Règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

Published date25 March 2019
Subject Mattertariffa doganale comune,unione doganale,tarif douanier commun,union douanière
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 83, 25 marzo 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 83, 25 mars 2019
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25.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 83/38

REGOLAMENTO (UE) 2019/474 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce il codice doganale dell'Unione («codice») e stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.
(2) Il comune italiano di Campione d'Italia, un'exclave italiana in territorio elvetico, e le acque nazionali del Lago di Lugano dovrebbero essere inclusi nel territorio doganale dell'Unione in quanto le motivazioni storiche che ne giustificano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. Per gli stessi motivi, tali territori dovrebbero essere inclusi nel regime generale delle accise pur continuando a essere esclusi dal sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Al fine di garantire l'applicazione coerente e contemporanea di tali modifiche, l'inclusione di detti territori nel territorio doganale dell'Unione dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2020.
(3) Il codice dovrebbe essere modificato al fine di chiarire che il titolare di una decisione relativa a un'informazione tariffaria vincolante (ITV) può fruire di tale decisione per un massimo di sei mesi dalla revoca della stessa, se la revoca deriva dal fatto che la decisione non è conforme alla legislazione doganale o che le condizioni stabilite per adottare tali decisioni non sono state, o non sono più, soddisfatte.
(4) La custodia temporanea dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle formalità doganali disciplinate dalla disposizione del codice che stabilisce l'estinzione di un'obbligazione doganale sorta in seguito ad inadempienza, ove l'inadempienza non abbia avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime in questione, non abbia costituito un tentativo di frode, e la situazione sia stata successivamente regolarizzata. Ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale in tali casi, la custodia temporanea non dovrebbe essere trattata diversamente da un regime doganale. È opportuno modificare anche la delega di potere alla Commissione volta a integrare la disposizione del codice al fine di includervi la custodia temporanea.
(5) Qualora le autorità doganali debbano invalidare una dichiarazione sommaria di entrata per il fatto che le merci oggetto della dichiarazione non sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione sommaria di entrata dovrebbe essere invalidata senza indugio trascorsi 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione anziché entro 200 giorni, in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione.
(6) Al fine di consentire alle autorità doganali di effettuare una corretta analisi del rischio e gli opportuni controlli basati sul rischio, è necessario garantire che gli operatori economici forniscano loro i dati pre-arrivo e le informazioni relative alle merci non provenienti dall'Unione in forma di dichiarazione sommaria di entrata. Laddove non sia stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione e non vi sia stato un esonero dall'obbligo di presentarla, gli operatori economici dovrebbero presentare i dati e le informazioni di norma inclusi nelle dichiarazioni sommarie di entrata nelle loro dichiarazioni in dogana o nelle dichiarazioni di custodia temporanea. A tali fini, la possibilità di presentare una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea anziché una dichiarazione sommaria di entrata, dovrebbe essere disponibile solo se consentito dalle autorità doganali cui sono presentate le merci. Qualora le autorità doganali debbano invalidare una dichiarazione di custodia temporanea per il fatto che le merci oggetto della dichiarazione non sono state presentate in dogana, tale dichiarazione dovrebbe essere
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