Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date25 July 2019
Subject Matterdispositions institutionnelles
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 198, 25 juillet 2019
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25.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198/241

REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 33, l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 53, paragrafo 1, l’articolo 62, l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 114, l’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l’articolo 172, l’articolo 192, paragrafo 1, l’articolo 207, paragrafo 2, l’articolo 214, paragrafo 3, e l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il trattato di Lisbona ha modificato il quadro giuridico che disciplina le competenze conferite alla Commissione dal legislatore, introducendo la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione (atti di esecuzione).
(2) Gli atti legislativi adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona conferiscono alla Commissione competenze per l’adozione di misure nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo istituita dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio (4).
(3) Le precedenti proposte relative all’allineamento della legislazione contenente un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona sono state ritirate (5) a causa dello stallo dei negoziati interistituzionali.
(4) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno successivamente concordato un nuovo quadro per gli atti delegati con l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (6) e riconosciuto la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona. In particolare hanno concordato sulla necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione si è impegnata a preparare la proposta di allineamento entro la fine del 2016.
(5) La maggior parte dei poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfa i criteri dell’articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dovrebbe essere adattata a quella disposizione.
(6) Altri poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfano i criteri dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e dovrebbero essere adattati a quella disposizione.
(7) È opportuno che le competenze di esecuzione, quando conferite alla Commissione, siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
(8) In un numero limitato di atti di base che attualmente prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, taluni poteri conferiti non sono più necessari ed è pertanto opportuno sopprimere le corrispondenti disposizioni.
(9) Il punto 31 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 dispone che i poteri conferiti possono essere raggruppati purché la Commissione fornisca giustificazioni obiettive fondate sul collegamento sostanziale tra due o più poteri contenuti in un unico atto legislativo e sempreché l’atto legislativo in questione non preveda altrimenti. Le consultazioni nella preparazione degli atti delegati servono anche per indicare quali poteri conferiti sono considerati sostanzialmente collegati. In tali casi, le eventuali obiezioni del Parlamento europeo o del Consiglio indicano chiaramente a quale specifico potere conferito si riferiscono. In un numero limitato di atti di base elencati nell’allegato del presente regolamento è stata inserita, nell’atto di base, una chiara disposizione riguardante l’adozione di atti delegati distinti per poteri delegati diversi.
(10) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
(11) Dato che gli adeguamenti e le modifiche da apportare riguardano soltanto le procedure a livello dell’Unione, non occorre che siano recepite dagli Stati membri nel caso delle direttive.
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli atti interessati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti di cui all’allegato sono modificati come ivi stabilito.

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1) GU C 288 del 31.8.2017, pag. 29.

(2) GU C 164 dell’8.5.2018, pag. 82.

(3) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.

(4) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(5) GU C 80 del 7.2.2015, pag. 17.

(6) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(7) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO

I. RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

1. Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu (1)

Al fine di stabilire le condizioni di messa in opera del dominio di primo livello.eu istituito con regolamento (CE) n. 733/2002, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il regolamento con i criteri e la procedura per la designazione del Registro e con le regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 733/2002 è così modificato:

1) all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il primo comma è sostituito dal seguente:
«a) adotta atti delegati conformemente all’articolo 5 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo i criteri e la procedura per la designazione del Registro. Qualora, in caso di definizione dei criteri e della procedura per la designazione del Registro, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 5 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo;»;
2) l’articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Previa consultazione del Registro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 5 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo le regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione.»;
b) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Qualora entro 30 giorni dalla data della pubblicazione uno Stato membro o la Commissione sollevino un’obiezione riguardo a una menzione contenuta in un elenco notificato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 5 bis al fine di ovviare alla situazione integrando il presente regolamento.»;
3) sono
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