Regulation (EU) 2018/1717 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking AuthorityText with EEA relevance.

Published date16 November 2018
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 291, 16 November 2018
L_2018291IT.01000101.xml
16.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 291/1

REGOLAMENTO (UE) 2018/1717 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l’ubicazione della sede dell’Autorità bancaria europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Dato che il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la sua intenzione di recedere dall’Unione ai sensi dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE), gli altri 27 Stati membri, riuniti il 20 novembre 2017 a margine del Consiglio, hanno selezionato Parigi (Francia) come nuova sede dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («Autorità»).
(2) Tenendo conto della relazione congiunta dei negoziatori dell’Unione europea e del governo del Regno Unito in merito ai progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell’articolo 50 TUE sul recesso ordinato del Regno Unito dall’Unione europea, dell’8 dicembre 2017, e segnatamente del capitolo sulla liquidazione finanziaria, e dell’impegno del Regno Unito a contribuire al bilancio generale dell’Unione europea per gli esercizi 2019 e 2020 come se facesse ancora parte dell’Unione, nonché a contribuire a finanziare, per la parte a suo carico, gli impegni ancora da liquidare al 31 dicembre 2020, i costi relativi al trasferimento della sede dell’Autorità, risultanti dalla decisione del Regno Unito di recedere dall’Unione, saranno sostenuti da tutti i contribuenti dell’Unione attraverso il bilancio generale dell’Unione. Il Regno Unito si è offerto di discutere con le agenzie dell’Unione ubicate a Londra del modo in cui esse potrebbero ridurre i rispettivi costi collegati al recesso.
(3) Visto l’articolo 50, paragrafo 3, TUE, l’Autorità dovrebbe insediarsi nella nuova sede a decorrere dal 30 marzo 2019.
(4) Per garantire il regolare funzionamento dell’Autorità nella nuova sede, è opportuno che sia concluso un accordo sulla sede tra l’Autorità e la Francia e che sia approvato un progetto immobiliare in
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