuno adottare misure per applicare gli accordi sulla base di tali disposizioni.
(5) Le disposizioni del presente regolamento devono essere modificate, secondo necessità, conformemente agli accordi che istituiscono, o portano a istituire, APE, se e quando tali accordi sono firmati e conclusi conformemente all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sono applicati provvisoriamente o in vigore. I regimi devono avere termine in tutto o in parte se gli accordi in questione non entrano in vigore entro un termine ragionevole secondo la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
(6) Per le importazioni nell'Unione, i regimi previsti dagli accordi che istituiscono, o portano a istituire, APE dovrebbero prevedere un accesso senza dazi e l'assenza di contingenti tariffari per tutti i prodotti, a eccezione delle armi. Tali regimi sono soggetti a periodi e regimi transitori per alcuni prodotti sensibili e regimi specifici per i dipartimenti francesi d'oltremare. Tenuto conto della natura particolare della situazione del Sudafrica, ai prodotti originari del Sudafrica dovrebbero continuare ad applicarsi le pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (6), come modificato («ASSC»), fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e il Sudafrica che istituisce, o porta a istituire, un APE.
(7) Le norme d'origine applicabili alle importazioni effettuate conformemente al presente regolamento dovrebbero essere, per un periodo transitorio, quelle enunciate nell'allegato II. Tali norme d'origine dovrebbero essere sostituite da quelle allegate a ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima.
(8) È necessario prevedere la possibilità di una sospensione temporanea dei regimi stabiliti dal presente regolamento in caso di assenza di cooperazione amministrativa, di irregolarità o di frode. Quando uno Stato membro fornisce alla Commissione informazioni su un'eventuale frode o un'assenza di cooperazione amministrativa, si dovrebbe applicare la normativa unionale pertinente, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (7).
(9) È altresì opportuno prevedere misure generali di salvaguardia per i prodotti oggetto del presente regolamento.
(10) Considerata la particolare sensibilità dei prodotti agricoli, è opportuno consentire che misure di salvaguardia siano adottate quando le importazioni causano o minacciano di causare perturbazioni nei mercati di questi prodotti o nei meccanismi che regolano tali mercati.
(11) Come disposto dall'articolo 349 TFUE, è opportuno tenere debitamente conto, in tutte le politiche unionali, in particolare nell'ambito delle politiche doganali e commerciali, delle particolari situazioni strutturali, economiche e sociali delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
(12) È opportuno pertanto tenere conto in modo particolare della sensibilità dei prodotti agricoli, specie dello zucchero, nonché della vulnerabilità e degli interessi specifici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione nel definire in modo efficace le norme relative alle salvaguardie.
(13) L'articolo 134 del trattato che istituisce la Comunità europea è stato soppresso dal trattato di Lisbona senza essere sostituito da un articolo equivalente del TUE o del TFUE. È opportuno pertanto omettere il riferimento a tale articolo nel regolamento (CE) n. 1528/2007.
(14) Al fine di apportare modifiche tecniche ai regimi per prodotti originari di alcuni Stati che sono parti del gruppo ACP, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento al fine di aggiungere o ritirare regioni o Stati e di introdurre nell'allegato II del presente regolamento modifiche tecniche che si rendano necessarie in seguito all'applicazione di detto allegato. Inoltre, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per aggiungere al presente regolamento un allegato in cui è stabilito il regime applicabile ai prodotti originari del Sudafrica una volta sostituite le disposizioni commerciali dell'ASSC dalle corrispondenti disposizioni di un accordo che istituisce, o porta a istituire, un APE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(15) Alcuni paesi che non hanno adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi sono stati rimossi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 mediante il regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
(16) Al fine di garantire che tali paesi possano essere prontamente reinseriti nell'allegato I del presente regolamento non appena abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi, e in attesa dell'entrata in vigore degli stessi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per reinserire i paesi esclusi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 mediante il regolamento (UE) n. 527/2013.
(17) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
(18) Per sospendere la soppressione dei dazi, data la natura di tali sospensioni, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Essa dovrebbe essere usata anche per l'adozione di misure di vigilanza e misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti di tali misure. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E ACCESSO AL MERCATO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento applica i regimi per i prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in...

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