Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009
Published date | 01 March 2019 |
Subject Matter | strutture agrarie,structures agricoles,estructuras agrícolas |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 347, 20 dicembre 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 347, 20 décembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 347, 20 de diciembre de 2013 |
02013R1307 — IT — 01.03.2019 — 006.001
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►B | REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 608) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 | L 347 | 865 | 20.12.2013 |
M2 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 639/2014 DELLA COMMISSIONE dell’11 marzo 2014 | L 181 | 1 | 20.6.2014 |
M3 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 994/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2014 | L 280 | 1 | 24.9.2014 |
M4 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1001/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2014 | L 281 | 1 | 25.9.2014 |
M5 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2014 | L 367 | 16 | 23.12.2014 |
►M6 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/851 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2015 | L 135 | 8 | 2.6.2015 |
M7 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/142 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2015 | L 28 | 8 | 4.2.2016 |
►M8 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1155 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 | L 167 | 1 | 30.6.2017 |
►M9 | REGOLAMENTO (UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017 | L 350 | 15 | 29.12.2017 |
►M10 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/162 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2017 | L 30 | 6 | 2.2.2018 |
►M11 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/71 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2018 | L 16 | 1 | 18.1.2019 |
►M12 | REGOLAMENTO (UE) 2019/288 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 febbraio 2019 | L 53 | 14 | 22.2.2019 |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 130, 19.5.2016, pag. 10 (1307/2013) |
▼B
REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce:
a) norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I ("pagamenti diretti");
b) norme specifiche riguardanti:
i) un pagamento di base a favore degli agricoltori ("regime di pagamento di base" e un regime transitorio semplificato("regime di pagamento unico per superficie");
ii) un aiuto nazionale transitorio facoltativo per gli agricoltori;
iii) un pagamento ridistributivo facoltativo;
iv) un pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
v) un pagamento facoltativo a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali;
vi) un pagamento a favore dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;
vii) un regime di sostegno accoppiato facoltativo;
viii) un pagamento specifico per il cotone;
ix) un regime semplificato facoltativo a favore dei piccoli agricoltori;
x) un quadro nel quale Bulgaria, Croazia e Romania possono integrare i pagamenti diretti.
Articolo 2
Modifica dell'allegato I
Al fine di assicurare la certezza del diritto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 riguardo alla modifica dell'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I nella misura necessaria a tener conto di eventuali nuovi atti legislativi su regimi di sostengo che possono essere adottati dopo l'adozione del presente regolamento.
Articolo 3
Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo
L'articolo 11 non si applica alle regioni dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE (le "regioni ultraperiferiche"), né ai pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo a norma del regolamento (UE) n. 229/2013.
I titoli III, IV e V del presente regolamento non si applicano alle regioni ultraperiferiche.
Articolo 4
Definizioni e relative disposizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) | "agricoltore" : una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola; |
b) | "azienda" : tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro; |
c) | "attività agricola" : i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; |
d) | "prodotti agricoli" : i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone; |
e) | "superficie agricola" : qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti; |
f) | "seminativo" : terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili; |
g) | "colture permanenti" : le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida; |
▼M9
h) | "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente") : terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente: i) il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o ii) il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio; |
▼B
i) | "erba o altre piante erbacee da foraggio" : tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; |
j) | "vivai" : le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: — vivai viticoli e viti madri di portainnesti, — vivai di alberi da frutto e piante da bacche, — vivai ornamentali, — vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, — vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle; |
k) | "bosco ceduo a rotazione rapida" : le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41 , da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri; |
l) | "vendita" : la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all’aiuto; non comprende i trasferimenti di terreni alle autorità pubbliche o per fini di utilità pubblica e i trasferimenti per fini non agricoli; |
m) | "affitto" : un contratto di locazione o analoghe transazioni temporanee; |
n) |
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