Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date28 May 2019
Subject MatterLibertà di stabilimento,libera circolazione dei capitali,Liberté d'établissement,libre circulation des capitaux
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 141, 28 maggio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 141, 28 mai 2019
L_2019141IT.01004201.xml
28.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141/42

REGOLAMENTO (UE) 2019/834 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è entrato in vigore il 16 agosto 2012. Gli obblighi ivi previsti, in particolare la compensazione centrale dei contratti derivati fuori borsa (over-the-counter — OTC) standardizzati, i requisiti in materia di margini e gli obblighi di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC che non sono compensati centralmente, gli obblighi di segnalazione dei contratti derivati, i requisiti delle controparti centrali (central counterparties — CCP) e dei repertori di dati sulle negoziazioni, contribuiscono a ridurre il rischio sistemico aumentando la trasparenza del mercato dei derivati OTC e attenuando il rischio di credito di controparte e il rischio operativo inerenti a tali derivati.
(2) La semplificazione di alcuni settori disciplinati dal regolamento (UE) n. 648/2012 e un approccio più proporzionato a detti settori sono in linea con il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, che sottolinea la necessità di ridurre i costi e semplificare, per assicurare che le politiche dell'Unione raggiungano i loro obiettivi nel modo più efficiente, e mirano in particolare a ridurre gli oneri regolamentari e amministrativi. La semplificazione e l'approccio più proporzionato non dovrebbero tuttavia pregiudicare gli obiettivi generali di promuovere la stabilità finanziaria e di attenuare i rischi sistemici in linea con la dichiarazione dei leader del G-20 in occasione del vertice tenutosi il 26 settembre 2009 a Pittsburgh.
(3) Sistemi di post-negoziazione e mercati delle garanzie reali efficienti e resilienti sono elementi essenziali di un'unione dei mercati dei capitali ben funzionante, che sostengono gli sforzi volti a sorreggere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, in linea con le priorità politiche della Commissione.
(4) Nel 2015 e nel 2016 la Commissione ha condotto due consultazioni pubbliche sull'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione ha inoltre ricevuto contributi in merito dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (European Securities and Markets Authority — ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dalle consultazioni è emerso che le parti interessate sostenevano gli obiettivi del regolamento (UE) n. 648/2012 e non ritenevano necessaria una sua profonda revisione. Il 23 novembre 2016 la Commissione ha adottato una relazione generale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. Anche se non tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 erano già integralmente applicabili e pertanto non era ancora possibile una valutazione globale del regolamento, la relazione ha individuato dei settori per i quali è necessaria un'azione mirata volta ad assicurare che gli obiettivi del regolamento (UE) n. 648/2012 siano raggiunti in modo più proporzionato, efficiente ed efficace.
(5) Il regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe applicarsi a tutte le controparti finanziarie che possano presentare un rischio sistemico importante per il sistema finanziario. La definizione di controparte finanziaria dovrebbe pertanto essere modificata.
(6) I piani di acquisto azioni per i dipendenti sono sistemi, solitamente istituiti da un'impresa, per consentire di sottoscrivere, acquistare, ricevere o possedere, direttamente o indirettamente, azioni di tale impresa o di un'altra impresa dello stesso gruppo, purché beneficino di tale piano almeno i dipendenti o gli ex dipendenti di tale impresa o di un'altra impresa dello stesso gruppo oppure i membri o ex membri del consiglio di amministrazione di tale impresa o di un'altra impresa dello stesso gruppo. La comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2017 sulla revisione intermedia del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali identifica gli interventi relativi ai piani di acquisto azioni per i dipendenti come una possibile misura per rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali al fine di promuovere gli investimenti al dettaglio. Pertanto, e conformemente al principio di proporzionalità, un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA) creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti non dovrebbe essere considerato quale controparte finanziaria.
(7) Alcune controparti finanziarie hanno un volume di attività nei mercati dei derivati OTC troppo basso per presentare un rischio sistemico importante per il sistema finanziario e insufficiente perché la compensazione centrale possa essere economicamente sostenibile. Tali controparti, comunemente note come piccole controparti finanziarie, dovrebbero essere esentate dall'obbligo di compensazione, ma dovrebbero rimanere soggette all'obbligo di scambio di garanzie reali ai fini dell'attenuazione del rischio sistemico. Tuttavia, ove la posizione assunta dalla controparte finanziaria superi la soglia di compensazione per almeno una categoria di derivati OTC, calcolata a livello di gruppo, l'obbligo di compensazione dovrebbe applicarsi a tutte le categorie di derivati OTC, data l'interconnessione delle controparti finanziarie e il possibile rischio sistemico per il sistema finanziario in assenza di compensazione centrale di tali contratti derivati OTC. La controparte finanziaria dovrebbe poter dimostrare in ogni momento che la sua posizione non supera più la soglia di compensazione per nessuna categoria di derivati OTC, nel qual caso dovrebbe cessare di applicarsi l'obbligo di compensazione.
(8) Le controparti non finanziarie sono meno interconnesse delle controparti finanziarie. Inoltre, spesso trattano prevalentemente una sola categoria di derivati OTC. La loro attività determina pertanto un rischio sistemico per il sistema finanziario inferiore rispetto a quella delle controparti finanziarie. L'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione per le controparti non finanziarie che scelgono di calcolare le loro posizioni rispetto alle soglie di compensazione ogni dodici mesi dovrebbe pertanto essere ristretto. Dette controparti dovrebbero essere soggette all'obbligo di compensazione solo per quanto riguarda le categorie di derivati OTC che superano la soglia di compensazione. Le controparti non finanziarie dovrebbero comunque restare soggette all'obbligo di scambio di garanzie reali in caso di superamento di una qualsiasi delle soglie di compensazione. Le controparti non finanziarie che scelgono di non calcolare le rispettive posizioni rispetto alle soglie di compensazione dovrebbero essere soggette all'obbligo di compensazione per tutte le categorie di derivati OTC. La controparte non finanziaria dovrebbe poter dimostrare in ogni momento che le sue posizioni non superano più la soglia di compensazione per una categoria di derivati OTC, nel qual caso dovrebbe cessare di applicarsi l'obbligo di compensazione per tale categoria di derivati OTC.
(9) Per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari, l'ESMA dovrebbe riesaminare periodicamente le soglie di compensazione e aggiornarle quando necessario. Tale riesame periodico dovrebbe essere corredato da una relazione.
(10) L'obbligo di compensare determinati contratti derivati OTC conclusi prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione crea incertezza giuridica e complicazioni operative, a fronte di benefici limitati. In particolare, l'obbligo comporta costi e oneri aggiuntivi per le controparti di tali contratti e potrebbe anche compromettere il buon funzionamento del mercato, senza peraltro determinare un significativo miglioramento per quanto riguarda l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012 o la parità di condizioni di concorrenza per i partecipanti al mercato. Tale obbligo dovrebbe pertanto essere abolito.
(11) Le controparti con un volume limitato di attività sui mercati dei derivati OTC incontrano difficoltà ad accedere alla compensazione centrale, sia in qualità di clienti di un partecipante diretto sia mediante accordi di compensazione indiretta. I partecipanti diretti e i clienti dei partecipanti diretti che forniscono servizi di compensazione ad altre controparti direttamente o indirettamente, consentendo ai propri clienti di fornire tali servizi ad altre controparti, dovrebbero pertanto essere tenuti a farlo a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti. Anche se tale requisito non
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