Regulation (EU) 2016/2339 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 amending Regulation (EU) No 952/2013 laying down the Union Customs Code, as regards goods that have temporarily left the customs territory of the Union by sea or air

Published date23 December 2016
Subject MatterInternal market - Principles,Common customs tariff,Customs Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 354, 23 December 2016
L_2016354IT.01003201.xml
23.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 354/32

REGOLAMENTO (UE) 2016/2339 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di facilitare i flussi di scambi, l'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) esclude l'applicazione di determinate disposizioni di tale regolamento alle merci che sono temporaneamente uscite dal territorio doganale dell'Unione circolando tra due porti o aeroporti dell'Unione senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione. Le disposizioni in questione disciplinano l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata, l'obbligo di notificare l'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile, le norme che disciplinano l'obbligo di trasportare le merci in determinati luoghi e di presentarle alle dogane nel luogo in cui sono scaricate o trasbordate ela custodia temporanea.
(2) Quale conseguenza di tale esclusione, non vi è alcuna base giuridica per richiedere che le merci che vengono scaricate o trasbordate siano presentate nel luogo in cui esse sono reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione dopo esserne uscite temporaneamente. In mancanza di tale presentazione può risultare più difficile per le autorità doganali assicurare la vigilanza di tali merci, e vi è il rischio che i dazi all'importazione e gli altri oneri non siano correttamente riscossi e che le misure di carattere non fiscale, come i controlli veterinari e fitosanitari, non siano correttamente applicate.
(3) L'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto delle situazioni specifiche delle merci unionali e di quelle non unionali.
(4) Per assicurare una vigilanza doganale efficace delle merci non unionali, dovrebbero continuare ad applicarsi alle merci non unionali le disposizioni che disciplinano l'obbligo di trasportare le merci in determinati luoghi, di presentarle alle autorità doganali al momento dello scarico o del trasbordo, e di attendere l'autorizzazione prima di scaricare o trasbordare le merci nonché le disposizioni che disciplinano la custodia temporanea. Pertanto l'articolo 136 del regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbe prevedere che, per quanto riguarda le merci non unionali, siano escluse solo le norme che disciplinano l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT