Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil

Published date25 July 2019
Subject Matterpolitica della pesca,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 198, 25 luglio 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 198, 25 juillet 2019
L_2019198IT.01010501.xml
25.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198/105

REGOLAMENTO (UE) 2019/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce una politica comune della pesca (PCP) per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca.
(2) Le misure tecniche sono strumenti destinati a coadiuvare l’attuazione della PCP. Una valutazione dell’attuale struttura regolamentare relativa alle misure tecniche ha dimostrato che probabilmente non sarà possibile conseguire gli obiettivi della PCP e che occorre adottare un nuovo approccio per accrescere l’efficacia delle misure tecniche, puntando in particolare sull’adeguamento della struttura di governance.
(3) È necessario elaborare un quadro per la regolamentazione delle misure tecniche. Tale quadro dovrebbe stabilire, dal un lato, norme generali che siano applicabili in tutte le acque dell’Unione e, dall’altro, prevedere l’adozione di misure tecniche che tengano conto delle specificità regionali delle attività di pesca attraverso il processo di regionalizzazione introdotto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.
(4) Il nuovo quadro dovrebbe disciplinare la cattura e lo sbarco delle risorse della pesca, l’utilizzo degli attrezzi da pesca, e le interazioni delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.
(5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi sia alle operazioni di pesca effettuate nelle acque dell’Unione da pescherecci dell’Unione e di paesi terzi e da cittadini degli Stati membri – fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera – sia ai pescherecci dell’Unione operanti nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso dovrebbe inoltre applicarsi, rispetto ai pescherecci dell’Unione e ai cittadini degli Stati membri, in acque non appartenenti all’Unione a misure tecniche adottate per la zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) e nella zona di applicazione dell’accordo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).
(6) Quando pertinente, misure tecniche dovrebbero applicarsi alla pesca ricreativa che possono avere un impatto significativo sugli stock ittici e sulle specie di molluschi.
(7) Le misure tecniche dovrebbero contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi della PCP: pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, riduzione delle catture indesiderate e eliminazione dei rigetti, contributo al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(8) Le misure tecniche dovrebbero in particolare contribuire alla protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori di specie marine, grazie all’uso di attrezzi da pesca selettivi e disposizioni volte a evitare le catture indesiderate. Le misure tecniche dovrebbero inoltre ridurre al minimo gli impatti degli attrezzi da pesca sugli ecosistemi marini e, in particolare, su specie e habitat sensibili, anche ricorrendo, se del caso, a incentivi. Esse dovrebbero inoltre contribuire a introdurre misure di gestione che consentano di assolvere agli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (6), dalla direttiva 2008/56/CE e dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
(9) Al fine di valutare l’efficacia delle misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti specifici target per quanto riguarda i livelli di catture indesiderate, in particolare le catture di specie marine di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, il livello di catture accidentali di specie sensibili e l’estensione dei fondali marini in cui gli habitat risentono negativamente delle attività di pesca. Tali target dovrebbero conformi agli obiettivi della PCP, alla legislazione dell’Unione in materia ambientale- in particolare la direttiva 92/43/CEE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8)) e alle migliori pratiche internazionali.
(10) Al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi delle norme tecniche, è opportuno aggiornare e consolidare le definizioni degli attrezzi da pesca e delle operazioni di pesca che figurano nei regolamenti vigenti sulle misure tecniche.
(11) È opportuno vietare determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l’uso di esplosivi, veleno, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici, altri attrezzi a percussione o dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei. Non dovrebbe essere permesso vendere, esporre o mettere in vendita le specie marine catturate utilizzando tali attrezzi o metodi laddove essi siano vietati ai sensi del presente regolamento.
(12) L’uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico dovrebbe rimanere possibile per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2021, a determinate condizioni rigorose.
(13) Alla luce del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è opportuno stabilire norme comuni che definiscano le restrizioni applicabili all’uso di attrezzi trainati e alla costruzione dei sacchi delle reti, al fine di evitare pratiche dannose che danno luogo a una pesca non selettiva.
(14) Al fine di limitare l’uso di reti da posta derivanti, che possono operare su ampi tratti di mare e comportare ingenti catture di specie sensibili, è opportuno consolidare le vigenti restrizioni all’uso di tali attrezzi da pesca.
(15) Alla luce del parere dello CSTEP, per proteggere le specie sensibili di acque profonde è opportuno continuare a vietare la pesca con reti fisse nelle divisioni CIEM 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 j e 7k e nelle sottozone CIEM 8, 9, 10 e 12 a est di 27° O in acque di profondità superiore a 200 m quale indicata sulle carte nautiche, fatte salve determinate deroghe.
(16) Per determinate specie ittiche rare, come alcune specie di squali e razze, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Per proteggere tali specie è opportuno istituire un divieto generale di pesca.
(17) Per garantire la rigorosa protezione di specie marine sensibili quali mammiferi marini, uccelli e rettili marini prevista dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, gli Stati membri dovrebbero istituire misure di mitigazione volte a ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture di tali specie ad opera degli attrezzi da pesca.
(18) Al fine di assicurare una protezione costante degli habitat marini sensibili situati al largo delle coste dell’Irlanda e del Regno Unito e intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie, così come nella zona di regolamentazione NEAFC, è opportuno mantenere le attuali restrizioni all’uso di reti a strascico.
(19) Analoghe restrizioni dovrebbero poter essere introdotte a protezione di tali habitat nel caso in cui vengano individuate altre zone di questo tipo sulla base dei pareri scientifici.
(20) Conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione onde garantire la protezione del novellame di specie marine e per creare zone di ricostituzione degli stock ittici.
(21) È opportuno definire le modalità per misurare la taglia di specie marine.
(22) Gli Stati membri dovrebbero poter realizzare progetti pilota volti a vagliare soluzioni per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate. Laddove i risultati di tali progetti o i pareri scientifici evidenzino livelli significativi di catture indesiderate, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per definire misure tecniche che riducano tali catture.
(23) Il presente regolamento dovrebbe definire norme di base per ogni bacino marittimo. Tali norme di base derivano da misure tecniche esistenti, tenendo conto del parere dello CSTEP e dei pareri delle parti interessate. Tali norme dovrebbero comprendere valori di riferimento per la dimensione di maglia di attrezzi fissi e trainati, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone di divieto o di limitazione della pesca, nonché misure di conservazione della natura intese a limitare le catture di specie sensibili in determinate zone e qualsiasi altra misura tecnica specifica vigente a livello regionale.
(24) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di elaborare raccomandazioni comuni volte a definire opportune misure tecniche diverse da tali norme di base, secondo il processo di
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT