Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament of the Council of 26 October 2016 on protective measures against pests of plants, amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 652/2014 and (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC and 2007/33/EC

Published date14 December 2019
Subject MatterLégislation phytosanitaire
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 317, 23 novembre 2016
TESTO consolidato: 32016R2031 — IT — 14.12.2019

02016R2031 — IT — 14.12.2019 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 dell'23.11.2016, pag. 4)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 L 95 1 7.4.2017


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 137, 24.5.2017, pag. 40 (2017/625)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2016

relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio



CAPO I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.

2. Qualora ci siano prove che piante non parassite diverse da quelle regolamentate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 comporterebbero rischi fitosanitari che hanno un grave impatto economico, sociale e ambientale sul territorio dell'Unione, tali piante non parassite possono essere considerate organismi nocivi ai fini del presente regolamento.

3. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai paesi terzi si intendono fatti ai paesi terzi, a Ceuta, a Melilla e ai territori di cui all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE, a eccezione di Madera e delle Azzorre.

Ai fini del presente regolamento, i riferimenti al territorio dell'Unione si intendono fatti al territorio dell'Unione, esclusi Ceuta, Melilla e i territori di cui all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE, diversi da Madera e dalle Azzorre.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «piante» : le piante vive e le seguenti parti vive di piante:
a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto;
b) frutti, in senso botanico;
c) ortaggi;
d) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni;
e) parti aeree, fusti, stoloni epigei;
f) fiori recisi;
g) rami con o senza foglie;
h) alberi tagliati con foglie;
i) foglie, fogliame;
j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato;
k) polline vivo e spore;
l) gemme, occhi, talee, marze, innesti;
2) «prodotti vegetali» : prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena. Salvo disposizioni contrarie negli atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 28, 30 e 41, il legno è considerato unicamente un prodotto vegetale qualora rispetti uno o più dei seguenti criteri:
a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;
b) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;
c) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;
d) è utilizzato o è destinato a essere utilizzato come materiale da imballaggio, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci;
3) «impianto» : operazione di collocamento di piante in un substrato colturale, o di innesto od operazioni simili, per assicurarne la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione;
4) «piante da impianto» : piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate;
5) «altri oggetti» : materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale;

▼M1

6) «autorità competenti» : autorità competenti come definite all’articolo 3, punto 3), del regolamento ►C1 (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

▼B

7) «lotto» : una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all'omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita;
8) «unità di vendita» : la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto;
9) «operatore professionale» : un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile:
a) impianto;
b) riproduzione;
c) produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;
d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;
e) messa a disposizione sul mercato;
f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione;
10) «operatore registrato» : un operatore professionale registrato ai sensi dell'articolo 65;
11) «operatore autorizzato» : un operatore registrato autorizzato dall'autorità competente a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 89, ad applicare un marchio ai sensi dell'articolo 98, o a rilasciare attestati ai sensi dell'articolo 99;
12) «utilizzatore finale» : persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale;
13) «prova» : esame ufficiale, non visivo, inteso ad accertare la presenza di organismi nocivi o a identificarli;
14) «trattamento» : procedura, ufficiale o meno, intesa a sopprimere, rendere inattivi o rimuovere gli organismi nocivi, oppure a renderli sterili o a devitalizzare piante o prodotti vegetali;
15) «incidenza» : la proporzione o il numero di unità in cui un organismo nocivo è presente in un campione, una partita, un campo o altra popolazione definita;
16) «insediamento» : la perpetuazione della presenza, nel futuro prevedibile, di un organismo nocivo in una zona dopo il suo ingresso;
17) «eradicazione» : applicazione di misure fitosanitarie per eliminare un organismo nocivo da una zona;
18) «contenimento» : applicazione di misure fitosanitarie in e intorno a una zona infestata per prevenire la diffusione di un organismo nocivo;
19) «stazione di quarantena» : stazione ufficiale per tenere in quarantena organismi nocivi, piante, prodotti vegetali o altri oggetti;
20) «struttura di confinamento» : struttura, diversa dalle stazioni di quarantena, in cui organismi nocivi, piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono tenuti in condizioni di confinamento;
21) «codice di tracciabilità» : un codice alfabetico, numerico o alfanumerico che identifica una partita, un lotto o un'unità di vendita, utilizzato a fini di tracciabilità, inclusi i codici che fanno riferimento a un lotto, una partita, una serie, una data di produzione o documenti di un operatore professionale;
22) «misura fitosanitaria» : misura ufficiale volta a prevenire l'introduzione o la diffusione di organismi nocivi da quarantena o a limitare l'impatto economico degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.



CAPO II

Organismi nocivi da quarantena



Sezione 1

Organismi nocivi da quarantena

Articolo 3

Definizione degli organismi nocivi da quarantena

Un «organismo nocivo da quarantena», in riferimento a un territorio definito, è un organismo nocivo che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sua identità è stata accertata ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 1;

b) non è presente nel territorio, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 2, lettera a), oppure, se presente, la sua presenza all'interno di tale territorio non è ampiamente diffusa, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 2, lettere b) e c);

c) è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno del territorio oppure, se già presente nel territorio, ma non ampiamente diffuso, è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno delle parti di detto territorio in cui è assente, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 3;

d) il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione, ai sensi dell'allegato I, sezione 1, punto 4, hanno un impatto economico...

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