Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 27 June 2019 |
Subject Matter | Libertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 176, 27 giugno 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 176, 27 juin 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 176, 27 de junio de 2013 |
02013R0575 — IT — 27.06.2019 — 006.001
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►B | REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 176 dell'27.6.2013, pag. 1) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/62 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2014 | L 11 | 37 | 17.1.2015 |
►M2 | REGOLAMENTO (UE) 2016/1014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 | L 171 | 153 | 29.6.2016 |
►M3 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2188 DELLA COMMISSIONE dell'11 agosto 2017 | L 310 | 1 | 25.11.2017 |
►M4 | REGOLAMENTO (UE) 2017/2395 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 | L 345 | 27 | 27.12.2017 |
►M5 | REGOLAMENTO (UE) 2017/2401 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 | L 347 | 1 | 28.12.2017 |
M6 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/405 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2017 | L 74 | 3 | 16.3.2018 |
►M7 | REGOLAMENTO (UE) 2019/630 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 | L 111 | 4 | 25.4.2019 |
►M8 | REGOLAMENTO (UE) 2019/876 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 | L 150 | 1 | 7.6.2019 |
Rettificato da:
C1 | Rettifica, GU L 208, 2.8.2013, pag. 68 (575/2013) |
►C2 | Rettifica, GU L 321, 30.11.2013, pag. 6 (575/2013) |
►C3 | Rettifica, GU L 020, 25.1.2017, pag. 2 (575/2013) |
▼B
▼C2
REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2013
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE)
PARTE UNO
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
▼M8
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria miste sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:
a) requisiti di fondi propri relativi a elementi del rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di regolamento e della leva finanziaria interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
b) requisiti che limitano le grandi esposizioni;
c) requisiti di liquidità relativi ad elementi del rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
d) obblighi di segnalazione relativi alle lettere a), b) e c);
e) obblighi di informativa al pubblico.
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che si applicano alle entità soggette a risoluzione che sono enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o fanno parte di G-SII o sono filiazioni significative di G-SII non UE.
Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della normativa prudenziale e della vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.
Articolo 2
Poteri di vigilanza
1. Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2013/36/UE e al presente regolamento.
2. Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità di risoluzione dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e al presente regolamento.
3. Per garantire il rispetto dei requisiti relativi ai fondi propri e passività ammissibili, le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano.
4. Per garantire la conformità nell'ambito delle rispettive competenze, il Comitato di risoluzione unico, quale istituito dall'articolo 42 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consigli ( 2 ) e la Banca centrala europeo per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 ( 3 ), assicurano lo scambio periodico e affidabile delle informazioni pertinenti.
▼C2
Articolo 3
Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti
Il presente regolamento non impedisce agli enti di detenere fondi propri e loro componenti in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.
Articolo 4
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «ente creditizio», un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;
2) «impresa di investimento», un persona secondo la definzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE che è soggetta agli obblighi stabiliti da tale direttiva, ad eccezione:
a) degli enti creditizi;
b) delle imprese locali;
c) delle imprese che non sono autorizzate a prestare servizi accessori di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, che prestano soltanto uno o più servizi e attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 1, 2, 4 e 5, di tale direttiva e che non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per tale motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con tali clienti;
3) «ente», un ente creditizio o un'impresa di investimento;
4) «impresa locale», un'impresa che opera per conto proprio sui mercati dei financial future o delle opzioni o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati, o che opera per conto di altri membri dei medesimi mercati, a condizione che l'esecuzione dei contratti sottoscritti da tale impresa sia assunta dai partecipanti diretti dei mercati medesimi;
5) «impresa di assicurazione», un'impresa di assicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( 4 );
6) «impresa di riassicurazione», un'impresa di riassicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;
▼M8
7) «organismo di investimento collettivo» o «OIC», un OICVM secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), o un fondo di investimento alternativo (FIA) secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );
▼C2
8) «organismo del settore pubblico», un ente amministrativo non commerciale dipendente dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, o da autorità che esercitano le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali, o un'impresa non commerciale che è posseduta da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, o è istituita e finanziata da esse, e che usufruisce di espliciti accordi di garanzia, ivi inclusi gli enti autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico;
9) «organo di amministrazione», un organo di amministrazione secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE
10) «alta dirigenza», alta dirigenza secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE;
11) «rischio sistemico», un rischio sistemico secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2013/36/UE;
12) «rischio di modello», un rischio di modello secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2013/36/UE;
▼M5
13) «cedente», un cedente ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2017/2402 ( 7 );
14) «promotore», un promotore ai sensi dell’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/2402;
▼M5
14 bis) «prestatore originario», un prestatore originario ai sensi dell’articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2017/2402;
▼C2
15) «impresa madre»:
a) un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
b) ai fini del titolo VII, capi 3 e 4, sezione II, e del titolo VIII della direttiva 2013/36/UE e della parte cinque del presente regolamento, un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;
16) «filiazione»:
a) un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
b) un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.
Le filiazioni di filiazioni sono parimenti considerate come filiazioni dell'impresa che è la loro impresa madre apicale;
17) «succursale», una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità...
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