Regulation (EU) 2017/2395 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards transitional arrangements for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds and for the large exposures treatment of certain public sector exposures denominated in the domestic currency of any Member State (Text with EEA relevance)

Published date27 December 2017
Subject MatterEconomic policy,Freedom of establishment,Economic and Monetary Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 345, 27 December 2017
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27.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 345/27

REGOLAMENTO (UE) 2017/2395 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il 24 luglio 2014 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 (IFRS 9). L’IFRS 9 mira a migliorare l’informativa finanziaria sugli strumenti finanziari affrontando problemi sorti in tale materia nel corso della crisi finanziaria. In particolare, l’IFRS 9 risponde all’invito del G20 a operare la transizione verso un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese su crediti sulle attività finanziarie. Relativamente alla rilevazione delle perdite attese su crediti sulle attività finanziarie, esso sostituisce il principio contabile internazionale (International Accounting Standard - IAS) 39.
(2) La Commissione ha adottato l’IFRS 9 mediante il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione (4). Conformemente a tale regolamento, enti creditizi e imprese di investimento («enti») che utilizzano gli IFRS per redigere il loro bilancio sono tenuti ad applicare l’IFRS 9 a partire dalla data del loro primo esercizio finanziario che inizi il 1o gennaio 2018 o successivamente.
(3) L’applicazione dell’IFRS 9 può comportare un aumento significativo e improvviso degli accantonamenti per perdite attese su crediti e, conseguentemente, una diminuzione improvvisa del capitale primario di classe 1 degli enti. Mentre è in corso l’esame, da parte del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del trattamento normativo a lungo termine degli accantonamenti per perdite attese su crediti, è opportuno introdurre nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) disposizioni transitorie per attenuare tale impatto negativo potenzialmente significativo sul capitale primario di classe 1 derivante dalla contabilità delle perdite attese su crediti.
(4) Nella sua risoluzione del 6 ottobre 2016 sull’International Financial Reporting Standard IFRS 9 (6), il Parlamento europeo ha chiesto di prevedere un meccanismo di introduzione graduale volto a mitigare l’impatto del nuovo modello di riduzione di valore dell’IFRS 9.
(5) Se, rispetto al bilancio di chiusura al giorno precedente, il bilancio di apertura di un ente alla data in cui lo stesso applica per la prima volta l’IFRS 9 mostra una diminuzione del capitale primario di classe 1 a causa dell’aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti, compreso il fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’IFRS 9, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (7) («allegato relativo all’IFRS 9»), per un periodo transitorio dovrebbe essere consentito all’ente di includere nel suo capitale primario di classe 1 una porzione degli accantonamenti accresciuti per perdite attese su crediti. Tale periodo transitorio dovrebbe avere una durata massima di cinque anni e dovrebbe avere inizio nel 2018. La porzione di accantonamenti per perdite attese su crediti che può essere inclusa nel capitale primario di classe 1 dovrebbe diminuire nel corso del tempo, fino a zero, per garantire la piena attuazione dell’IFRS 9 nel giorno immediatamente successivo al termine del periodo transitorio. Nel corso del periodo transitorio l’impatto sul capitale primario di classe 1 degli accantonamenti per perdite attese su crediti non dovrebbe essere completamente neutralizzato.
(6) Gli enti dovrebbero decidere se applicare tali disposizioni transitorie e informare di conseguenza l’autorità competente. Nel corso del periodo transitorio un ente dovrebbe avere la possibilità di revocare una sola volta la sua decisione iniziale, previa autorizzazione dell’autorità competente, che dovrebbe garantire che tale decisione non sia motivata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.
(7) Poiché gli accantonamenti per perdite attese su crediti sostenuti dopo il giorno in cui un ente applica per la prima volta l’IFRS 9 potrebbero aumentare in modo inatteso a causa di un peggioramento delle prospettive macroeconomiche, agli enti dovrebbe essere concesso un alleggerimento aggiuntivo in tali casi.
(8) Gli enti che decidono di applicare le disposizioni transitorie dovrebbero essere tenuti ad adeguare il calcolo dei requisiti patrimoniali di vigilanza direttamente interessati dagli accantonamenti per perdite attese su crediti, così da assicurare che non ricevano un alleggerimento inappropriato dei requisiti patrimoniali. Per esempio, le rettifiche di valore su crediti specifiche, delle quali è ridotto il valore dell’esposizione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito, dovrebbero essere ridotte mediante un fattore che abbia l’effetto di aumentare il valore dell’esposizione. Ciò assicurerebbe che un ente non benefici sia di un aumento del suo capitale primario di classe 1, grazie alle disposizioni transitorie, sia di una riduzione del valore dell’esposizione.
(9) Gli enti che decidono di applicare le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9, di cui al presente regolamento, dovrebbero rendere pubblici i loro fondi propri, i coefficienti patrimoniali e i coefficienti di leva finanziaria, con e senza l’applicazione di tali disposizioni, per consentire al pubblico di determinare l’impatto di tali disposizioni.
(10) È altresì opportuno prevedere disposizioni transitorie per l'esenzione dal limite delle grandi esposizioni disponibile per esposizioni nei confronti di taluni debiti del settore pubblico degli Stati membri denominati nella valuta nazionale di uno Stato membro. Il periodo transitorio dovrebbe avere una durata di tre anni, a partire dal 1o gennaio 2018, per le esposizioni di questo tipo sostenute il 12 dicembre 2017 o successivamente, mentre le esposizioni di questo tipo sostenute prima di tale data dovrebbero essere oggetto di una clausola grandfathering e dovrebbero continuare a beneficiare dell’esenzione per le grandi esposizioni.
(11) Per consentire l’applicazione delle disposizioni transitorie previste nel presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2018, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 473 bis Introduzione dell’IFRS 9 1. In deroga all’articolo 50, e fino al termine del periodo transitorio di cui al paragrafo 6 del presente articolo, possono includere nel loro capitale primario di classe 1 l’importo calcolato in conformità del presente paragrafo:
a) gli enti che redigono i propri bilanci conformemente ai principi contabili internazionali adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;
b) gli enti che, a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento, effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;
c) gli enti che effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio conformemente a principi contabili ai sensi
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