Regulation (EU) 2021/1134 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2021 amending Regulations (EC) No 767/2008, (EC) No 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 and (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 2004/512/EC and 2008/633/JHA, for the purpose of reforming the Visa Information System
Published date | 13 July 2021 |
Date of Signature | 07 July 2021 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 248, 13 July 2021 |
13.7.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 248/11 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1134 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 2021
che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) | Il sistema di informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio (3) per fungere da soluzione tecnologica per scambiare i dati sui visti tra gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa lo scopo, le funzionalità e le competenze per il VIS e definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri al fine di agevolare l’esame delle domande di visto per soggiorno di breve durata e delle decisioni adottate al riguardo. Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme per la registrazione degli identificatori biometrici nel VIS. La decisione 2008/633/GAI del Consiglio (6) stabilisce a quali condizioni le autorità designate degli Stati membri e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) sono in grado di ottenere l’accesso per la consultazione del VIS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Il VIS è entrato in funzione l’11 ottobre 2011 ed è stato gradualmente introdotto nei consolati di tutti gli Stati membri tra l’ottobre 2011 e il febbraio 2016. |
(2) | Gli obiettivi del VIS sono migliorare l’attuazione della politica comune dei visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di agevolare la procedura relativa alla domanda di visto, prevenire la caccia al visto più vantaggioso (il cosiddetto «visa shopping»), agevolare la lotta contro la frode d’identità, agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all’interno del territorio degli Stati membri, contribuire all’identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri. |
(3) | Nella sua comunicazione del 6 aprile 2016 dal titolo «Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza», la Commissione ha evidenziato la necessità che l’Unione rafforzi e migliori i suoi sistemi di informazione, l’architettura dei dati e lo scambio di informazioni nel settore della gestione delle frontiere, del contrasto e dell’antiterrorismo, e ha sottolineato la necessità di migliorare l’interoperabilità di sistemi di informazione. La comunicazione individua altresì la necessità di colmare i vuoti informativi, anche in relazione ai cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di lunga durata. |
(4) | Nella sua tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni approvata nel 2016 e nelle sue conclusioni dell’8 giugno 2017 sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l’interoperabilità dei sistemi di informazione dell’UE, il Consiglio ha invitato la Commissione a effettuare uno studio di fattibilità per l’istituzione di un registro centrale dell’UE contenente informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno. Su tale base, la Commissione ha realizzato due studi che hanno concluso che sarebbe tecnicamente fattibile sviluppare un registro e che la migliore soluzione tecnica sarebbe riutilizzare la struttura del VIS, nonché che sarebbe necessario e proporzionato estendere l’ambito di applicazione del VIS per ricomprendere le informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno. |
(5) | Nella sua comunicazione del 27 settembre 2017 sull’attuazione dell’agenda europea sulla migrazione, la Commissione ha affermato che la politica comune dell’Unione in materia di visti non solo è uno strumento essenziale per facilitare il turismo e gli affari, ma è anche uno strumento fondamentale per prevenire rischi per la sicurezza o rischi di migrazione irregolare verso l’Unione. In tale comunicazione, la Commissione ha riconosciuto che occorre adattare ulteriormente la politica comune dei visti alle sfide attuali, tenendo conto delle nuove soluzioni IT e trovando un giusto equilibrio fra un regime di agevolazione del visto e una migliore gestione della migrazione, della sicurezza e delle frontiere. In tale comunicazione ha affermato che il quadro giuridico del VIS sarebbe stato riveduto per migliorare ulteriormente il trattamento dei visti, compresi gli aspetti legati alla protezione dei dati e l’accesso delle autorità di contrasto, per diffondere ancora di più l’uso del VIS per nuove categorie e utilizzi dei dati, e per fare pieno uso degli strumenti di interoperabilità. |
(6) | Nella sua comunicazione del 14 marzo 2018 dal titolo «Adattare la politica comune dei visti alle nuove sfide», la Commissione ha ribadito che il quadro giuridico del VIS sarebbe stato oggetto di revisione nel quadro di un più ampio processo di riflessione sull’interoperabilità dei sistemi di informazione. |
(7) | L’articolo 21 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese sulla graduale abolizione dei controlli alle loro frontiere comuni (8) (Convenzione di Schengen) prevede che i titolari di un permesso di soggiorno valido o di un visto per soggiorno di lunga durata godano del diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati parti contraenti dell’accordo per un periodo non superiore a 90 giorni su 180, istituendo così il riconoscimento reciproco dei permessi di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata rilasciati da tali parti contraenti. Al momento non vi è modo per gli Stati membri, eccetto quello che tratta la domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, di verificare se il richiedente o il titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata possa costituire una minaccia per la sicurezza interna. Per colmare l’attuale vuoto informativo, le informazioni sui richiedenti e sui titolari di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno dovrebbero essere conservate nel VIS. Per quanto riguarda tali documenti, il VIS dovrebbe avere l’obiettivo di sostenere un elevato livello di sicurezza, particolarmente importante per lo spazio Schengen in quanto spazio senza controlli alle frontiere interne, contribuendo a valutare se un richiedente è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica. Dovrebbe altresì puntare a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle verifiche alle frontiere esterne e all’interno degli Stati membri effettuate conformemente al diritto dell’Unione o nazionale. Il VIS dovrebbe inoltre contribuire all’identificazione, in particolare al fine di facilitarne il rimpatrio, di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri. Dovrebbe inoltre contribuire alla prevenzione, all’accertamento e all’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, garantire la corretta identificazione delle persone, agevolare l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e della direttiva 2013/32/UE del parlamento europeo e del Consiglio (9) e sostenere gli obiettivi del sistema di informazione Schengen (SIS). |
(8) | È opportuno integrare le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI nel regolamento (CE) n. 767/2008 al fine di consolidare in un unico regolamento le norme sull’istituzione e sull’uso del VIS. |
(9) | Il regolamento (CE) n. 767/2008 dovrebbe inoltre definire l’architettura del VIS. L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe essere responsabile dello sviluppo tecnico e della gestione operativa del VIS e delle sue componenti. Se collabora con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al VIS, eu-LISA dovrebbe monitorare da vicino le attività del contraente per garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 767/2008, in particolare delle disposizioni in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati. La gestione operativa del VIS non dovrebbe essere affidata a imprese private o organizzazioni private. |
(10) | Quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 810/2009, è stato convenuto che il problema della sufficiente affidabilità delle impronte digitali di minori di età inferiore |
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