Regulation (EU) 2022/991 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2022 amending Regulation (EU) 2016/794, as regards Europol’s cooperation with private parties, the processing of personal data by Europol in support of criminal investigations, and Europol’s role in research and innovation
Published date | 27 June 2022 |
Date of Signature | 08 June 2022 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 169, 27 June 2022 |
27.6.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 169/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’8 giugno 2022
che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 88,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) | L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) è stata istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per sostenere e potenziare l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca per prevenire e combattere la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione. |
(2) | Il panorama della sicurezza in Europa è mutevole, ed è caratterizzato da minacce sempre più complesse e in costante evoluzione. Terroristi e altri criminali sfruttano la trasformazione digitale e le nuove tecnologie, in particolare l’interconnettività e i confini sempre più labili fra il mondo fisico e quello digitale, ad esempio celando i loro reati o la loro identità attraverso l’impiego di tecniche sempre più sofisticate. Terroristi e altri criminali hanno dimostrato di sapere adattare le loro modalità operative e sviluppare nuove attività criminali in tempi di crisi, anche facendo ricorso a strumenti che si servono della tecnologia per moltiplicare ed espandere la gamma e la portata delle loro attività criminali. Il terrorismo resta una minaccia significativa per la libertà e lo stile di vita dei cittadini dell’Unione. |
(3) | Minacce in evoluzione e complesse si diffondono a livello transfrontaliero, includono una varietà di forme di criminalità, e si manifestano in gruppi organizzati a vocazione policriminale, dediti a un’ampia gamma di attività criminali. Per affrontare queste minacce transnazionali in materia di sicurezza non è sufficiente agire a livello nazionale e cooperare a livello transfrontaliero, le autorità competenti degli Stati membri hanno quindi fatto sempre più spesso ricorso al sostegno e alla competenza offerti da Europol per prevenire e combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo. Dall’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2016/794, l’importanza operativa dei compiti svolti da Europol è aumentata sostanzialmente. Inoltre, il diverso contesto delle minacce modifica la portata e il tipo di aiuto di cui gli Stati membri necessitano, e che si aspettano da Europol, per proteggere i cittadini. |
(4) | Il presente regolamento dovrebbe pertanto attribuire a Europol compiti aggiuntivi così da consentirle di sostenere meglio le autorità competenti nazionali degli Stati membri, preservando appieno le competenze degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE). Il rafforzamento del mandato di Europol dovrebbe essere equilibrato da un potenziamento delle garanzie dei diritti fondamentali, nonché dall’aumento della rendicontabilità, della responsabilità e del controllo, compresi il controllo di natura parlamentare e il controllo attraverso il consiglio di amministrazione di Europol («consiglio di amministrazione»). Per consentire a Europol di adempiere al suo mandato rafforzato, dovrebbe essere dotato di risorse umane e finanziarie adeguate a sostenere i suoi compiti aggiuntivi. |
(5) | Poiché l’Unione è esposta alle crescenti minacce di gruppi criminali organizzati e al rischio di attentati terroristici, un’efficace risposta a livello di autorità competenti deve quindi comportare la disponibilità di unità speciali d’intervento interoperative, bene addestrate e specializzate nel controllo delle situazioni di crisi provocate dall’uomo. Nell’Unione, le unità speciali d’intervento degli Stati membri cooperano sulla base della decisione 2008/617/GAI del Consiglio (3). Europol dovrebbe essere in grado di fornire sostegno a tali unità speciali d’intervento mediante supporto tecnico e finanziario, integrando gli sforzi intrapresi dagli Stati membri. |
(6) | Recentemente gli attacchi informatici su larga scala, compresi quelli provenienti da paesi terzi, hanno preso di mira soggetti sia pubblici che privati, in molte giurisdizioni dell’Unione e anche al di fuori di essa, colpendo vari settori fra cui i trasporti, la sanità e i servizi finanziari. La prevenzione, l’accertamento, l’indagine e il perseguimento degli attacchi informatici in questione sono sostenuti dal coordinamento e dalla cooperazione fra i pertinenti interlocutori, comprese l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), istituita dal regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le autorità competenti per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), le autorità competenti degli Stati membri e le parti private. Per garantire una cooperazione efficace tra tutti i pertinenti interlocutori a livello dell’Unione e a livello nazionale sugli attacchi e le minacce informatici, Europol dovrebbe cooperare con l’ENISA, in particolare attraverso scambi di informazioni e fornendo loro supporto analitico nei settori che rientrano nelle loro rispettive competenze. |
(7) | I criminali ad alto rischio svolgono un ruolo di comando nelle reti criminali e le loro attività criminali rappresentano un rischio elevato per la sicurezza interna dell’Unione. Per contrastare i gruppi criminali organizzati ad alto rischio e i loro leader, Europol dovrebbe poter aiutare gli Stati membri a concentrare la loro risposta investigativa sull’identificazione dei membri e dei leader di tali reti, delle loro attività criminali e delle loro risorse finanziarie. |
(8) | Le minacce poste dalle forme gravi di criminalità richiedono una risposta coordinata, coerente, multidisciplinare e multiagenzia. Europol dovrebbe essere in grado di facilitare e di supportare le iniziative per la sicurezza basate sull’intelligence lanciate dagli Stati membri — come la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) — volte a individuare, classificare in ordine di priorità e affrontare le minacce poste dalle forme gravi di criminalità. Europol dovrebbe essere in grado di prestare a tali iniziative supporto amministrativo, logistico, finanziario e operativo. |
(9) | Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale dal regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), rappresenta uno strumento fondamentale per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In quanto punto nodale di scambio di informazioni, Europol riceve e detiene informazioni preziose da paesi terzi e da organizzazioni internazionali sulle persone sospettate di essere implicate in reati che rientrano negli obiettivi di Europol. Nel quadro dei suoi obiettivi e del suo compito di fornire sostegno agli Stati membri per prevenire e combattere la criminalità grave e il terrorismo, Europol dovrebbe sostenere gli Stati membri nel trattamento dei dati forniti da paesi terzi o organizzazioni internazionali a Europol raccomandando che gli Stati membri inseriscano nel SIS segnalazioni sotto una nuova categoria di segnalazioni di informazioni nell’interesse dell’Unione («segnalazioni di informazioni»), allo scopo di mettere tali segnalazioni di informazioni a disposizione degli utenti finali del SIS. A tal fine, dovrebbe essere istituito un meccanismo di comunicazione periodica per far sì che gli Stati membri ed Europol siano informati in merito all’esito della verifica e dell’analisi di tali dati e all’eventuale inserimento di informazioni nel SIS. Le modalità di cooperazione tra gli Stati membri per il trattamento di tali dati e l’inserimento di segnalazioni nel SIS, in particolare per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, dovrebbero essere oggetto di un coordinamento continuo tra gli Stati membri. Il consiglio di amministrazione dovrebbe precisare i criteri in base ai quali dovrebbe essere possibile per Europol formulare proposte per l’inserimento di tali segnalazioni di informazioni nel SIS. |
(10) | Europol ha un importante ruolo da svolgere a sostegno del meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (7). Europol dovrebbe pertanto, su richiesta degli Stati membri, contribuire con le sue competenze, analisi, relazioni e altre informazioni pertinenti al meccanismo di valutazione e monitoraggio a verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen. |
(11) | Le valutazioni dei rischi aiutano ad anticipare le nuove tendenze e affrontare le nuove minacce derivanti dalle forme gravi di criminalità e dal terrorismo. Per aiutare la Commissione e gli Stati membri a svolgere efficaci valutazioni dei rischi, Europol dovrebbe fornire alla Commissione e agli Stati membri analisi delle valutazioni della minaccia basate sulle informazioni di cui è in possesso relative ai fenomeni e alle tendenze criminali, fatta salva la normativa dell’Unione sulla gestione dei rischi doganali. |
(12) |
To continue reading
Request your trial