Regulation (EU) 2017/2391 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EC) No 1059/2003 as regards the territorial typologies (Tercet)

Published date29 December 2017
Subject MatterInternal market - Principles,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 350, 29 December 2017
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29.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 350/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/2391 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica, denominata «NUTS») al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione europea.
(2) La Commissione, in collaborazione con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ha definito una serie di tipologie territoriali di base e più rilevanti per classificare le unità statistiche stabilite dal regolamento (CE) n. 1059/2003.
(3) Il sistema statistico europeo utilizza già tali tipologie, in particolare il grado di urbanizzazione, che comprende la definizione di grandi città.
(4) La codificazione delle tipologie è necessaria per stabilire definizioni e condizioni univoche riguardo ai tipi territoriali, garantendone un'applicazione armonizzata e trasparente e rendendo stabili le tipologie al fine di favorire l'elaborazione e la diffusione di statistiche europee. Tali tipologie statistiche non pregiudicano l'individuazione di zone specifiche per le politiche dell'Unione.
(5) Dato che tali tipi dipendono dalla distribuzione e dalla densità della popolazione nelle celle di un chilometro quadrato della griglia, dovrebbe essere applicato un sistema di griglie statistiche per calcolare i tipi territoriali e attribuirli alle regioni e zone in questione.
(6) Dovrebbero essere chiariti anche vari aspetti minori delle unità amministrative locali (local administrative units – LAU) al fine di semplificare la terminologia e il meccanismo di trasmissione degli elenchi delle LAU dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat).
(7) Al fine di adeguarsi alle corrispondenti evoluzioni negli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica, conformemente alle informazioni comunicate dagli Stati membri, della classificazione NUTS figurante nell'allegato I, dell'elenco delle unità amministrative esistenti riportato nell'allegato II e dell'elenco delle LAU riportato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1059/2003. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(8) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'applicazione delle tipologie territoriali e le serie storiche che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione in caso di modifiche della classificazione NUTS. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'armonizzazione della classificazione regionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1059/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali (NUTS), al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche europee a diversi livelli territoriali dell'Unione. 2. La classificazione NUTS è riportata nell'allegato I. 3. Le unità amministrative locali (local administrative units – LAU), di cui all'articolo 4, completano la classificazione NUTS. 4. Le griglie statistiche, di cui all'articolo 4 bis, completano la classificazione NUTS. Tali griglie statistiche sono utilizzate per calcolare le tipologie territoriali basate sulla popolazione. 5. Le tipologie territoriali dell'Unione, di cui all'articolo 4 ter, completano la classificazione NUTS attribuendo i tipi alle unità territoriali.»;
2) all'articolo 2 è soppresso il paragrafo 5;
3) l'articolo 3 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono descritte nell'allegato II. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare l'allegato II in base ai
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