Regulation (EU) 2016/1384 of the European Central Bank of 2 August 2016 amending Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24) concerning statistics on holdings of securities (ECB/2016/22)

Published date17 August 2016
Subject Matterdispositions financières
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 222, 17 août 2016
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17.8.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 222/24

REGOLAMENTO (UE) 2016/1384 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 agosto 2016

che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 5,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

previa consultazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Si rendono necessari attributi supplementari sulle disponibilità in titoli oltre a quelli attualmente richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (2), al fine di garantire che al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) siano fornite informazioni adeguate sulle disponibilità in titoli dei gruppi bancari. Tali attributi supplementari permetteranno di condurre analisi più accurate dei rischi e delle esposizioni nell'ambito del sistema finanziario. A sua volta, ciò permetterà un'analisi più approfondita del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. L'ampliamento dell'ambito delle informazioni segnalate relative al rischio di credito e alla contabilità riveste particolare importanza ai fini delle analisi sulla stabilità finanziaria e gli stessi dati risulteranno anche utili a fini di vigilanza prudenziale. Ciò è anche necessario al fine di potere valutare l'esposizione al rischio dell'Eurosistema in relazione alle controparti nelle operazioni di politica monetaria. È anche opportuno modificare la struttura di talune disposizioni per chiarire gli obblighi di segnalazione statistica dei soggetti dichiaranti in relazione ai dati di settore e di gruppo.
(2) Inoltre, è opportuno chiarire gli obblighi di segnalazione dei custodi al fine di evitare duplicazioni nella segnalazione di titoli potenzialmente segnalati da diversi custodi residenti nell'area dell'euro, ad esempio in caso di subcustodi.
(3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è modificato come segue:
a) il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. “ente” ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
(*) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, pag. 1).»;"
b) sono inseriti i seguenti punti:
«3 bis. “impresa madre” ha il medesimo significato di cui all'articolo 2, punto 9), della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
3 ter. per «impresa figlia» si intende:
a) un'impresa figlia come definita nell'articolo 2, punto 10), della Direttiva 2013/34/UE;
b) un'impresa sulla quale un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.
Le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate come imprese figlie dell'impresa che è la loro impresa madre apicale;
3 quater. «ente finanziario» ha il significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
3 quinquies. per «succursale di un'impresa di assicurazioni» si intende un'agenzia o succursale priva di personalità giuridica, diversa dalla sede centrale, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(**) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;"
c) il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4. per “gruppo bancario” si intendono le imprese incluse nell'ambito di consolidamento dell'impresa a capo di un gruppo bancario ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, 4 e 8, dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 575/2013;»;
d) il punto 10 è sostituito dal seguente:
«10. per “impresa a capo di un gruppo bancario” si intende:
a) un ente impresa madre nell'UE, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 29), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante;
b) una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante;
c) una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 33), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante;
d) un organismo centrale, nell'accezione di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013, in uno Stato membro partecipante;»;
e) il punto 11 è soppresso;
f) il punto 13 è sostituito dal seguente:
«13. per “titoli tenuti in custodia” si intendono i titoli detenuti e amministrati dai custodi, direttamente, o indirettamente tramite un cliente, per conto degli investitori;»;
g) sono aggiunti i seguenti punti da 18 a 24:
«18. per “entità giuridica” si intende un'entità, che non sia una persona fisica, considerata dal diritto nazionale come dotata dello status di persona giuridica nel paese in cui è residente e che può avere diritti e obblighi giuridici ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale di quel paese;
19. per “dati di settore” si intendono i dati segnalati ai sensi dell'articolo 3;
20. per “dati di gruppo” si intendono i dati segnalati ai sensi dell'articolo 3 bis;
21. il termine “Stato membro partecipante” ha il medesimo significato di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2533/98;
22. per “cliente” si intende una persona fisica o giuridica alla quale un custode fornisce servizi di custodia e servizi correlati, incluso un altro custode;
23. con “per ogni entità” si intende che i dati segnalati si riferiscono alle disponibilità in titoli di ogni singola entità giuridica di un gruppo bancario, ossia l'impresa madre e ciascuna impresa figlia;
24. con “base di gruppo” si intende che i dati segnalati comprendono le informazioni sulle disponibilità in titoli del gruppo bancario nel suo insieme.»;
2. L'articolo 2 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da soggetti dichiaranti dati di settore e soggetti dichiaranti dati di gruppo (di seguito collettivamente “soggetti dichiaranti effettivi”).
a) I soggetti dichiaranti dati di settore sono costituiti da IFM, FI, SV, IA e custodi residenti.
b) I soggetti dichiaranti dati di gruppo sono costituiti da:
i) imprese a capo di gruppo bancari; e
ii) enti o enti finanziari aventi sede in Stati membri partecipanti che non fanno parte di un gruppo bancario;
ove siano stati individuati dal Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 come facenti parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione e gli obblighi di comunicazione siano stati loro comunicati ai sensi del paragrafo 5.»;
b) i paragrafi da 3 a 8 sono sostituiti dai seguenti: «3. I soggetti dichiaranti effettivi sono soggetti agli obblighi di segnalazione integrale, salve deroghe ai sensi degli articoli 4, 4 bis o 4 ter. 4. Il Consiglio direttivo può decidere che un gruppo bancario rientri tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione se il totale delle attività di bilancio del gruppo bancario di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), ovvero dell'ente o dell'ente finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), è:
a) maggiore dello 0,5 % del totale delle attività dei bilanci consolidati dei gruppi bancari dell'Unione (di seguito la “soglia dello 0,5 %”), in base ai dati più recenti disponibili alla BCE, ovvero:
i) i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno solare precedente la notifica di cui al paragrafo 5; ovvero, ove questi non siano disponibili
ii) i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno precedente;
ovvero
b) pari o sotto la soglia dello 0,5 %, purché il soggetto dichiarante dati di gruppo soddisfi determinati criteri quantitativi o qualitativi che lo rendono rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario dell'area dell'euro, ad esempio, in ragione delle sue interconnessioni con gli altri enti finanziari dell'area dell'euro, delle sue attività inter-giurisdizionali, della sua insostituibilità, della complessità della sua struttura societaria e/o di un determinato Stato membro dell'area dell'euro, ad esempio in ragione
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