Regulation (EU) No 1302/2013 of the european Parliament and of the Council of 17 December 2013 amending Regulation (EC) No 1082/2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification, simplification and improvement of the establishment and functioning of such groupings

Published date20 December 2013
Subject MatterRegional policy,economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 347, 20 December 2013
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20.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347/303

REGOLAMENTO (UE) N. 1302/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il 29 luglio 2011 la Commissione ha adottato una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'applicazione di detto regolamento. In tale relazione la Commissione ha annunciato l'intenzione di proporre un numero limitato di modifiche al regolamento, (CE) n. 1082/2006 allo scopo di facilitare la creazione e il funzionamento dei GECT, nonché l'intenzione di chiarire alcune disposizioni vigenti. È opportuno rimuovere gli ostacoli alla creazione di nuovi GECT, garantendo al tempo stesso la continuità del funzionamento dei GECT esistenti e facilitandone il funzionamento, in modo tale da consentire che un più ampio ricorso ai GECT contribuisca a migliorare la cooperazione e la coerenza strategica tra organismi pubblici, senza generare oneri aggiuntivi per le amministrazioni nazionali o dell'Unione.
(2) La costituzione di un GECT è il risultato di una decisione dei suoi membri e delle autorità nazionali e non è automaticamente legata a benefici giuridici o finanziari a livello dell'Unione.
(3) Il trattato di Lisbona ha aggiunto una dimensione territoriale alla politica di coesione e il termine "Comunità" è stato sostituito con quello di "Unione". È opportuno pertanto introdurre già la nuova terminologia nel regolamento (CE) n. 1082/2006.
(4) I GECT possono favorire la promozione e il conseguimento di uno sviluppo armonioso dell'Unione nel suo insieme e la coesione economica, sociale e territoriale delle sue regioni in particolare, contribuendo anche al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("strategia Europa 2020"). I GECT possono altresì offrire un contributo positivo alla riduzione degli ostacoli alla cooperazione territoriale tra le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, tra cui le condizioni specifiche delle regioni ultraperiferiche, e possono risultare determinanti per il rafforzamento della cooperazione tra paesi terzi, paesi e territori d'oltremare (PTOM) e regioni frontaliere dell'Unione, anche mediante l'uso di programmi di cooperazione esterna dell'Unione.
(5) L'esperienza acquisita con i GECT costituiti finora dimostra che, come strumento giuridico, i GECT sono utilizzati anche a fini di cooperazione nell'ambito di politiche dell'Unione diverse dalla politica di coesione, inclusa l'attuazione di programmi o parti di programmi realizzati con il sostegno finanziario dell'Unione diverso da quello ai sensi della politica di coesione. È opportuno accrescere l'efficienza e l'efficacia dei GECT tramite l'ampliamento della loro natura, eliminando gli ostacoli persistenti e facilitando la costituzione e l'attività dei GECT, mantenendo nel contempo la facoltà degli Stati membri di limitare le azioni che i GECT possono realizzare senza contributo finanziario dell'Unione. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006, i GECT godono in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale di detto Stato membro, ivi compresa la possibilità di concludere accordi con altri GECT o con altre entità giuridiche allo scopo di realizzare progetti comuni di cooperazione per garantire, fra l'altro, un funzionamento più efficiente delle strategie macroregionali.
(6) Per definizione i GECT operano in più di uno Stato membro. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1082/2006 prevede la possibilità che la convenzione e gli statuti del GECT indichino il diritto applicabile in merito a talune questioni. È opportuno chiarire i casi nei quali tali disposizioni devono dare priorità, nell'ambito della gerarchia del diritto applicabile stabilita in detto regolamento, al diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Allo stesso tempo, è opportuno estendere al regolamento (CE) n. 1082/2006 le disposizioni in tema di diritto applicabile agli atti e alle attività di un GECT che sono sottoposte al controllo giuridico degli Stati membri in ogni caso specifico.
(7) Come risultato del differente status degli enti locali e regionali nei vari Stati membri, le competenze che sono regionali da un lato della frontiera possono essere nazionali dall'altro lato, in particolare negli Stati membri più piccoli o centralizzati. Di conseguenza, è opportuno pertanto che le autorità nazionali possano diventare membri di un GECT insieme allo Stato membro.
(8) Sebbene il regolamento (CE) n. 1082/2006 consenta agli organismi di diritto privato di diventare membri di un GECT a condizione che siano considerati "organismi di diritto pubblico" quali definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno che in futuro si possa ricorrere a GECT per gestire congiuntamente servizi pubblici, rivolgendo particolare attenzione ai servizi di interesse economico generale, o all'infrastruttura. È pertanto opportuno che possano diventare membri di un GECT anche altri organismi di diritto privato o di diritto pubblico. Di conseguenza, è opportuno comprendere anche le "imprese pubbliche" quali definite nella direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché le imprese responsabili dell'operazione dei servizi di interesse economico generale in settori quali l'istruzione e la formazione, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale per quanto riguarda l'ambito sanitario e l'assistenza a lungo termine, la custodia dell'infanzia, l'accesso al mercato del lavoro e il reinserimento nello stesso, l'edilizia popolare come pure l'assistenza ai gruppi vulnerabili e la loro inclusione sociale.
(9) Il regolamento (CE) n. 1082/2006 non prevede norme dettagliate concernenti la partecipazione di organismi di paesi terzi a un GECT costituito conformemente al presente regolamento, vale a dire tra membri di almeno due Stati membri. Dato l'ulteriore adeguamento delle norme che disciplinano la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, principalmente nel contesto della cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato (European Neighbourhood Instrument - ENI) e dello strumento di assistenza preadesione (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA II, ma anche nel contesto del finanziamento complementare a titolo del Fondo europeo di sviluppo e della cooperazione transnazionale a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, in base al quale stanziamenti dell'ENI e dell'IPA II devono essere trasferiti per essere messi in comune con quelli del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quadro di programmi congiunti di cooperazione, è opportuno prevedere esplicitamente la partecipazione di membri di paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, a GECT costituiti tra almeno due Stati membri. Tale partecipazione dovrebbe essere possibile qualora lo consentano la legislazione di un paese terzo o gli accordi tra almeno uno Stato membro partecipante e un paese terzo.
(10) Al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e pertanto, potenziare, in particolare, l'efficacia della cooperazione territoriale, comprese una o più filoni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i membri di un GECT, è opportuno consentire la partecipazione a un GECT di paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, ivi comprese le sue regioni ultraperiferiche. Pertanto, è opportuno che le operazioni svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea, se cofinanziate dall'Unione, continuino a perseguire gli obiettivi della politica di coesione dell'Unione anche se attuate, in tutto o in parte, fuori dal territorio dell'Unione, e, di conseguenza, le attività di un GECT hanno altresì luogo, almeno in una certa misura, fuori dal territorio dell'Unione. In tale contesto e ove pertinente, il contributo delle attività di un GECT che annovera tra i suoi membri anche paesi terzi limitrofi ad almeno uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, agli obiettivi delle politiche nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione, quali a esempio obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo o di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, rimane puramente marginale, in quanto il centro di gravità dei programmi di cooperazione interessati e, di conseguenza, le attività di tale GECT dovrebbe concentrarsi principalmente sugli obiettivi della politica di coesione dell'Unione. Di conseguenza, qualsiasi obiettivo in materia di cooperazione allo sviluppo o di cooperazione economica, finanziaria e tecnica tra un solo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e uno o più paesi terzi è solo accessorio rispetto agli obiettivi di cooperazione territoriale tra Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, basati sulla
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