Regulation (EU) 2018/1718 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines AgencyText with EEA relevance.

Published date16 November 2018
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 291, 16 November 2018
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16.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 291/3

REGOLAMENTO (UE) 2018/1718 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l’ubicazione della sede dell’agenzia europea per i medicinali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Dato che il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la sua intenzione di recedere dall’Unione ai sensi dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE), gli altri 27 Stati membri, riuniti il 20 novembre 2017 a margine del Consiglio, hanno selezionato Amsterdam (Paesi Bassi) come nuova sede dell’agenzia europea per i medicinali («agenzia»).
(2) Visto l’articolo 50, paragrafo 3, TUE, l’agenzia dovrebbe insediarsi nella nuova sede a decorrere dal 30 marzo 2019.
(3) Per garantire il regolare funzionamento dell’agenzia nella nuova sede, è opportuno che sia concluso un accordo sulla sede tra l’agenzia e i Paesi Bassi prima che l’agenzia si insedi nella nuova sede.
(4) È positivo che le autorità dei Paesi Bassi si stiano adoperando per garantire l’efficacia operativa, la continuità e il funzionamento, senza interruzioni, dell’agenzia durante e dopo il trasferimento. Tuttavia, data la situazione straordinaria, l’agenzia potrebbe dover concentrarsi temporaneamente sui suoi compiti principali e decidere la priorità delle altre attività in base al loro impatto sulla salute pubblica e alla capacità di funzionamento dell’agenzia.
(5) La Commissione dovrebbe monitorare l’intero processo di trasferimento dell’agenzia nella sua nuova sede ed assistere tale processo nei limiti delle sue competenze.
(6) Affinché l’agenzia possa disporre di un periodo di tempo sufficiente per il trasferimento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
(7) È pertanto opportuno
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