Regulation (EU) 2018/1475 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulation (EU) No 1288/2013, Regulation (EU) No 1293/2013 and Decision No 1313/2013/EU

Published date04 October 2018
Subject MatterEmployment,Social Policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 250, 4 October 2018
L_2018250IT.01000101.xml
4.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 250/1

REGOLAMENTO (UE) 2018/1475 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2018

che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La solidarietà tra i cittadini dell'Unione e tra gli Stati membri rappresenta uno dei valori universali sui quali l'Unione si fonda. Questo valore comune guida le azioni dell'Unione e le conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo nella pratica la propria solidarietà. La solidarietà stimola altresì l'interesse dei giovani per il progetto comune europeo. Il principio della solidarietà è sancito all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(2) Nel discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 è stata messa in evidenza la necessità di investire nei giovani ed è stata annunciata l'istituzione di un Corpo europeo di solidarietà allo scopo di creare per i giovani dell'Unione occasioni di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro competenze, abilità e conoscenze, acquisendo così un'esperienza umana inestimabile, fondamentale anche per lo sviluppo di una cittadinanza dell'Unione attiva e impegnata.
(3) Nella comunicazione del 7 dicembre 2016 dal titolo «Un Corpo europeo di solidarietà», la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, offrire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà di elevata qualità in una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali, regionali e locali negli sforzi per far fronte alle diverse sfide e crisi. Tale comunicazione ha varato la prima fase del Corpo europeo di solidarietà, durante la quale sono stati attivati diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro in tutta l'Unione. Queste attività, a prescindere dal fatto che siano attuate prima o dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero continuare ad applicare le regole e le condizioni previste dai programmi dell'Unione che le hanno finanziate nell'ambito della prima fase del Corpo europeo di solidarietà.
(4) Nel contesto del presente regolamento, per solidarietà si intende un senso di responsabilità, da parte di tutti nei confronti di tutti, a impegnarsi per il bene comune, che è espresso attraverso azioni concrete senza aspettarsi nulla in cambio.
(5) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà di elevata qualità con una forte dimensione europea come mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, l'inclusione sociale e la democrazia nei paesi partecipanti, a vantaggio delle comunità locali, e migliorare al contempo le loro competenze utili per lo sviluppo personale, favorendo così la loro autostima, autonomia e motivazione all'apprendimento, nonché stimolando il loro sviluppo formativo, sociale, artistico, linguistico, culturale, civico e professionale, facilitandone la cittadinanza attiva, l'occupabilità e la transizione verso il mercato del lavoro. Tali attività di solidarietà sosterrebbero inoltre la mobilità dei partecipanti.
(6) Il presente regolamento istituisce un programma di azione dell'Unione chiamato «Corpo europeo di solidarietà» quale punto di partenza da cui avviare un cambiamento sociale positivo, fornendo sostegno alle comunità di persone fisiche e ai soggetti giuridici impegnati ad accrescere la solidarietà in tutta l'Europa. Il presente regolamento stabilisce pertanto la creazione di uno strumento di spesa di azione dell'Unione, che dovrebbe applicarsi dalla sua data di entrata in vigore su base continuativa, e getta le basi per il Corpo europeo di solidarietà in quanto comunità e fonte di ispirazione per un maggiore spirito di solidarietà in Europa attraverso il più ampio impatto delle attività svolte nel quadro del Corpo europeo di solidarietà.
(7) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità, nel senso che dovrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà e aiutare a superare le sfide sociali, rispondendo nel contempo alle esigenze delle comunità locali. Le attività di solidarietà dovrebbero offrire ai giovani la possibilità di acquisire competenze per lo sviluppo personale, sociale, civico e professionale, includere una solida dimensione di apprendimento e formazione, essere accessibili a tutti i giovani, essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene ed essere adeguatamente convalidate. Le attività di solidarietà non dovrebbero avere un impatto negativo sui posti di lavoro esistenti, né sui tirocini e dovrebbero contribuire a rafforzare gli impegni di responsabilità sociale delle imprese, senza tuttavia sostituirli.
(8) Qualsiasi soggetto giuridico che intenda partecipare al Corpo europeo di solidarietà, indipendentemente dal fatto che sia finanziato dal bilancio del Corpo europeo di solidarietà, da un altro programma dell'Unione o da un'altra fonte di finanziamento, dovrebbe ricevere un marchio di qualità, purché siano soddisfatti i requisiti specifici. Il requisito dell'ottenimento del marchio di qualità non si dovrebbe applicare alle persone fisiche che richiedano un sostegno finanziario a nome di un gruppo informale di partecipanti per i loro progetti di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito alle organizzazioni partecipanti dovrebbe attestare la capacità di tali organizzazioni di garantire la qualità delle attività di solidarietà offerte. Il processo di attribuzione del marchio di qualità dovrebbe essere effettuato dagli organismi di attuazione del Corpo europeo di solidarietà in modo accessibile e trasparente. Il marchio di qualità attribuito dovrebbe essere rivalutato periodicamente e dovrebbe essere possibile revocare tale marchio nel caso in cui si accerti, nel contesto delle rivalutazioni, che non sono più soddisfatte le condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione.
(9) Il Corpo europeo di solidarietà costituirebbe un punto di accesso unico per le attività di solidarietà in tutta l'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità del Corpo europeo di solidarietà con altri strumenti, politiche, programmi pertinenti dell'Unione. Il Corpo europeo di solidarietà dovrebbe basarsi sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi esistenti e precedenti, in particolare i programmi Erasmus+ e Gioventù in azione. Esso dovrebbe inoltre integrare gli sforzi compiuti dagli Stati membri a sostegno dei giovani e agevolare il passaggio di questi ultimi dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro di programmi quali la garanzia per i giovani istituita in linea con la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (3), offrendo loro ulteriori occasioni per prendere parte ad attività di solidarietà mediante tirocini o lavori nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. Dovrebbe essere garantita la complementarità anche con le esistenti reti a livello dell'Unione che hanno attinenza con le attività del Corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk. Dovrebbero essere inoltre incoraggiate la complementarità e la cooperazione leale tra gli attuali regimi pertinenti e il Corpo europeo di solidarietà, in particolare con sistemi di solidarietà, volontariato, servizio civile e mobilità per i giovani a livello nazionale, regionale o locale, come pure con le priorità connesse alla solidarietà e alla gioventù nei paesi partecipanti, ove opportuno, per il reciproco arricchimento e incremento dell'impatto e della qualità di tali regimi e lo sviluppo di buone pratiche. Il Corpo europeo di solidarietà non dovrebbe sostituire simili sistemi nazionali di solidarietà, volontariato, servizio civile e mobilità per i giovani. Dovrebbe essere garantito a tutti i giovani un accesso equo alle attività di solidarietà nazionali. È opportuno incoraggiare partenariati con le reti europee specializzate in determinati problemi sociali urgenti.
(10) Al fine di massimizzare l'incidenza del Corpo europeo di solidarietà, altri programmi dell'Unione dovrebbero poter contribuire agli obiettivi dell'iniziativa sostenendo attività che rientrano nel suo ambito di applicazione. Tale contributo dovrebbe essere finanziato conformemente ai rispettivi atti giuridici dei programmi interessati nell'ottica di un maggior coinvolgimento dei giovani, della società civile e delle esperienze di volontariato già esistenti negli Stati membri. Una volta ottenuto un marchio di qualità valido, le organizzazioni partecipanti dovrebbero avere accesso al portale dell'iniziativa e beneficiare delle misure di qualità e di sostegno previste per il tipo di attività di solidarietà offerta.
(11) Il Corpo europeo di solidarietà dovrebbe offrire ai giovani nuove occasioni per svolgere volontariato, tirocini o lavori e per
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT