Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito de las fronteras y los visados y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 y (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo

Published date22 May 2019
Subject Matterlibera circolazione delle persone,giustizia e affari interni,libre circulación de personas,justicia y asuntos de interior,libre circulation des personnes,justice et affaires intérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 135, 22 maggio 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 135, 22 de mayo de 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 135, 22 mai 2019
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/27

REGOLAMENTO (UE) 2019/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2019

che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Nella comunicazione del 6 aprile 2016 dal titolo «Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza», la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare l'architettura di gestione dei dati dell'Unione per la gestione delle frontiere e la sicurezza. La comunicazione ha dato il via a un processo mirante alla realizzazione dell'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE relativi alla sicurezza, alle frontiere e alla gestione della migrazione, allo scopo di colmare le carenze strutturali di tali sistemi che ostacolano il lavoro delle autorità nazionali, garantendo nel contempo che le guardie di frontiera, le autorità doganali, gli operatori di polizia e le autorità giudiziarie dispongano delle informazioni necessarie.
(2) Nella tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni, comprese soluzioni di interoperabilità nel settore «Giustizia e affari interni» del 6 giugno 2016, il Consiglio ha individuato una serie di sfide giuridiche, tecniche e operative riguardanti l'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE e ha sollecitato la ricerca di soluzioni.
(3) Nella risoluzione del 6 luglio 2016 sulle priorità strategiche per il programma di lavoro della Commissione per il 2017 (3), il Parlamento europeo ha chiesto proposte intese a migliorare e sviluppare i sistemi di informazione dell'UE esistenti, far fronte alla carenza di informazioni e progredire verso la loro interoperabilità, nonché proposte concernenti lo scambio obbligatorio di informazioni a livello dell'UE, assicurando nel contempo le necessarie garanzie in materia di protezione dei dati.
(4) Nelle conclusioni del 15 dicembre 2016 il Consiglio europeo ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati sull'interoperabilità di sistemi di informazione e di banche dati dell'UE.
(5) Nella relazione finale dell'11 maggio 2017 il gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità ha concluso che era necessario e tecnicamente fattibile adoperarsi per giungere a soluzioni pratiche in materia di interoperabilità e che l'interoperabilità, in linea di massima, poteva offrire vantaggi operativi ed essere introdotta nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.
(6) Nella comunicazione del 16 maggio 2017 contenente la «Settima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza», la Commissione, in linea con quanto esposto nella comunicazione del 6 aprile 2016 e i risultati e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità, ha delineato un nuovo approccio alla gestione dei dati relativi alle frontiere, alla sicurezza e alla migrazione, in base al quale tutti i sistemi di informazione dell'UE per la gestione della sicurezza, delle frontiere e della migrazione dovevano essere interoperabili, in maniera tale da rispettare pienamente i diritti fondamentali.
(7) Nelle conclusioni del 9 giugno 2017 sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE, il Consiglio ha invitato la Commissione a portare avanti le soluzioni di interoperabilità proposte dal gruppo di esperti ad alto livello.
(8) Nelle conclusioni del 23 giugno 2017 il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di migliorare l'interoperabilità fra le banche dati e ha invitato la Commissione a elaborare quanto prima un progetto di normativa sulla base delle proposte formulate dal gruppo di esperti di alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità.
(9) Per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli alle frontiere esterne, contribuire a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale e concorrere a garantire un alto livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri, migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, assistere nell'esame delle domande di protezione internazionale, contribuire alla prevenzione, all'individuazione e all'indagine dei reati di terrorismo e di altri reati gravi, agevolare l'identificazione di persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non identificati nel caso di una catastrofe naturale, incidente o attentato terroristico, al fine di preservare la fiducia dell'opinione pubblica nel sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, nelle misure di sicurezza dell'Unione e nelle capacità di quest'ultima di gestire le frontiere esterne, è opportuno rendere interoperabili i sistemi di informazione dell'Unione, vale a dire il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), l'Eurodac, il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), affinché essi si integrino reciprocamente unitamente ai relativi dati, rispettando nel contempo i diritti fondamentali degli individui, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. A tal fine è opportuno istituire un portale di ricerca europeo (ESP), un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune), un archivio comune di dati di identità (CIR) e un rilevatore di identità multiple (MID) che fungano da componenti dell'interoperabilità.
(10) L'interoperabilità dovrebbe consentire a tali sistemi di informazione dell'UE di integrarsi reciprocamente al fine di facilitare la corretta identificazione delle persone, tra cui le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non identificati, contribuire a contrastare la frode di identità, migliorare e uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei rispettivi sistemi di informazione dell'UE, agevolare l'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE da parte degli Stati membri, rafforzare la sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai rispettivi sistemi di informazione dell'UE, razionalizzare l'accesso, a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e di ECRIS-TCN.
(11) Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero includere l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS ed ECRIS-TCN. Dovrebbero includere anche i dati Europol ma soltanto in modo tale da rendere possibile la consultazione dei dati Europol simultaneamente a quella dei suddetti sistemi di informazione dell'UE.
(12) Le componenti dell'interoperabilità dovrebbero trattare i dati personali delle persone i cui dati personali sono trattati nei sistemi di informazione dell'UE sottostanti e da Europol.
(13) È opportuno istituire l'ESP al fine di facilitare, dal punto di vista tecnico, l'accesso delle autorità degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione, in modo rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato, ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol), nella misura in cui ciò è necessario per svolgere i loro compiti, conformemente ai rispettivi diritti di accesso. Inoltre è opportuno istituire l'ESP al fine di sostenere gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS, dell'ECRIS-TCN e dei dati Europol. Permettendo l'interrogazione parallela di tutti i sistemi di informazione dell'UE pertinenti, dei dati Europol e delle banche dati Interpol, l'ESP dovrebbe fungere da interfaccia unica o da mediatore di messaggi («message broker») per la consultazione di diversi sistemi centrali e per il recupero agevole delle informazioni necessarie, nel pieno rispetto dei requisiti concernenti il controllo degli accessi e la protezione dei dati dei sistemi sottostanti.
(14) L'ESP dovrebbe essere progettato in modo da garantire che quando interroga le banche dati Interpol i dati utilizzati da un utente ESP per avviare un'interrogazione non siano condivisi con i proprietari dei dati Interpol. L'ESP dovrebbe inoltre essere progettato in modo da garantire che le banche dati Interpol siano interrogate esclusivamente in conformità del diritto nazionale e dell'Unione applicabile.
(15) La banca dati sui documenti di viaggio rubati o smarriti (banca dati SLTD) dell'Interpol consente alle entità autorizzate, responsabili della prevenzione,
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