Regulation (EU) 2018/1670 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 amending Regulation (EC) No 110/2008 as regards nominal quantities for the placing on the Union market of single distilled shochu produced by pot still and bottled in Japan

Published date12 November 2018
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs,Alcohol
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 284, 12 November 2018
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12.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284/1

REGOLAMENTO (UE) 2018/1670 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2018

recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l’immissione sul mercato dell’Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo di libero scambiocon il Giappone.
(2) I negoziati per un accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico («accordo») si sono conclusi con esito positivo e l’accordo è stato firmato il 17 luglio 2018.
(3) L’allegato 2-D dell’accordo dispone che lo shochu a distillazione singola, quale definito all’articolo 3, comma 10, della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 6 del 1953), prodotto in alambicco e imbottigliato in Giappone, debba essere immesso sul mercato dell’Unione in bottiglie tradizionali della capacità di quattro go ( Image ) e di uno sho ( Image ), pari rispettivamente a quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, a condizione che siano rispettati gli altri requisiti giuridici applicabili dell’Unione.
(4) La direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che i prodotti preconfezionati possono essere immessi sul mercato dell’Unione solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali elencate all’allegato, punto 1, della direttiva stessa. Per le bevande spiritose, l’allegato della direttiva 2007/45/CE fa riferimento, al punto 1, a nove quantità nominali nell’intervallo tra 100 ml e 2 000 ml. Tra queste non figurano le quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, nelle quali lo shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco è imbottigliato e commercializzato in Giappone.
(5) È quindi necessaria una deroga alle quantità nominali fissate nell’allegato della direttiva 2007/45/CE per le bevande spiritose, al fine di garantire che lo shochu
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