Regulation (EU) No 1168/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 amending Council Regulation (EC) No 1225/2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community

Published date14 December 2012
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 14 December 2012
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14.12.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1168/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Nella causa C-249/10 P (2), la Corte di giustizia ha statuito che la tecnica di campionamento di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3) non può essere applicata ai fini dell’accertamento relativo alle richieste di riconoscimento dello status di economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento.
(2) La sentenza della Corte di giustizia richiederebbe che la Commissione esamini tutte le domande di riconoscimento dello status di economia di mercato presentate da produttori esportatori cooperanti che non siano inclusi nel campione, a prescindere dal fatto che il numero di tali produttori sia elevato. Questo comporterebbe però un onere amministrativo eccessivo per le autorità dell’Unione incaricate dell’inchiesta. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1225/2009.
(3) Inoltre, il ricorso alla tecnica di campionamento di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 ai fini dell’accertamento relativo alle richieste di riconoscimento dello status di economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento è consentito dalla normativa dell’Organizzazione mondiale del commercio. Ad esempio, il panel dell’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio, nella controversia DS405 «European Union — Anti-Dumping measures on Certain Footwear from China» (4) (Unione europea - misure antidumping su alcune calzature provenienti dalla Cina, relazione adottata il 22 febbraio 2012), ha ritenuto che la Cina non avesse dimostrato che l’Unione aveva agito in modo non conforme agli articoli 2.4 e 6.10.2 dell’accordo antidumping, al paragrafo 15, lettera a), punto ii), del protocollo di adesione della Cina, e al paragrafo 151, lettere e) e f), della relazione del gruppo di lavoro sull’adesione della Cina, per il fatto di aver omesso di esaminare le domande di riconoscimento
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