Regulation (EU) No 1312/2011 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1698/2005 as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability

Published date21 December 2011
Subject MatterFinancial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 339, 21 December 2011
L_2011339IT.01000101.xml
21.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 339/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1312/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La crisi finanziaria mondiale e la recessione economica senza precedenti hanno compromesso seriamente la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie di diversi Stati membri. In particolare alcuni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà, connesse in particolare a problemi di crescita economica e di stabilità finanziaria e un peggioramento del disavanzo e del debito, a causa della sfavorevole congiuntura economica e finanziaria internazionale.
(2) Anche se sono già state adottate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese modifiche al quadro legislativo, l’impatto della crisi finanziaria sull’economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini è ampiamente avvertito. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento ed è ora opportuno procedere all’adozione di ulteriori misure volte ad attenuare tale pressione mediante la massimizzazione e l’ottimizzazione dell’uso dei finanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR»).
(3) Ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che prevede la possibilità della concessione di un’assistenza finanziaria dell’Unione a uno Stato membro che si trovi, o rischi di trovarsi, in gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (3), ha istituito detto meccanismo allo scopo di preservare la stabilità finanziaria dell’Unione.
(4) Con le decisioni di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE (4), e 2011/344/UE (5), è stata concessa tale assistenza finanziaria rispettivamente all’Irlanda e al Portogallo. La Grecia si trovava in gravi difficoltà in merito alla propria stabilità finanziaria prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 407/2010 e ha ottenuto un’assistenza finanziaria, tra l’altro, dagli altri Stati membri della zona euro.
(5) Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (6), ha istituito uno strumento che prevede che, nel caso in cui uno Stato membro che non ha adottato l’euro si trovi, o rischi di trovarsi, in gravi difficoltà in merito alla propria bilancia dei pagamenti, il Consiglio debba concedere assistenza reciproca a tale Stato membro.
(6) L’Ungheria, la Lettonia e la Romania hanno ottenuto tale assistenza finanziaria rispettivamente mediante le decisioni del Consiglio 2009/102/CE (7), 2009/290/CE (8), e 2009/459/CE (9).
(7) Il periodo durante il quale l’Irlanda, l’Ungheria, la Lettonia, il Portogallo e la Romania possono beneficiare di assistenza finanziaria è precisato nelle rispettive decisioni del Consiglio. L’assistenza all’Ungheria è scaduta il 4 novembre 2010.
(8) Per quanto riguarda la Grecia, l’accordo fra i creditori stipulato in concomitanza del «Loan Facility Agreement» è entrato in vigore l’11 maggio 2010. Tale accordo prevede che il periodo di disponibilità scada al terzo anniversario della data di tale accordo.
(9) L’11 luglio 2011 i ministri delle Finanze dei diciassette Stati membri della zona euro hanno firmato il trattato che istituisce il
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