Regulation (EU) 2021/1529 of the European Parliament and of the Council of 15 September 2021 establishing the Instrument for Pre-Accession assistance (IPA III)

Published date20 September 2021
Subject MatterFinancial provisions,External relations,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 330, 20 September 2021
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20.9.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 330/1

REGOLAMENTO (UE) 2021/1529 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2021

che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è scaduto il 31 dicembre 2020. Per assicurare l’efficacia dell’azione esterna dell’Unione, è opportuno garantire il mantenimento di un quadro di riferimento per la pianificazione e la prestazione dell’assistenza esterna per il periodo tra il 2021 e il 2027.
(2) L’obiettivo di uno strumento di assistenza preadesione è preparare i beneficiari alla futura adesione all’Unione e sostenere il loro processo di adesione. Risulta pertanto indispensabile disporre di uno specifico strumento di assistenza preadesione per i beneficiari elencati nell’allegato I per il periodo 2021-2027 (IPA III) a sostegno dell’allargamento, assicurando al contempo la coerenza e la complementarità dei suoi obiettivi e del suo funzionamento con gli obiettivi generali dell’azione esterna dell’Unione stabiliti all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE), compresi il rispetto dei diritti e dei principi fondamentali nonché la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Lo strumento dovrebbe inoltre essere complementare allo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI) istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(3) L’articolo 49 TUE stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si è impegnato a promuovere tali valori può domandare di diventare membro dell’Unione. Tali valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne.
(4) Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all’Unione ne può diventare membro solo previa conferma del pieno rispetto, da parte dello stesso, dei criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 («criteri di Copenaghen») e a condizione che l’Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l’esistenza di un’economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all’interno dell’Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, incluso il perseguimento degli obiettivi di un’unione politica, economica e monetaria.
(5) La politica di allargamento dell’Unione è un investimento strategico per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità in Europa e consente all’Unione di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali. Essa fornisce altresì maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell’Unione e dei paesi che desiderano aderirvi, assicurando nel contempo una graduale trasformazione dei beneficiari. La prospettiva di entrare a far parte dell’Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.
(6) Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ciascun beneficiario è valutato sui propri meriti. La valutazione dei progressi compiuti e l’individuazione delle carenze mirano a fornire incentivi e orientamenti ai beneficiari elencati nell’allegato I perché portino avanti le ambiziose riforme necessarie. Affinché la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un fermo impegno a «dare la priorità alle questioni fondamentali». L’approccio che prevede di «dare la priorità alle questioni fondamentali» stabilisce un collegamento tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e le altre due dimensioni cruciali del processo di adesione: la governance economica — che consiste in una maggiore attenzione allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività — e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione. Ciascuna delle tre questioni fondamentali è di cruciale importanza per i processi di riforma dei beneficiari elencati nell’allegato I e affronta le principali preoccupazioni delle persone. I progressi verso l’adesione dipendono dal rispetto dei valori dell’Unione da parte di ciascun richiedente e dalla capacità di ciascun richiedente di realizzare e attuare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell’Unione.
(7) Le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale sono elementi essenziali del processo di allargamento e sono fondamentali per la sicurezza e la stabilità dell’Unione nel suo insieme. Anche la risoluzione definitiva, inclusiva e vincolante delle controversie bilaterali costituisce un elemento importante.
(8) Far propri i valori europei fondamentali e impegnarsi a difenderli è una scelta, essenziale per tutti i partner che aspirano a diventare membri dell’Unione. Pertanto i partner dovrebbero farsi carico dei valori europei, impegnandosi pienamente a rispettarli, a difendere un ordine mondiale basato sulle regole e sui valori e a perseguire con determinazione le riforme necessarie nell’interesse delle rispettive popolazioni. Ciò comprende il progressivo allineamento alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, in particolare su questioni in cui sono in gioco importanti interessi comuni, quali le misure restrittive e il contrasto della disinformazione e di altre minacce ibride.
(9) Nella sua comunicazione del 6 febbraio 2018 dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i Balcani occidentali» la Commissione ha sottolineato la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all’Unione, decisa e fondata sul merito. Il 5 febbraio 2020 la Commissione, nella sua comunicazione dal titolo «Rafforzare il processo di adesione — Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali», approvata dal Consiglio, ha presentato una metodologia riveduta per il processo di adesione. La Commissione ha inoltre presentato un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali per la loro ripresa nel lungo termine a seguito della crisi COVID-19.
(10) Nella dichiarazione di Sofia del 17 maggio 2018 e nella dichiarazione di Zagabria del 6 maggio 2020 l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro inequivocabile sostegno alla prospettiva europea dei Balcani occidentali nonché il loro impegno a tutti i livelli per sostenere la trasformazione politica, economica e sociale della regione. Nella dichiarazione di Zagabria l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito la loro piena solidarietà nei confronti dei partner dei Balcani occidentali, in particolare nel contesto della crisi COVID-19.
(11) Il Consiglio europeo ha concesso lo status di paese candidato alla Repubblica d’Albania, all’Islanda, al Montenegro, alla Repubblica di Macedonia del Nord, alla Repubblica di Serbia e alla Repubblica di Turchia. Ha confermato la prospettiva europea dei Balcani occidentali, basata sul processo di stabilizzazione e di associazione, che rimane il quadro comune per le relazioni con i Balcani occidentali. Fatte salve le posizioni riguardo allo status o eventuali decisioni future che il Consiglio europeo o il Consiglio dovranno adottare, coloro che godono di una tale prospettiva europea ma a cui non è stato concesso lo status di paese candidato possono essere considerati candidati potenziali ai soli fini del presente regolamento. Nel marzo 2015 il governo islandese ha chiesto all’Unione di non considerare più l’Islanda un paese candidato, senza tuttavia ritirare ufficialmente la domanda di adesione dell’Islanda.
(12) L’assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall’Unione con i beneficiari elencati nell’allegato I. È opportuno che l’assistenza nell’ambito del presente regolamento si concentri principalmente sull’obiettivo di aiutare i beneficiari elencati nell’allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l’inclusione sociale e a combattere qualsiasi forma di discriminazione, anche delle persone in situazioni di vulnerabilità, dei minori e delle persone con disabilità. Essa dovrebbe sostenere inoltre lo sviluppo di un’economia sociale di mercato in linea con i principi e i diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali solennemente proclamato e
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