Règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)

Published date12 July 2019
Subject Matterlibre circulation des personnes
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 188, 12 juillet 2019
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12.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188/25

REGOLAMENTO (UE) 2019/1155 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La politica comune dell'Unione in materia di visti forma parte integrante della creazione di uno spazio senza frontiere interne. La politica dei visti dovrebbe rimanere uno strumento essenziale per facilitare il turismo e gli affari, contribuendo nel contempo a far fronte ai rischi per la sicurezza e al rischio di migrazione irregolare nell'Unione. La politica comune dei visti dovrebbe contribuire a generare crescita ed essere coerente con altre politiche dell'Unione, per esempio quelle in materia di relazioni esterne, scambi commerciali, istruzione, cultura e turismo.
(2) L'Unione dovrebbe usare la politica dei visti nella cooperazione con i paesi terzi e per garantire un migliore equilibrio tra le preoccupazioni in materia di migrazione e di sicurezza, le considerazioni economiche e le relazioni esterne in generale.
(3) Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fissa le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
(4) Le domande di visti dovrebbero essere esaminate dai consolati o, in deroga, dalle autorità centrali, i quali decidono in merito. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i consolati e le autorità centrali abbiano una conoscenza sufficiente delle circostanze locali per garantire l'integrità della procedura di rilascio del visto.
(5) La procedura di presentazione della domanda dovrebbe essere il più semplice possibile per i richiedenti. È opportuno stabilire con precisione quale sia lo Stato membro competente a esaminare una domanda, in particolare quando il richiedente intende visitare numerosi Stati membri. Se possibile, gli Stati membri dovrebbero autorizzare la compilazione e la presentazione per via elettronica dei moduli di domanda. Dovrebbe inoltre essere possibile per i richiedenti firmare elettronicamente il modulo di domanda, qualora la firma elettronica sia riconosciuta dallo Stato membro competente. Dovrebbero essere stabilite le scadenze delle varie fasi della procedura, in particolare per consentire ai viaggiatori di programmare il viaggio in anticipo e di evitare i periodi di punta nei consolati.
(6) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a mantenere la possibilità di presentare la domanda direttamente al consolato nei luoghi in cui un fornitore esterno di servizi è stato incaricato di raccogliere le domande per conto del consolato stesso, fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in particolare dal suo articolo 5, paragrafo 2.
(7) I diritti per i visti dovrebbero garantire che siano disponibili risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese per il trattamento delle domande, ivi compresi strutture adeguate e personale sufficiente ad assicurare la qualità e l'integrità dell'esame delle domande nonché il rispetto dei termini. L'importo dei diritti per i visti dovrebbe essere riesaminato ogni tre anni sulla base di criteri di valutazione obiettivi.
(8) I cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto dovrebbero poter presentare la domanda nel loro luogo di residenza anche se lo Stato membro competente non ha un consolato ai fini della raccolta delle domande e non è rappresentato da un altro Stato membro in tale paese terzo. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per cooperare con i fornitori esterni di servizi, che dovrebbero essere in grado di sostenere i diritti per i servizi. Tali diritti per servizi prestati non dovrebbero essere superiori all'importo dei diritti per i visti. Qualora tale importo non sia sufficiente per fornire un servizio completo, il fornitore esterno di servizi dovrebbe tuttavia essere in grado di riscuotere i diritti per servizi più elevati, fatto salvo il limite previsto dal presente regolamento.
(9) È opportuno semplificare e agevolare gli accordi di rappresentanza ed evitare ostacoli alla loro conclusione tra Stati membri. Lo Stato membro rappresentante dovrebbe essere competente per l'intera procedura di rilascio del visto, senza alcuna partecipazione dello Stato membro rappresentato.
(10) Qualora la competenza del consolato dello Stato membro rappresentante si estenda al di là del paese ospitante, dovrebbe essere possibile per l'accordo di rappresentanza comprendere i paesi terzi in questione.
(11) Per attenuare gli oneri amministrativi a carico dei consolati e agevolare chi viaggia di frequente o con regolarità, è opportuno che siano rilasciati ai richiedenti che soddisfano le condizioni d'ingresso durante l'intero periodo di validità del visto rilasciato, in base a criteri comuni determinati obiettivamente, visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità non limitati a specifiche finalità di viaggio o categorie di richiedenti. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle persone che si spostano ai fini dell'esercizio della loro professione, come la gente d'affari, i marittimi, gli artisti e gli atleti. Dovrebbe essere possibile rilasciare visti per ingressi multipli con un periodo di validità più breve qualora vi siano ragionevoli motivi per farlo.
(12) Date le differenze tra le situazioni locali, specialmente per quanto riguarda i rischi migratori e per la sicurezza, e considerate le relazioni che l'Unione intrattiene con determinati paesi, i consolati nei singoli luoghi dovrebbero valutare l'esigenza di adeguare le norme sul rilascio dei visti per ingressi multipli per consentire un'applicazione più favorevole o più restrittiva. Nell'adottare approcci più favorevoli al rilascio dei visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità è opportuno tenere conto, in particolare, dell'esistenza di accordi commerciali che contemplino la mobilità della gente d'affari. Sulla base di tale valutazione, la Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione, adottare norme sulle condizioni per il rilascio di tali visti che siano applicate in ogni ordinamento giuridico.
(13) Qualora vi sia mancanza di cooperazione da parte di un paese terzo alla riammissione di quei loro cittadini che sono stati fermati in situazione irregolare e non collabori efficacemente al processo di rimpatrio, è opportuno adottare un'applicazione restrittiva e temporanea di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 tramite un meccanismo trasparente basato su criteri obiettivi, al fine di rafforzare la cooperazione di tale paese terzo alla riammissione dei migranti irregolari. È opportuno che la Commissione valuti regolarmente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione ed esamini le notifiche degli Stati membri concernenti la cooperazione con un paese terzo nella riammissione dei migranti irregolari. Nella valutazione se un paese terzo coopera a sufficienza e se occorre intervenire, la Commissione dovrebbe tenere conto della cooperazione generale di tale paese terzo nel campo della migrazione, in particolare nei settori della gestione delle frontiere, della prevenzione e del contrasto del traffico di migranti e della prevenzione del transito di migranti irregolari nel suo territorio. Qualora ritenga che vi sia una insufficiente cooperazione da parte del paese terzo o le sia notificato da di una maggioranza semplice di Stati membri che un paese terzo non coopera sufficientemente, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di una decisione di esecuzione, continuando nel contempo ad adoperarsi per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato. Inoltre, qualora, in relazione del livello di cooperazione di un paese terzo con gli Stati membri in materia di riammissione dei migranti irregolari valutato sulla base di dati pertinenti e obiettivi, ritenga che un paese terzo cooperi a sufficienza, dovrebbe essere possibile per la Commissione presentare al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di una decisione di esecuzione concernente i richiedenti o le categorie di richiedenti che siano cittadini di tale paese terzo e che chiedono un visto nel territorio di detto paese terzo e recante una o più misure di facilitazione del rilascio del visto.
(14) È opportuno attribuire al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, competenze di esecuzione al fine di garantire che si tenga adeguatamente conto di tutti i fattori pertinenti e delle eventuali implicazioni dell'applicazione di misure volte a rafforzare la cooperazione di un determinato paese terzo in materia di riammissione, con riguardo alla natura politica particolarmente sensibile di tali misure e alle loro implicazioni orizzontali per gli Stati membri e per la stessa Unione, in particolare per le loro relazioni esterne e per il funzionamento generale dello spazio Schengen. L'attribuzione di tali competenze di esecuzione al Consiglio tiene adeguatamente conto della potenziale natura politicamente sensibile dell'attuazione delle misure volte
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