Regulation (EU) No 1311/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability

Published date20 December 2011
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Coordination of structural instruments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 337, 20 December 2011
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20.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337/5

REGOLAMENTO (UE) N. 1311/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La crisi finanziaria mondiale senza precedenti e la recessione economica hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche, finanziarie e sociali in diversi Stati membri. In particolare taluni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà, sperimentando segnatamente problemi di crescita economica e di stabilità finanziaria e un peggioramento del disavanzo e del debito, anche a causa della sfavorevole congiuntura economica e finanziaria internazionale.
(2) Anche se sono già state adottate importanti iniziative per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l’impatto della crisi finanziaria si fa pesantemente sentire sull’economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento ed è necessario procedere all’adozione rapida di ulteriori misure per attenuare tale pressione mediante la massimizzazione e l’ottimizzazione dell’uso dei finanziamenti dei fondi strutturali e del fondo di coesione.
(3) Ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che prevede la possibilità della concessione di un’assistenza finanziaria dell’Unione a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (3), ha istituito tale meccanismo allo scopo di preservare la stabilità finanziaria dell’Unione.
(4) Con le decisioni di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE (4) e 2011/344/UE (5), è stata concessa tale assistenza finanziaria rispettivamente all’Irlanda e al Portogallo.
(5) La Grecia si trovava già in gravi difficoltà relativamente alla propria stabilità finanziaria prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 407/2010. Non è stato pertanto possibile fornire l’assistenza finanziaria alla Grecia sulla base di tale regolamento.
(6) L’accordo tra creditori e l’accordo sul programma di prestiti per la Grecia stipulati l’8 maggio 2010 sono entrati in vigore l’11 maggio 2010. È previsto che l’accordo tra creditori resti pienamente in vigore e produca effetti per un periodo di tre anni, fino a quando vi siano importi in sospeso ai sensi dell’accordo sul programma di prestiti.
(7) Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (6), prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l’euro, il Consiglio debba concedere a tale Stato membro assistenza finanziaria a medio termine.
(8) Ungheria, Lettonia e Romania hanno ottenuto tale assistenza finanziaria rispettivamente mediante le decisioni del Consiglio 2009/102/CE (7), 2009/290/CE (8) e 2009/459/CE (9).
(9) Il periodo durante il quale l’Irlanda, l’Ungheria, la Lettonia, il Portogallo e la Romania possono beneficiare di tale assistenza finanziaria è precisato nelle rispettive decisioni del Consiglio. Il periodo durante il quale l’Ungheria poteva beneficiare di tale assistenza finanziaria è scaduto il 4 novembre 2010.
(10) Il periodo durante il quale la Grecia può beneficiare di un’assistenza ai sensi dell’accordo fra i creditori e dell’accordo sul programma di prestiti è differente a seconda dei vari Stati membri partecipanti a tali strumenti.
(11) L’11 luglio 2011 i ministri delle Finanze dei diciassette Stati membri della zona euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES). Tale trattato, che fa seguito alla decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE, del 25 marzo 2011, che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro (10), prevede che entro il 2013 il MES assolverà i compiti attualmente svolti dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF). È pertanto opportuno che il presente regolamento tenga già conto del MES.
(12) Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011 il Consiglio europeo ha espresso compiacimento per l’intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie tra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell’Unione, e ha espresso sostegno agli sforzi tesi ad aumentare la capacità della Grecia di assorbire i fondi dell’Unione per stimolare la crescita e l’occupazione, concentrando l’attenzione sul miglioramento della competitività e sulla creazione di posti di lavoro. Inoltre, nelle stesse conclusioni, il Consiglio europeo ha accolto con favore e intende sostenere l’elaborazione da parte della Commissione, insieme agli Stati membri, di un programma globale di assistenza tecnica alla Grecia. Tale modifica al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (11), contribuisce a rafforzare tali sinergie.
(13) Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell’Unione, di contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e
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