Published date | 11 May 2021 |
Date of Signature | 29 April 2021 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 166, 11 May 2021 |
11.5.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 166/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/694 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2021
che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172 e l’articolo 173, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) | Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Europa digitale («Programma») nel periodo 2021-2027che deve costituire, per il Parlamento europeo e per il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (4). |
(2) | È opportuno istituire il Programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (5) («QFP 2021-2027»). |
(3) | Al presente Programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni. |
(4) | A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all’inizio del QFP 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l’ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall’inizio dell’esercizio finanziario 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sottostanti sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. |
(5) | In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (8), (Euratom, CE) n. 2185/96 (9) e (UE) 2017/1939 (10) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. |
(6) | A norma dell’articolo della decisione 2013/755/UE del Consiglio (12), le persone stabilite nei paesi e territori d’oltremare dovrebbero essere ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le norme e le finalità del Programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. L’effettività della loro partecipazione al Programma dovrebbe essere monitorata e valutata periodicamente dalla Commissione. |
(7) | In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (13), è opportuno che il Programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, correlate ai bisogni esistenti e conformi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione, e tenendo conto dei quadri di misurazione e di riferimento esistenti nel settore digitale. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori quantitativi e qualitativi misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Programma sul terreno. |
(8) | Il Programma dovrebbe garantire il massimo livello di trasparenza e rendicontabilità degli strumenti e dei meccanismi finanziari innovativi che comportano il ricorso al bilancio dell’Unione, con rispetto al loro contributo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione, con riguardo sia alle aspettative iniziali che ai risultati finali. |
(9) | Il vertice di Tallinn sul digitale del settembre 2017 e le conclusioni del Consiglio europeo del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l’Unione deve investire nella digitalizzazione delle proprie economie e far fronte al divario di competenze se vuole mantenere e arricchire la propria competitività e la propria innovazione, la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente ad alcune delle sfide poste dalla trasformazione digitale e rivedere le politiche interessate dalla trasformazione digitale. |
(10) | Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l’Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali l’intelligenza artificiale (IA) e le tecnologie dei registri distribuiti — ad esempio la blockchain («catena di blocchi») —, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679, diritti digitali, diritti fondamentali e norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l’inizio del 2018 un approccio europeo all’IA e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all’Unione di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale. |
(11) | La creazione di un’economia e di una società digitali europee forti sarebbe promossa da adeguata attuazione del meccanismo per collegare l’Europa istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio e del codice europeo delle comunicazioni elettroniche istituito dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). |
(12) | Nella sua comunicazione del 14 febbraio 2018 dal titolo «Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un’Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020» la Commissione, prendendo in considerazione le opzioni per il nuovo quadro finanziario pluriennale, delinea un programma per la trasformazione digitale dell’Europa che consenta di compiere «un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l’infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersicurezza». Il Programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, IA, robotica e Big Data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell’industria e delle imprese europee nell’economia digitalizzata e contribuirebbe in misura significativa a ridurre e colmare il divario di competenze in tutta l’Unione, garantendo che i cittadini dispongano delle competenze e delle conoscenze necessarie per affrontare la trasformazione digitale. |
(13) | La comunicazione della Commissione, del 25 aprile 2018, dal titolo «Verso uno spazio comune europeo dei dati» definisce le nuove misure da adottare come passo essenziale verso uno spazio comune dei dati nell’Unione, un’area digitale senza soluzione di continuità, la cui scala consentirà lo sviluppo e l’innovazione di nuovi prodotti e servizi basati sui dati. |
...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI