Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health (‘Animal Health Law’) (Text with EEA relevance)

Coming into Force21 April 2021,20 April 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R0429
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
Published date31 March 2016
Date09 March 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 84, 31 March 2016
L_2016084IT.01000101.xml
31.3.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2016

relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) L'impatto delle malattie animali trasmissibili e delle misure necessarie a combatterle può essere devastante per i singoli animali, le popolazioni animali, i detentori di animali e l'economia.
(2) Come dimostrato dalle recenti esperienze, le malattie animali trasmissibili possono avere un impatto significativo anche sulla sanità pubblica e sulla sicurezza alimentare.
(3) Inoltre, si possono osservare effetti interattivi negativi in relazione alla biodiversità, ai cambiamenti climatici e ad altri aspetti ambientali. I cambiamenti climatici possono influenzare la comparsa di nuove malattie, la prevalenza delle malattie esistenti e la distribuzione geografica degli agenti e dei vettori patogeni, compresi quelli che interessano la fauna selvatica.
(4) Al fine di assicurare livelli elevati di sanità animale e di sanità pubblica nell'Unione nonché lo sviluppo razionale del settore agricolo e dell'acquacoltura, e di aumentare la produttività, è opportuno stabilire norme di sanità animale a livello di Unione. Tali norme sono indispensabili, tra l'altro, per contribuire al completamento del mercato interno e per evitare la diffusione delle malattie infettive. Dovrebbero inoltre garantire, per quanto possibile, il mantenimento dell'attuale stato sanitario degli animali nell'Unione e il sostegno del conseguente miglioramento di tale stato.
(5) L'attuale normativa dell'Unione in materia di sanità animale si compone di una serie di atti di base collegati e interdipendenti che definiscono le norme di sanità animale applicabili al commercio all'interno dell'Unione, all'ingresso nell'Unione di animali e prodotti, all'eradicazione delle malattie, ai controlli veterinari, alla notifica delle malattie e al sostegno finanziario in relazione alle diverse specie animali, ma manca un quadro giuridico generale che preveda principi armonizzati per tutto il settore.
(6) Le regole finanziarie relative al sostegno degli obiettivi in materia di sanità animale sono contenute nel regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e non fanno parte del presente regolamento. Inoltre, le norme riguardanti i controlli ufficiali relativi alle misure di sanità animale previste nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e nelle direttive del Consiglio 89/662/CEE (5), 90/425/CEE (6), 91/496/CEE (7) e 97/78/CE (8) dovrebbero essere utilizzati al fine di disciplinare i controlli ufficiali nel settore della sanità animale.
(7) Il presente regolamento non contiene disposizioni che disciplinano il benessere degli animali. Tuttavia, la sanità animale e il benessere degli animali sono interconnessi: una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa. Quando le misure di prevenzione e controllo delle malattie sono attuate conformemente al presente regolamento, è opportuno considerare il loro effetto sul benessere degli animali inteso alla luce dell'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) allo scopo di risparmiare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili. La legislazione in materia di benessere degli animali, come i regolamenti (CE) n. 1/2005 del Consiglio (9) e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (10), dovrebbe necessariamente continuare ad applicarsi ed essere adeguatamente attuata. Le norme del presente regolamento non dovrebbero duplicare le disposizioni recate da tale normativa o sovrapporsi ad esse.
(8) La comunicazione della Commissione del 19 settembre 2007 su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) in cui «Prevenire è meglio che curare» mira a promuovere la sanità animale mettendo maggiormente l'accento sulle misure preventive, sulla sorveglianza delle malattie, sul controllo delle malattie e sulla ricerca, al fine di ridurre l'incidenza delle malattie degli animali e di minimizzare l'impatto dell'insorgenza dei focolai. Essa propone l'adozione di un quadro normativo unico e semplificato in materia di sanità animale, perseguendo la convergenza con le norme internazionali e un risoluto impegno a favore di criteri rigorosi nel campo della sanità animale.
(9) L'obiettivo del presente regolamento è onorare gli impegni e realizzare le idee della strategia per la salute degli animali, compreso il principio «One health», e consolidare il quadro giuridico per una politica comune dell'Unione in materia di sanità animale attraverso un unico quadro normativo semplificato e flessibile in questo campo.
(10) Gli animali possono soffrire di una vasta gamma di malattie infettive o non infettive. Molte malattie possono essere curate, o avere un impatto soltanto sul singolo animale colpito, o non essere trasmesse ad altri animali o all'uomo. Le malattie trasmissibili invece possono avere un impatto più generale sulla sanità pubblica o animale, con effetti a livello di popolazione. Le norme di sanità animale di cui al presente regolamento dovrebbero limitarsi unicamente a queste ultime.
(11) Nel definire tali norme di sanità animale è essenziale tener conto del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere degli animali, sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, aspetti economici, sociali e culturali.
(12) L'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), di cui l'Unione è parte, disciplina l'uso delle misure necessarie a proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In presenza di norme internazionali, esse devono essere utilizzate come base per le misure dell'Unione. Tuttavia, le parti dell'accordo SPS hanno il diritto di stabilire proprie norme pertinenti, a condizione che tali norme siano basate su prove scientifiche.
(13) In materia di sanità animale, l'accordo SPS fa riferimento alle norme dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) riguardanti le condizioni di sanità animale per gli scambi internazionali. Al fine di ridurre il rischio di perturbazione degli scambi, le misure dell'Unione in materia di sanità animale dovrebbero mirare ad un livello di convergenza appropriato con le norme dell'OIE.
(14) In determinate circostanze in cui sussiste un rischio significativo per la sanità pubblica o animale, ma persiste l'incertezza scientifica, l'articolo 5, paragrafo 7, dell'accordo SPS, che è stato interpretato per l'Unione nella comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul principio di precauzione, consente ai membri di tale accordo di adottare misure provvisorie sulla base delle informazioni pertinenti disponibili. In tali circostanze, il membro interessato è tenuto a ottenere le informazioni supplementari necessarie a una valutazione più obiettiva del rischio e riesaminare la misura di conseguenza entro un periodo di tempo ragionevole.
(15) La valutazione del rischio, sulla base della quale sono adottate le misure di cui al presente regolamento, dovrebbe basarsi sulle prove scientifiche disponibili ed essere condotta in modo indipendente, obiettivo e trasparente. È anche opportuno tenere debitamente conto dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
(16) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) stabilisce norme in materia di sanità sia pubblica che animale per alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati al fine di prevenire o di ridurre al minimo i rischi per la sanità pubblica e animale derivanti da tali prodotti, e in particolare per tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. Al fine di evitare qualsiasi sovrapposizione della legislazione dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati solo nei casi in cui non sono previste norme specifiche nel regolamento (CE) n. 1069/2009 e dove sussiste un rischio per la sanità animale. Ad esempio, il regolamento (CE) n. 1069/2009 non disciplina le modalità di manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati nel quadro di misure di controllo delle malattie, quindi tali questioni sono opportunamente disciplinate dal presente regolamento.
(17) Inoltre, norme specifiche sulle malattie degli animali trasmissibili, comprese quelle trasmissibili all'uomo («zoonosi»), sono già stabilite nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), nella direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), e per quanto concerne le
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