Regulation (EU) No 227/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 amending Council Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms and Council Regulation (EC) No 1434/98 specifying conditions under which herring may be landed for industrial purposes other than direct human consumption

Published date20 March 2013
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 78, 20 March 2013
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20.3.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 78/1

REGOLAMENTO (UE) N. 227/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, e il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (3) e il regolamento (UE) n. 579/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (4), garantiscono il proseguimento, su base transitoria fino al 31 dicembre 2012, di alcune misure tecniche istituite dal regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (5).
(2) Si attende un nuovo quadro di misure tecniche di conservazione in attesa della riforma della politica comune della pesca (PCP). L’improbabilità dell’entrata in vigore di tale nuovo quadro prima della fine del 2012 giustifica la proroga dell’applicazione di tali misure tecniche su base transitoria.
(3) Al fine di garantire che le risorse biologiche marine continuino ad essere adeguatamente gestite e conservate, è opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (6) incorporandovi le misure tecniche transitorie.
(4) Al fine di garantire la continuazione della corretta conservazione e gestione delle risorse biologiche marine nel Mar Nero, le taglie minime di sbarco e le dimensioni delle maglie per la pesca del rombo chiodato stabilite in precedenza nel diritto dell’Unione dovrebbero essere integrate nel regolamento (CE) n. 850/98.
(5) È opportuno mantenere il divieto di selezione qualitativa in tutte le zone CIEM al fine di ridurre i rigetti di specie soggette a contingente.
(6) Sulla base delle consultazioni tenutesi tra l’Unione, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2009, al fine di ridurre le catture indesiderate, è opportuno introdurre il divieto di rigettare in mare o liberare talune specie, nonché l’obbligo di cambiare zona di pesca quando il 10 % delle catture comprende pesci sotto taglia.
(7) Alla luce del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è opportuno mantenere le restrizioni relative allo sbarco o alla detenzione a bordo di aringhe pescate nella divisione CIEM IIa.
(8) Alla luce del parere dello CSTEP una zona di divieto per la protezione delle aringhe riproduttrici nella divisione CIEM IIa non è più necessaria per assicurare uno sfruttamento sostenibile di tale specie e tale chiusura dovrebbe essere revocata.
(9) Alla luce del parere dello CSTEP che collega la scarsa disponibilità di cicerello al basso tasso di riproduzione dei gabbiani tridattili, è opportuno mantenere una zona di divieto nella sottozona CIEM IV, salvo per un’attività di pesca limitata su base annuale per il monitoraggio dello stock.
(10) Alla luce del parere dello CSTEP, dovrebbe essere possibile autorizzare l’uso di attrezzi che non catturano lo scampo in talune zone in cui è vietata la pesca di tale specie.
(11) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno mantenere una zona di divieto per la protezione del novellame di eglefino nella divisione CIEM VIb.
(12) Alla luce dei pareri del CIEM e dello CSTEP, è opportuno mantenere talune misure tecniche di conservazione nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa) per la protezione degli stock di merluzzo bianco, eglefino e merlano al fine di contribuire alla conservazione degli stock ittici.
(13) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l’uso di lenze a mano e attrezzature meccanizzate per la tecnica «jigging» per il merluzzo carbonaro nella divisione CIEM VIa.
(14) Alla luce del parere dello CSTEP sulla distribuzione geografica del merluzzo bianco nella divisione CIEM VIa, secondo cui le catture di merluzzo bianco hanno luogo in ampia prevalenza a nord di 59° di latitudine N, è opportuno autorizzare l’uso di reti da imbrocco a sud di questa linea.
(15) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l’uso di reti da imbrocco per il gattuccio nella divisione CIEM VIa.
(16) È opportuno riesaminare periodicamente, alla luce dei pareri scientifici, l’adeguatezza delle caratteristiche degli attrezzi nella deroga per la pesca con reti da traino, sciabiche demersali o attrezzi simili nella divisione CIEM VIa ai fini della loro modifica o abrogazione.
(17) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno introdurre una zona di divieto per la protezione del novellame di merluzzo bianco nella divisione CIEM VIa.
(18) È opportuno riesaminare periodicamente, alla luce dei pareri scientifici, l’adeguatezza del divieto per la pesca di merluzzo bianco, eglefino e merlano nella parte della divisione CIEM IVa ai fini della sua modifica o abrogazione.
(19) Alla luce dei pareri del CIEM e dello CSTEP, è opportuno mantenere le misure per la protezione degli stock di merluzzo bianco nel Mar Celtico (divisioni CIEM VIIf e g).
(20) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno mantenere le misure volte a proteggere le aggregazioni riproduttive di molva azzurra nella divisione CIEM VIa.
(21) È opportuno mantenere le misure istituite nel 2011 dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) per la protezione dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II.
(22) È opportuno mantenere le misure istituite dalla NEAFC nel 2011 per la protezione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti.
(23) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno continuare ad autorizzare, a determinate condizioni, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica nelle divisioni CIEM IVc e IVb sud.
(24) Sulla base delle consultazioni tenutesi tra l’Unione, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2009, è opportuno attuare, su base permanente, alcune misure volte a limitare le capacità di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici dediti alla pesca di sgombro, aringa e suro nell’Atlantico nordorientale.
(25) Alla luce del parere del CIEM, è opportuno mantenere le misure tecniche di conservazione intese a proteggere gli stock di merluzzo bianco adulto nel Mare d’Irlanda durante la stagione riproduttiva.
(26) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l’uso delle griglie di selezione in una zona delimitata della divisione CIEM VIIa.
(27) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno che la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII a est di 27° O, in acque con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri ma inferiore a 600 metri, sia autorizzata unicamente a determinate condizioni atte a garantire la protezione delle specie biologicamente sensibili di acque profonde.
(28) È importante chiarire l’interazione tra diversi regimi applicabili alla pesca con reti da imbrocco specialmente nella sottozona CIEM VII. Più in particolare, è opportuno precisare che una deroga specifica per la pesca con reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 millimetri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j e k nonché le condizioni specifiche correlate a tale deroga si applicano solo in acque con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri ma inferiore a 600 metri e che, di conseguenza, le norme di base concernenti la forcella di dimensioni delle maglie e la composizione delle catture di cui al regolamento (CE) n. 850/98 si applicano nelle divisioni CIEM VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh e nelle acque con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j e k.
(29) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l’uso di tramagli nella sottozona CIEM IX in acque con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri ma inferiore a 600 metri.
(30) È opportuno continuare ad autorizzare l’uso di taluni attrezzi selettivi nel Golfo di Guascogna al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di scampo e di ridurre i rigetti di tali specie.
(31) È opportuno mantenere le restrizioni applicabili alla pesca in determinate zone al fine di proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde nella zona
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