Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

Published date20 December 2013
Subject Mattercohésion économique, sociale et territoriale,cohesión económica, social y territorial
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 347, 20 décembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 347, 20 de diciembre de 2013
TESTO consolidato: 32013R1303 — IT — 15.11.2020

02013R1303 — IT — 15.11.2020 — 011.001


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►B REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO (UE) 2015/1839 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 2015 L 270 1 15.10.2015
►M2 REGOLAMENTO (UE) 2016/2135 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2016 L 338 34 13.12.2016
►M3 REGOLAMENTO (UE) 2017/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 L 129 1 19.5.2017
►M4 REGOLAMENTO (UE) 2017/1199 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2017 L 176 1 7.7.2017
►M5 REGOLAMENTO (UE) 2017/2305 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 L 335 1 15.12.2017
►M6 REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2018 L 193 1 30.7.2018
►M7 REGOLAMENTO (UE) 2018/1719 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018 L 291 5 16.11.2018
M8 REGOLAMENTO (UE) 2019/711 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 L 123 1 10.5.2019
►M9 REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 L 99 5 31.3.2020
►M10 REGOLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 L 130 1 24.4.2020
►M11 REGOLAMENTO (UE) 2020/1041 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020 L 231 4 17.7.2020
►M12 REGOLAMENTO (UE) 2020/1542 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2020 L 356 1 26.10.2020


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 200, 26.7.2016, pag. 140 (1303/2013)
►C2 Rettifica, GU L 058, 4.3.2017, pag. 53 (1303/2013)
►C3 Rettifica, GU L 163, 20.6.2019, pag. 112 (1303/2013)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio



PARTE I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.

La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i "regolamenti specifici dei fondi") a norma del quinto comma del presente articolo:

1)

regolamento (UE) n. 1301/2013 (il "regolamento FESR");

2)

regolamento (UE) n. 1304/2013 (il "regolamento FSE");

3)

regolamento (UE) n. 1300/2013 (il "regolamento Fondo di coesione");

4)

regolamento (UE) n. 1299/2013 (il "regolamento CTE");

5)

regolamento (UE) n. 1305/2013 (il "regolamento FEASR"); e

6)

un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP").

La parte II del presente regolamento si applica a tutti i fondi SIE salvo ove essa espressamente consenta deroghe. Le parti III e IV del presente regolamento istituiscono norme complementari rispetto alla seconda parte, che sono applicate rispettivamente ai fondi e ai fondi e al FEAMP e possono consentire espressamente deroghe nelle norme specifiche dei Fondi interessati. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono introdurre normative complementari alla parte II del presente regolamento per i fondi SIE, alla parte III del presente regolamento per i fondi e alla parte IV del presente regolamento per i fondi e il FEAMP. Le normative complementari nelle norme specifiche di ciascun Fondo non sono in contraddizione con la seconda, la terza e la quarta parte del presente regolamento. In caso di dubbio in merito all'applicazione delle disposizioni, la parte seconda del presente regolamento prevale sulle norme specifiche di ciascun Fondo e la terza parte e la quarta parte del presente regolamento prevalgono sui regolamenti specifici di ciascun Fondo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1) "strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" : gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 ( 2 ) e nella decisione 2010/707/UE del Consiglio ( 3 ), e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;
2) "quadro politico strategico" : un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;
3) "strategia di specializzazione intelligente" : le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa;
4) "norme specifiche di ciascun fondo" : le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'articolo 1, quarto comma;
5) "programmazione" : l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
6) "programma" : un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;
7) "area del programma" : una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni;
8) "priorità" : nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR;
9) "operazione" : un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla
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