Regulation (EU) 2017/2305 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the changes to the resources for economic, social and territorial cohesion and to the resources for the Investment for growth and jobs goal and for the European territorial cooperation goal

Published date15 December 2017
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Employment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 335, 15 December 2017
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15.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/2305 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le norme comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e di investimento europei.
(2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3) e dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2016 la Commissione ha riesaminato le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020.
(3) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha presentato i risultati di tale riesame in una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 30 giugno 2016, concernente l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione. La Commissione ha affermato che, sulla base delle statistiche più recenti, vi è una divergenza cumulativa superiore a +/– 5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali di Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. La Commissione ha inoltre affermato che, sulla base dell'RNL pro capite nel periodo 2012-2014, Cipro sarebbe diventato pienamente ammissibile al sostegno del Fondo di coesione a partire dal 1o gennaio 2017.
(4) Come disposto dall'articolo 7, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e dall'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le dotazioni di tali Stati membri devono essere adeguate di conseguenza a condizione che l'effetto netto totale degli adeguamenti non superi i 4 miliardi di EUR.
(5) Nella misura in cui il riesame ha avuto un impatto sulla ripartizione annuale delle dotazioni per le risorse globali per Stato membro nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea e sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG»), il riesame è stato attuato dalla Commissione con la decisione (UE) 2016/1941 (4).
(6) L'effetto netto totale di tali adeguamenti consiste nell'aumento delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale di 4 miliardi di EUR. Tale aumento dovrebbe riflettersi nell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(7) Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e la loro ripartizione tra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione, le regioni più sviluppate, gli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero essere adeguate di conseguenza.
(8) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del quadro finanziario pluriennale («QFP») per gli stanziamenti di impegno costituiscono il margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile. La limitazione dei margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni dal 2014 al 2017 è stata rimossa dal regolamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consiglio (5), in modo da consentire che l'IOG potesse essere ampliata fino al 2020 e che la dotazione specifica
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