Règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date25 April 2019
Subject MatterLibertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 111, 25 aprile 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 111, 25 avril 2019
L_2019111IT.01000401.xml
25.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 111/4

REGOLAMENTO (UE) 2019/630 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) L'elaborazione di una strategia complessiva per affrontare le esposizioni deteriorate è un obiettivo importante per l'Unione nell'ambito dello sforzo volto a rendere più resiliente il sistema finanziario. Sebbene spetti principalmente alle banche e agli Stati membri affrontare le esposizioni deteriorate, esiste anche un chiaro interesse dell'Unione a ridurre l'attuale elevato stock di esposizioni deteriorate, a prevenirne l'accumulo eccessivo in futuro e a prevenire l'emergere di rischi sistemici nel settore non bancario. Data l'interconnessione dei sistemi bancario e finanziario nell'Unione, in cui le banche operano in più giurisdizioni e in più Stati membri, vi è un notevole potenziale di ricadute positive per gli Stati membri e per l'Unione nel suo complesso, sia in termini di crescita economica che di stabilità finanziaria.
(2) La crisi finanziaria ha portato all'accumulo di esposizioni deteriorate nel settore bancario. I consumatori sono stati interessati in misura significativa dalla conseguente recessione e dal calo dei prezzi delle abitazioni. Nell'affrontare la questione delle esposizioni deteriorate, è essenziale tutelare i diritti dei consumatori in linea con la pertinente normativa dell'Unione, come le direttive 2008/48/CE (4) e 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) promuove i pagamenti rapidi da parte delle imprese e delle autorità pubbliche e contribuisce a prevenire il tipo di accumulo di esposizioni deteriorate verificatosi durante gli anni della crisi finanziaria.
(3) Un sistema finanziario integrato permetterà di rafforzare la resilienza dell'Unione economica e monetaria agli shock, facilitando la condivisione transfrontaliera privata del rischio e riducendo al tempo stesso la necessità di condivisione pubblica. Per raggiungere questi obiettivi, l'Unione dovrebbe completare l'Unione bancaria e sviluppare ulteriormente l'Unione dei mercati dei capitali. Affrontare la questione del possibile accumulo in futuro delle esposizioni deteriorate è essenziale sia per il rafforzamento dell'Unione bancaria che per garantire la concorrenza nel settore bancario, così da preservare la stabilità finanziaria e incoraggiare il prestito, in modo da creare occupazione e favorire la crescita nell'Unione.
(4) Nel «piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa» dell'11 luglio 2017 il Consiglio ha invitato varie istituzioni ad adottare misure appropriate per affrontare ulteriormente l'elevato numero di esposizioni deteriorate nell'Unione e impedirne l'accumulo in futuro. Il piano d'azione delinea un approccio complessivo, incentrato su un mix di azioni complementari in quattro ambiti: i) vigilanza; ii) riforme strutturali in materia di insolvenza e recupero dei crediti; iii) sviluppo di mercati secondari per le attività deteriorate; iv) promozione della ristrutturazione del sistema bancario. Le azioni in questi ambiti devono essere adottate, a seconda del caso, a livello di Unione e a livello nazionale. La Commissione ha annunciato analoga intenzione nella sua comunicazione sul completamento dell'Unione bancaria, dell'11 ottobre 2017, in cui ha invitato ad adottare un pacchetto complessivo per affrontare la questione dei crediti deteriorati nell'Unione.
(5) Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), assieme alla direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), costituisce il quadro di disciplina prudenziale per gli enti creditizi e le imprese di investimento (denominate congiuntamente «enti»). Il regolamento (UE) n. 575/2013 contiene, tra l'altro, disposizioni in materia di determinazione dei fondi propri direttamente applicabili agli enti. È pertanto necessario integrare le vigenti norme prudenziali in materia di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 con disposizioni che impongano una deduzione dai fondi propri per le esposizioni deteriorate non sufficientemente coperte da accantonamenti o altre rettifiche. Tale requisito equivarrebbe a creare livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate, che si applicherebbero nell'Unione in modo uniforme a tutti gli enti e includerebbe anche gli enti attivi sul mercato secondario.
(6) I livelli minimi di accantonamento prudenziale non dovrebbero impedire alle autorità competenti di esercitare i loro poteri di vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE. Qualora accertino, caso per caso, che, nonostante l'applicazione dei livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate previsti dal presente regolamento, le esposizioni deteriorate di un dato ente non sono sufficientemente coperte, dovrebbe essere possibile per le autorità competenti avvalersi dei poteri di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE, compreso il potere di chiedere agli enti di applicare una specifica politica di copertura o trattamento delle attività in termini di requisiti in materia di fondi propri. Le autorità competenti possono pertanto spingersi, caso per caso, oltre i requisiti di cui al presente regolamento allo scopo di garantire una copertura sufficiente per le esposizioni deteriorate.
(7) Ai fini dell'applicazione dei livelli minimi di accantonamento prudenziale, è opportuno introdurre nel regolamento (UE) n. 575/2013 un insieme chiaro di criteri di classificazione delle esposizioni deteriorate. Dato che il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (9) fissa già criteri relativi alle esposizioni deteriorate ai fini delle segnalazioni di vigilanza, è opportuno che la classificazione delle esposizioni deteriorate sia basata su questo quadro vigente. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 fa riferimento alle esposizioni in stato di default, come definite ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito, e alle esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile. Data l'incidenza che le misure di concessione potrebbero avere sulla classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata, i criteri di classificazione sono integrati da chiari criteri sull'impatto delle misure di concessione. Le misure di concessione dovrebbero mirare a ricondurre il debitore a uno status in bonis sostenibile e dovrebbero rispettare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e, in particolare, le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, ma potrebbero avere motivazioni e conseguenze diverse. È opportuno pertanto prevedere che, qualora sia oggetto di misure di concessione, l'esposizione deteriorata non cessi di essere classificata come esposizione deteriorata, a meno che siano rispettati alcuni rigorosi criteri di uscita.
(8) Tanto più a lungo l'esposizione rimane deteriorata, tanto minore sarà la probabilità di recupero del valore. Pertanto, la quota dell'esposizione che dovrebbe essere coperta da accantonamenti, altre rettifiche e deduzioni dovrebbe aumentare nel tempo, secondo un calendario predefinito. Le esposizioni deteriorate acquistate da un ente dovrebbero pertanto essere soggette a un calendario che inizia a decorrere dalla data in cui l'esposizione deteriorata è stata originariamente classificata come tale e non dalla data del suo acquisto. A tal fine il venditore dovrebbe informare l'acquirente in merito alla data in cui l'esposizione è stata classificata come deteriorata.
(9) Nel calcolare le rettifiche di valore su crediti specifiche dovrebbe essere tenuto conto delle cancellazioni parziali. Al fine di evitare che la cancellazione sia contabilizzata due volte, è necessario utilizzare il valore dell'esposizione originaria prima della cancellazione parziale. L'inclusione delle cancellazioni parziali nell'elenco degli elementi che possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti dei livelli minimi di accantonamento prudenziale dovrebbe incoraggiare gli enti a riconoscere tempestivamente le cancellazioni. Nel caso delle esposizioni deteriorate acquistate da un ente a un prezzo inferiore a quello dovuto dal debitore, l'acquirente dovrebbe trattare la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore alla stessa stregua di una cancellazione parziale ai fini del calcolo dei livelli minimi di accantonamento prudenziale.
(10) Le esposizioni deteriorate garantite dovrebbero di norma dare luogo a una perdita meno significativa delle esposizioni deteriorate non garantite, dato che la protezione del credito a copertura dell'esposizione deteriorata riconosce all'ente uno specifico diritto su un'attività o nei confronti di un terzo, in aggiunta al diritto di credito generale dell'ente nei confronti del debitore in stato di default. Per le esposizioni deteriorate non garantite si applica solo il diritto di credito generale nei confronti del debitore in stato di default. Considerato che le esposizioni deteriorate non garantite dovrebbero dare luogo a maggiori
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT