Regulation (EU) 2018/956 of the European Parliament and of the Council of 28 June 2018 on the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new heavy-duty vehicles (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date09 July 2018
Subject Mattermedio ambiente,Mercado interior - Principios,environnement,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 173, 9 de julio de 2018,Journal officiel de l’Union européenne, L 173, 9 juillet 2018
TESTO consolidato: 32018R0956 — IT — 22.09.2021

02018R0956 — IT — 22.09.2021 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (UE) 2018/956 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/888 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2019 L 142 43 29.5.2019
►M2 REGOLAMENTO (UE) 2019/1242 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 L 198 202 25.7.2019
►M3 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1589 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2020 L 360 4 30.10.2020
►M4 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1429 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2021 L 309 1 2.9.2021




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2018/956 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2018

concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione da parte degli Stati membri e dei costruttori di veicoli pesanti di dati relativi ai veicoli pesanti nuovi.

Esso si applica con riguardo alle seguenti categorie di veicoli:

a)

veicoli appartenenti alle categorie M1, M2, N1 ed N2 con massa di riferimento superiore a 2 610 kg e che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), e tutti i veicoli appartenenti alle categorie M3 ed N3;

b)

veicoli appartenenti alle categorie O3 e O4.

Ai fini del presente regolamento, tali veicoli sono definiti veicoli pesanti.

▼M2

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), al regolamento (CE) n. 595/2009 e al regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

▼B

Articolo 4

Monitoraggio e comunicazione da parte degli Stati membri

▼M2

1.
A partire dal 1o gennaio 2019, gli Stati membri monitorano i dati di cui all’allegato I, parte A, per quanto concerne i veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione.

A partire dal 2020, entro il 30 settembre di ogni anno le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione tali dati relativi al precedente periodo di riferimento dal 1o luglio al 30 giugno secondo la procedura di comunicazione di cui all’allegato II.

Per quanto riguarda il 2019, i dati comunicati entro il 30 settembre 2020 includono i dati monitorati dal 1o gennaio 2019 al 30 giugno 2020.

I dati relativi ai veicoli pesanti nuovi che sono stati precedentemente immatricolati al di fuori dell’Unione non sono oggetto di monitoraggio e comunicazione, a meno che tale immatricolazione sia avvenuta meno di tre mesi prima dell’immatricolazione nell’Unione.

▼B

2.
Le autorità competenti responsabili del monitoraggio e della comunicazione dei dati a norma del presente regolamento sono quelle designate dagli Stati membri a norma dell’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 5

Monitoraggio e comunicazione da parte dei costruttori

▼M2

1.
A partire dagli anni di inizio di cui all’allegato I, parte B, punto 1, i costruttori di veicoli pesanti monitorano i dati di cui all’allegato I, parte B, punto 2, per ogni veicolo pesante nuovo.

A partire dagli anni di inizio di cui all’allegato I, parte B, punto 1, entro il 30 settembre di ogni anno i costruttori di veicoli pesanti comunicano alla Commissione i dati in questione per ogni veicolo pesante nuovo la cui data di simulazione rientra nel precedente periodo di riferimento dal 1o luglio al 30 giugno, secondo la procedura di comunicazione di cui all’allegato II.

Per quanto riguarda il 2019, i costruttori comunicano i dati per ogni veicolo pesante nuovo la cui data di simulazione rientra nel periodo dal 1o gennaio 2019 al 30 giugno 2020.

La data di simulazione è la data comunicata conformemente alla voce 71 di cui all’allegato I, parte B, punto 2.

▼B

2.
Ogni costruttore nomina un punto di contatto per la comunicazione dei dati a norma del presente regolamento.

Articolo 6

Registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti

1.
La Commissione tiene un registro centralizzato dei dati relativi ai veicoli pesanti («registro») comunicati a norma degli articoli 4 e 5.

Il registro è messo a disposizione del pubblico, ad eccezione della voce a) di cui all’allegato I, parte A, e delle voci 1, 24, 25, 32, 33, 39 e 40 di cui all’allegato I, parte B, punto 2. Per quanto riguarda la voce 23 di cui all’allegato I, parte B, punto 2, il valore è messo a disposizione del pubblico secondo gli intervalli di valori stabiliti nell’allegato I, parte C.

2.
Il registro è gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente per conto della Commissione.

Articolo 7

Monitoraggio dei risultati delle prove di verifica su strada

1.
La Commissione monitora, ove disponibili, i risultati delle prove su strada effettuate nell’ambito del regolamento (CE) n. 595/2009 per verificare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi.
2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 8

Qualità dei dati

1.
Le autorità competenti e i costruttori sono responsabili dell’esattezza e della qualità dei dati da loro comunicati a norma degli articoli 4 e 5. Essi informano senza indugio la Commissione a proposito di ogni errore rilevato nei dati comunicati.
2.
La Commissione effettua la propria verifica della qualità dei dati comunicati a norma degli articoli 4 e 5.
3.
Allorquando la Commissione viene informata di errori nei dati o rileva, al termine della verifica da lei stessa effettuata, discrepanze all’interno della serie di dati, essa adotta, se del caso, le misure necessarie per rettificare i dati pubblicati nel registro di cui all’articolo 6.
4.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, determinare le misure di verifica e rettifica di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 12.

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1.

La Commissione può imporre una sanzione amministrativa in ciascuno dei seguenti casi:

a)

qualora constati che i dati comunicati dal costruttore a norma dell’articolo 5 del presente regolamento si discostano dai dati provenienti dal file dei registri del costruttore o dal certificato di omologazione del motore rilasciato nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 595/2009 e che lo scostamento è volontario o dovuto a negligenza grave;

b)

qualora i dati non siano trasmessi entro il termine applicabile a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, e il ritardo non possa essere debitamente giustificato.

Ai fini della verifica dei dati di cui alla lettera a), la Commissione consulta le pertinenti autorità di omologazione.

Le sanzioni amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive e non superano 30 000 EUR per veicolo pesante interessato dallo scostamento o dal ritardo nella trasmissione dei dati di cui alle lettere a) e b).

2.
La Commissione adotta, sulla base dei principi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, atti delegati conformemente all’articolo 13 per integrare il presente regolamento stabilendo la procedura, i metodi per il calcolo e la riscossione delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3.

Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 rispettano i seguenti principi:

a)

la procedura stabilita dalla Commissione rispetta il diritto a una buona amministrazione, e in particolare il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al fascicolo nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e dei segreti commerciali;

b)

nel calcolo della sanzione amministrativa appropriata la Commissione si ispira ai principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività, tenendo in considerazione, se del caso, la gravità e gli effetti dello scostamento o del ritardo, il numero di veicoli pesanti interessati dallo scostamento o dalla ritardata trasmissione dei dati, la buona fede del costruttore, il grado di diligenza e di cooperazione del costruttore, la ripetizione, la frequenza o la durata dello scostamento o del ritardo nonché precedenti sanzioni imposte allo stesso costruttore;

c)

le sanzioni amministrative sono riscosse, senza indebito ritardo, fissando termini per il pagamento e, se del caso, prevedendo la possibilità di dilazionare i pagamenti in più rate e in più periodi.

4.
Gli importi delle sanzioni amministrative sono considerati entrate del bilancio generale dell’Unione.

Articolo 10

Relazione

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