Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 26 June 2018 |
Subject Matter | Mercato interno - Principi,ostacoli tecnici,Mercado interior - Principios,obstáculos técnicos,Marché intérieur - Principes,entraves techniques |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 60, 2 marzo 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 60, 2 de marzo de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 60, 2 mars 2013 |
02013R0167 — IT — 18.04.2019 — 005.001
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►B | REGOLAMENTO (UE) N. 167/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 febbraio 2013 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 060 dell'2.3.2013, pag. 1) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1322/2014 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2014 | L 364 | 1 | 18.12.2014 |
►M2 | REGOLAMENTO (UE) 2016/1628 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2016 | L 252 | 53 | 16.9.2016 |
►M3 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1788 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2016 | L 277 | 1 | 13.10.2016 |
►M4 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/830 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 2018 | L 140 | 15 | 6.6.2018 |
►M5 | REGOLAMENTO (UE) 2019/519 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019 | L 91 | 42 | 29.3.2019 |
▼B
REGOLAMENTO (UE) N. 167/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 febbraio 2013
relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni amministrative e tecniche per l’omologazione di tutti i veicoli nuovi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
Il presente regolamento non si applica all’omologazione individuale di veicoli. Tuttavia, gli Stati membri che rilasciano tali omologazioni individuali accettano tutte le omologazioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciate in virtù del presente regolamento anziché delle disposizioni nazionali in materia.
2. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni per la vigilanza del mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti che sono soggetti ad omologazione conformemente al presente regolamento. Il presente regolamento stabilisce altresì le prescrizioni per la vigilanza del mercato di parti ed equipaggiamenti di tali veicoli.
3. Il presente regolamento fa salva l’applicazione della legislazione in materia di sicurezza stradale.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai veicoli agricoli e forestali di cui all’articolo 4 progettati e costruiti in una o più fasi e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti nonché a parti ed equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli.
Il presente regolamento si applica specificamente ai veicoli seguenti:
a) trattori (categorie T e C);
b) rimorchi (categoria R); e
c) attrezzature intercambiabili trainate (categoria S).
▼M5
2. Il presente regolamento non si applica alle attrezzature intercambiabili che, quando sono trainate su strada, sono completamente staccate dal suolo o non possono ruotare intorno a un asse verticale.
▼B
3. Per i veicoli seguenti, il costruttore può scegliere se richiedere l’omologazione ai sensi del presente regolamento o uniformarsi alle pertinenti prescrizioni nazionali:
a) rimorchi (categoria R) e attrezzature intercambiabili trainate (categoria S);
b) trattori a cingoli (categoria C);
c) trattori a ruote per uso speciale (categorie T4.1 e T4.2).
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento e degli atti elencati all’allegato I, salvo disposizioni contrarie, si intende per:
1) | «omologazione» : la procedura con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; |
2) | «omologazione di un veicolo completo» : un’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo incompleto, completo o completato è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; |
3) | «omologazione di un sistema» : l’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un sistema montato su un veicolo di tipo specifico è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; |
4) | «omologazione di un componente» : l’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un componente indipendente di un veicolo è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; |
5) | «omologazione di un’entità tecnica indipendente» : l’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un’entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche, in relazione a uno o più tipi di veicoli specifici; |
6) | «omologazione nazionale» : l’omologazione prevista dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, la cui validità si limita al territorio di tale Stato membro; |
7) | «omologazione UE» : la procedura con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche del presente regolamento; |
8) | «trattore» : qualsiasi veicolo a motore agricolo o forestale a ruote o cingoli, avente almeno due assi e una velocità massima di progetto non inferiore a 6 km/h, la cui funzione consiste essenzialmente nel generare una potenza trainante, progettato appositamente per trainare, spingere, trasportare e azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate a usi agricoli o forestali o a trainare rimorchi o attrezzature agricole o forestali; può essere equipaggiato per il trasporto di carichi in ambito agricolo o forestale e/o essere munito di uno o più sedili per passeggeri; |
9) | «rimorchio» : qualsiasi veicolo agricolo o forestale destinato essenzialmente a essere rimorchiato da un trattore e destinato essenzialmente al trasporto di carichi o al trattamento di materiali, in cui il rapporto tra massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile e massa a vuoto del veicolo è pari o superiore a 3,0; |
10) | «attrezzatura intercambiabile trainata» : qualsiasi veicolo usato in agricoltura o in silvicoltura che, progettato per essere rimorchiato da un trattore, ne modifica o ne amplia le funzioni, è munito in modo permanente di uno strumento o è progettato per il trattamento di materiali, può comprendere una piattaforma di carico progettata e costruita per ricevere qualsiasi strumento e apparecchiatura necessari a tali scopi e allo stoccaggio temporaneo di qualsiasi materiale prodotto o necessario durante il lavoro e in cui il rapporto tra massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile e massa a vuoto del veicolo è inferiore a 3,0; |
11) | «veicolo» : qualsiasi trattore, rimorchio o attrezzatura intercambiabile trainata, secondo le definizioni di cui ai punti 8, 9 e 10; |
12) | «veicolo base» : qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di una procedura di omologazione in più fasi; |
13) | «veicolo incompleto» : un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento, deve essere completato in almeno una fase successiva; |
14) | «veicolo completato» : il veicolo che risulta dalla procedura di omologazione in più fasi e che è conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento; |
15) | «veicolo completo» : un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento; |
16) | «veicolo di fine serie» : un veicolo facente parte di uno stock che non può o non può più essere messo a disposizione sul mercato, immatricolato o entrare in circolazione a causa dell’entrata in vigore di nuove prescrizioni tecniche per le quali non è stato omologato; |
17) | «sistema» : un insieme di dispositivi che, combinati, svolgono una o più funzioni specifiche in un veicolo ed è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso; |
18) | «componente» : un dispositivo soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di un atto delegato o di esecuzione adottato a norma dello stesso che è destinato a far parte di un veicolo e può essere omologato indipendentemente dal veicolo in conformità del presente regolamento o di un atto delegato o di esecuzione adottato a norma dello stesso, se tali atti lo prevedono espressamente; |
19) | «entità tecnica indipendente» : un dispositivo, soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di un atto delegato o di esecuzione adottato a norma dello stesso e destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente ma solo in relazione a uno o più tipi determinati di veicoli, se tali atti lo prevedono espressamente; |
20) | «parti» : i prodotti usati per l’assemblaggio di un veicolo nonché i pezzi di ricambio; |
21) | «equipaggiamenti» : tutti i prodotti diversi dalle parti che possono essere aggiunti a un veicolo o montati su di esso; |
22) | «parti o equipaggiamenti originali» : parti o equipaggiamenti fabbricati secondo specifiche e norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o equipaggiamenti |
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