Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2011 establishing a Programme to support the further development of an Integrated Maritime Policy Text with EEA relevance

Published date05 December 2011
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Environment,Development cooperation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 321, 5 December 2011
L_2011321IT.01000101.xml
5.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 321/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1255/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2011

che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 173, paragrafo 3, gli articoli 175 e 188, l’articolo 192, paragrafo 1, l’articolo 194, paragrafo 2, e l’articolo 195, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) In linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 10 ottobre 2007, su una politica marittima integrata per l’Unione europea («comunicazione della Commissione»), il principale obiettivo della politica marittima integrata dell’Unione («PMI») è l’elaborazione e l’attuazione di un processo decisionale integrato, coordinato, coerente, trasparente e sostenibile per quanto concerne gli oceani, i mari, le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e nei settori marittimi.
(2) Il piano di azione che accompagna la comunicazione della Commissione fissa una serie di misure che la Commissione propone di adottare come primo passo verso l’attuazione di una nuova PMI per l’Unione.
(3) La relazione intermedia della Commissione sulla politica marittima integrata dell’UE, del 15 ottobre 2009, riassume i principali risultati sinora conseguiti dalla PMI e fissa le tappe della successiva fase di attuazione.
(4) Nelle sue conclusioni del 16 novembre 2009 sulla politica marittima integrata, il Consiglio ha evidenziato l’importanza di finanziare l’ulteriore sviluppo e l’attuazione della PMI invitando la Commissione a presentare le necessarie proposte per il finanziamento delle azioni di politica marittima integrata nell’ambito delle attuali prospettive finanziarie, in vista dell’entrata in vigore entro il 2011.
(5) Nella sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata (PMI) — Valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide, il Parlamento europeo ha appoggiato espressamente l’intenzione dichiarata della Commissione «di finanziare la politica marittima integrata con 50 milioni di EUR nei prossimi due anni al fine di sviluppare i precedenti progetti in materia di strategia, governance, sostenibilità e sorveglianza».
(6) La dotazione finanziaria per la PMI stabilita nel presente regolamento tiene conto sia dell’attuale flessione dell’economia, sia del fatto che si tratta del primo programma operativo dedicato in modo specifico all’attuazione della PMI.
(7) Un finanziamento regolare dell’Unione è necessario affinché quest’ultima possa attuare e sviluppare ulteriormente la PMI, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo, del 20 maggio 2008, su una politica marittima integrata per l’Unione europea (4), nonché perseguire i suoi principali obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione, e quali confermati nella relazione intermedia dell’ottobre 2009 e approvati dal Consiglio nelle sue conclusioni del 16 novembre 2009.
(8) Poiché non tutte le priorità e finalità della PMI rientrano in altri strumenti dell’Unione, quali il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo per la pesca, il Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, lo strumento di assistenza preadesione e lo strumento europeo di vicinato e partenariato, occorre pertanto stabilire un programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo della PMI («programma»).
(9) Fatti salvi i prossimi negoziati sul quadro finanziario pluriennale post 2013, sarà necessario disporre di risorse sufficienti che consentano lo sviluppo e il conseguimento degli obiettivi della PMI, lasciando impregiudicate le risorse stanziate per altre politiche, promuovendo lo sviluppo sostenibile delle regioni marittime dell’Unione, comprese le isole e le regioni ultraperiferiche. A tale scopo risulta essenziale includere la PMI nel quadro finanziario pluriennale post 2013. Inoltre, si dovrebbe prevedere, se del caso, l’elaborazione di una proposta relativa alla proroga del programma oltre il 2013, corredata di una proposta che stabilisca un’adeguata dotazione finanziaria.
(10) Lo sviluppo delle attività marittime attraverso il sostegno finanziario alle misure inerenti alla PMI avrà un impatto significativo in termini di coesione economica, sociale e territoriale.
(11) Il finanziamento dell’Unione dovrebbe essere destinato a sostenere il lavoro esplorativo sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della PMI, prestando la dovuta attenzione al loro impatto congiunto, basato sull’approccio ecosistemico, sulla crescita economica «blu» sostenibile, l’occupazione, l’innovazione e la competitività nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, nonché sulla promozione della dimensione internazionale della PMI.
(12) Gli obiettivi strategici della PMI comprendono la governance marittima integrata a tutti i livelli, l’ulteriore sviluppo e attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi adattate alle esigenze specifiche dei diversi bacini marittimi europei, l’ulteriore sviluppo di strumenti intersettoriali per l’elaborazione della politica integrata al fine di perfezionare le sinergie e il coordinamento tra politiche e strumenti esistenti, grazie anche alla condivisione dei dati e delle conoscenze connesse al settore marittimo, la più stretta partecipazione delle parti interessate a regimi integrati di governance nel settore marittimo, la protezione e l’utilizzazione sostenibile delle risorse marine e costiere, e la definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nonché la protezione dell’ambiente marino e costiero e della sua biodiversità, nell’ambito della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (5), che costituisce il pilastro ambientale della PMI, e della direttiva quadro sulle acque (6).
(13) È importante che il programma sia ben articolato con le altre politiche dell’Unione che possono avere una dimensione marittima, in particolare i fondi strutturali, le reti transeuropee di trasporto, la politica comune della pesca, il turismo, l’ambiente e il cambiamento climatico, il programma quadro di ricerca e sviluppo e la politica dell’energia.
(14) Per assicurare la coerenza tra i vari aspetti del programma, dovrebbero essere definiti i suoi obiettivi generali. Per ciascun obiettivo generale dovrebbero essere stabiliti obiettivi operativi più dettagliati. La ripartizione dei finanziamenti tra gli obiettivi generali per il periodo 2011-2013 è indicata nell’allegato. Questa ripartizione offre la possibilità di aumentare o diminuire la dotazione finanziaria generale per obiettivo senza superare la dotazione finanziaria globale.
(15) Il finanziamento dell’Unione dovrebbe consentire di sviluppare l’integrazione della sorveglianza marittima in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 e le conclusioni del Consiglio del 17 novembre 2009 sull’integrazione della sorveglianza marittima, tenendo conto della tabella di marcia per la creazione di un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell’UE (CISE). Tale finanziamento mirato dovrebbe pertanto limitarsi allo sviluppo di un sistema di scambio di informazioni decentrato, segnatamente misure comprensive di software, intese a migliorare l’interfaccia tra i sistemi di sorveglianza. Il programma dovrebbe tener conto dei risultati di altri progetti relativi al sistema di sorveglianza marittima decentrato.
(16) L’applicazione del programma nei paesi terzi dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del paese beneficiario ed essere coerente con gli altri strumenti di cooperazione dell’Unione, compresi gli obiettivi e le priorità delle pertinenti politiche dell’Unione e l’acquis dell’Unione, nonché le convenzioni internazionali pertinenti.
(17) Il programma dovrebbe essere complementare e coerente con gli strumenti finanziari esistenti e futuri messi a disposizione dall’Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e sub-nazionale, per promuovere la tutela e l’utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, contribuire a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e le loro regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, e tenere conto delle priorità e dello stato di avanzamento dei progetti nazionali e locali.
(18) Le azioni previste nel programma dovrebbero essere complementari con altre azioni dell’Unione, al fine di garantire l’attuazione coerente degli atti giuridici dell’Unione inerenti alle pertinenti politiche settoriali, evitando duplicazioni.
(19) È inoltre necessario stabilire norme che disciplinino la programmazione delle misure, l’ammissibilità delle spese, il livello di sostegno finanziario dell’Unione, le principali condizioni per la concessione del medesimo e il bilancio globale del programma.
(20) Il programma dovrebbe essere attuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al
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