Regulation (EU) 2017/2401 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms

Published date28 December 2017
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 347, 28 December 2017
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28.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/2401 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Le cartolarizzazioni sono un elemento importante per il buon funzionamento dei mercati finanziari in quanto contribuiscono a diversificare le fonti di finanziamento e di rischio degli enti creditizi e delle imprese di investimento («enti») e a liberare capitale regolamentare, che può quindi essere riallocato per sostenere l’ulteriore erogazione di prestiti, in particolare il finanziamento dell’economia reale. Le cartolarizzazioni offrono inoltre agli enti e agli altri partecipanti al mercato possibilità di investimento supplementari, consentendo quindi di diversificare il portafoglio e agevolando il flusso di finanziamenti verso le imprese e i privati sia negli Stati membri che, su base transfrontaliera, in tutta l’Unione. Tali effetti positivi, tuttavia, dovrebbero essere ponderati rispetto ai costi e ai rischi potenziali, compreso il loro impatto sulla stabilità finanziaria. Come si è visto durante la prima fase della crisi finanziaria iniziata nell’estate 2007, le pratiche distorte adottate sui mercati delle cartolarizzazioni hanno messo seriamente a repentaglio l’integrità del sistema finanziario, a causa dell’eccessiva leva finanziaria, di strutture opache e complesse che hanno reso problematica la determinazione dei prezzi, del ricorso meccanico ai rating esterni o del disallineamento degli interessi tra investitori e cedenti («rischio di agenzia»).
(2) Negli ultimi anni l’emissione di cartolarizzazioni nell’Unione è rimasta a un livello inferiore al picco pre-crisi per tutta una serie di motivi, inclusa la connotazione negativa generalmente associata a tali operazioni. Per evitare che si verifichino nuovamente le circostanze all’origine della crisi finanziaria, la ripresa dei mercati delle cartolarizzazioni dovrebbe basarsi su pratiche di mercato sane e prudenti. A tal fine, il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) definisce gli elementi sostanziali di un quadro complessivo sulle cartolarizzazioni, prevedendo criteri per individuare le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate («STS») e un sistema di vigilanza per sorvegliare la corretta applicazione di tali criteri da parte di cedenti, promotori, emittenti e investitori istituzionali. Tale regolamento contiene inoltre una serie di requisiti comuni in materia di mantenimento del rischio, due diligence e informativa applicabili a tutti i settori dei servizi finanziari.
(3) In conformità degli obiettivi del regolamento (UE) 2017/2402, i requisiti patrimoniali regolamentari previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per gli enti cedenti, promotori o che investono in cartolarizzazioni dovrebbero essere modificati per rispecchiare adeguatamente le caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni STS, qualora tali cartolarizzazioni rispettino anche i requisiti supplementari stabiliti dal presente regolamento, e per ovviare alle carenze messe in luce dalla crisi finanziaria, cioè ricorso meccanico ai rating esterni, fattori di ponderazione del rischio eccessivamente bassi per i segmenti di cartolarizzazione con rating elevato e, viceversa, fattori di ponderazione del rischio eccessivamente elevati per i segmenti di cartolarizzazione con rating basso, e insufficiente sensibilità al rischio. L’11 dicembre 2014 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria («CBVB ») ha pubblicato il documento dal titolo «Revisions to the securisation framework» («quadro di Basilea riveduto»), che introduce diverse modifiche delle norme sui requisiti patrimoniali di vigilanza per le cartolarizzazioni per ovviare specificamente alle carenze riscontrate. L’11 luglio 2016 il CBVB ha pubblicato una norma aggiornata relativa ai requisiti patrimoniali regolamentari per le esposizioni verso la cartolarizzazione che include i requisiti patrimoniali regolamentari per cartolarizzazioni «semplici, trasparenti e comparabili». La norma modifica quadro di Basilea riveduto. Le modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero tener conto delle disposizioni del quadro di Basilea riveduto, quale modificato.
(4) I metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni verso la cartolarizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere gli stessi per tutti gli enti. In primo luogo, e per porre fine a qualsiasi forma di ricorso meccanico ai rating esterni, gli enti dovrebbero utilizzare il loro calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari quando sono autorizzati ad applicare il metodo basato sui rating interni («metodo IRB») in relazione a esposizioni dello stesso tipo di quelle sottostanti la cartolarizzazione e sono in grado di calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate («Kirb»), rispettando in ogni caso determinati input prestabiliti (metodo IRB per le cartolarizzazioni «SEC-IRBA»). Gli enti che non sono in grado di utilizzare il SEC - IRBA in relazione alle loro posizioni verso una data cartolarizzazione dovrebbero disporre di un metodo standardizzato per le cartolarizzazioni («SEC-SA»). Il SEC-SA dovrebbe basarsi su una formula che utilizzi come input i requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate («KSA»). Qualora i primi due metodi non siano disponibili, gli enti dovrebbero poter applicare il metodo basato su rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA). Nell’ambito del SEC-ERBA, i requisiti patrimoniali dovrebbero essere assegnati ai segmenti di cartolarizzazione in base al loro rating esterno. Tuttavia, gli enti dovrebbero sempre ricorrere al SEC-ERBA quale metodo di riserva qualora il SEC - IRBA non sia disponibile per i segmenti di cartolarizzazioni STS con rating basso e taluni segmenti di cartolarizzazioni STS con rating medio individuati mediante parametri adeguati. Per le cartolarizzazioni non STS l’utilizzo del SEC-SA a seguito del SEC-IRBA dovrebbe essere ulteriormente limitato. Inoltre le autorità competenti dovrebbero poter vietare l’utilizzo del SEC-SA qualora questo non sia in grado di affrontare in maniera adeguata i rischi che la cartolarizzazione presenta per la solvibilità dell’ente o per la stabilità finanziaria. Previa notifica all’autorità competente, agli enti dovrebbe essere consentito di utilizzare il SEC-ERBA per quanto riguarda tutte le cartolarizzazioni provviste di rating da essi detenute qualora non possano utilizzare il SEC-IRBA.
(5) Il rischio di agenzia e il rischio di modello sono maggiori per le cartolarizzazioni che per le altre attività finanziarie e causano un certo grado di incertezza nel calcolo dei requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni anche se si tiene conto di tutti i fattori di rischio pertinenti. Per quantificare adeguatamente questi rischi è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 575/2013, fissando un fattore minimo di ponderazione del rischio del 15 % per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione. Le ricartolarizzazioni, tuttavia, sono più complesse e rischiose, per cui solo determinate forme di ricartolarizzazione sono autorizzate a norma del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre i requisiti patrimoniali regolamentari per le posizioni verso la ricartolarizzazione dovrebbero essere calcolati secondo un metodo più prudente e con un fattore minimo di ponderazione del rischio del 100 %.
(6) Un ente non dovrebbe essere tenuto ad applicare a una posizione senior un fattore di ponderazione del rischio più elevato di quello che si applicherebbe se detenesse direttamente le esposizioni sottostanti, in modo da riflettere l’effetto positivo del supporto di credito derivante per le posizioni senior dai segmenti junior nella struttura della cartolarizzazione. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe quindi prevedere un metodo «look-through», secondo il quale alla posizione verso la cartolarizzazione senior dovrebbe essere assegnato un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti, e questo metodo dovrebbe poter essere utilizzato a prescindere dal fatto che la posizione in questione sia provvista o priva di rating e dal metodo usato per il portafoglio sottostante (metodo standardizzato o metodo IRB), nel rispetto di determinate condizioni.
(7) La disciplina vigente prevede importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio per gli enti che possono calcolare i requisiti patrimoniali per le esposizioni sottostanti secondo il metodo IRB come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate (KIRB). Nella misura in cui il processo di cartolarizzazione riduce il rischio legato alle esposizioni sottostanti, tale massimale dovrebbe essere disponibile per tutti gli enti cedenti e promotori, indipendentemente dal metodo che utilizzano per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari per le posizioni verso la cartolarizzazione.
(8) Come
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