Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date19 June 2018
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 156, 19 giugno 2018,Journal officiel de l’Union européenne, L 156, 19 juin 2018
TESTO consolidato: 32018R0841 — IT — 11.05.2023

02018R0841 — IT — 11.05.2023 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/268 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2020 L 60 21 22.2.2021
►M2 REGOLAMENTO (UE) 2023/839 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 aprile 2023 L 107 1 21.4.2023


Rettificato da:

C1 Rettifica, GU L 158, 6.5.2021, pag. 23 (2018/841)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)



▼M2

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

a)

gli impegni degli Stati membri per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF») che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2025;

b)

la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF e la verifica del rispetto da parte degli Stati membri degli impegni di cui alla lettera a), per il periodo dal 2021 al 2025;

c)

l'obiettivo dell'Unione per il 2030 per l'assorbimento netto dei gas a effetto serra nel settore LULUCF;

d)

gli obiettivi degli Stati membri per gli assorbimenti netti dei gas a effetto serra nel settore LULUCF per il periodo dal 2026 al 2030.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.

Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione A, del presente regolamento comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e che si verificano sul territorio degli Stati membri nel periodo dal 2021 al 2025 nelle seguenti categorie di contabilizzazione del suolo:

a)

uso del suolo rendicontato come: terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni, convertiti in terreni forestali («terreni imboschiti»);

b)

uso del suolo rendicontato come: terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni («terreni disboscati»);

c)

uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di «terre coltivate gestite» elencate di seguito:

i)

terre coltivate che restano tali;

ii)

pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in terre coltivate;

iii)

terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti o altri terreni;

d)

uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di «pascoli gestiti» elencate di seguito:

i)

pascoli che restano tali;

ii)

terre coltivate, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in pascoli;

iii)

pascoli convertiti in zone umide, insediamenti o altri terreni;

e)

uso del suolo rendicontato come terreni forestali che restano tali («terreni forestali gestiti»);

f)

qualora uno Stato membro abbia notificato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, l'intenzione di includere le zone umide gestite nell'ambito dei suoi impegni a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento rendicontando l'uso del suolo tramite una delle categorie elencate di seguito («zone umide gestite»):

zone umide che restano tali;
insediamenti o altri terreni convertiti in zone umide;
zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.
2.

Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto sera serra elencati nell'allegato I, sezione A, del presente regolamento comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri nel periodo dal 2026 al 2030 nelle seguenti categorie di rendicontazione del suolo o settori:

a)

terreni forestali;

b)

terre coltivate;

c)

pascoli;

d)

zone umide;

e)

insediamenti;

f)

altri terreni;

g)

prodotti legnosi;

h)

altro;

i)

deposizione atmosferica;

j)

lisciviazione e deflusso di azoto.

▼B

Articolo 3

Definizioni

1.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «pozzo»:qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe dall’atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;
2) «sorgente»:qualsiasi processo, attività o meccanismo che immette nell’atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;
3) «comparto di carbonio»:la totalità o una parte di un’entità o di un sistema biogeochimici presenti sul territorio di uno Stato membro e nell’ambito dei quali è immagazzinato carbonio, un precursore di un gas a effetto serra contenente carbonio o un qualsiasi gas a effetto serra contenente carbonio;
4) «riserva di carbonio»:la massa di carbonio immagazzinata in un comparto di carbonio;
5) «prodotto legnoso»:qualsiasi prodotto derivante da utilizzazioni legnose che ha lasciato un sito in cui il legno è raccolto;
6) «foresta»:un’area di terreno definita dai valori minimi per superficie, copertura arborea o densità equivalente e altezza arborea potenziale nella fase di maturità sul luogo di crescita, come precisato per ciascuno Stato membro nell’allegato II. Essa comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o gli impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o una densità equivalente o l’altezza minima fissata nell’allegato II, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte dell’area forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta;
7) «livello di riferimento per le foreste»,la stima, espressa in tonnellate di CO2 equivalente l’anno, delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio di uno Stato membro nei periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, in base ai criteri definiti nel presente regolamento;
8) «valore di emivita»,il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale;

▼M2

9) «disturbi naturali»,ogni evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni nel settore LULUCF e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, e i cui effetti sulle emissioni detto Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa, anche successivamente al loro verificarsi;

▼B

10) «ossidazione istantanea»,metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell’atmosfera dell’intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti legnosi avviene al momento della raccolta;

▼M2

11) «cambiamenti climatici»,qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, che altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili.

▼B

2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16, per modificare o sopprimere le definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, oppure aggiungervi nuove definizioni, al fine di adeguare detto paragrafo agli sviluppi scientifici o tecnici e garantire la coerenza tra le suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida IPCC, adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi.

▼M2

Articolo 4

Impegni e obiettivi

1.
Per i periodi dal 2021 al 2025, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13 e 13 bis, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni di gas a effetto serra non superino gli assorbimenti di gas a effetto serra, calcolati come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio in tutte le categorie di...

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