Regulation (EU) No 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the definition, description, presentation and labelling of aromatised wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91

Published date20 March 2014
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 084, 20 marzo 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 084, 20 de marzo de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 084, 20 mars 2014
TESTO consolidato: 32014R0251 — IT — 08.12.2023

02014R0251 — IT — 08.12.2023 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B ▼M1 REGOLAMENTO (UE) N. 251/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio ▼B (GU L 084 del 20.3.2014, pag. 14)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO (UE) 2021/2117 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 L 435 262 6.12.2021


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 105, 8.4.2014, pag. 12 (n. 251/2014)




▼B

▼M1

REGOLAMENTO (UE) N. 251/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,

del 26 febbraio 2014,

concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio

▼B



CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

▼M1

1.
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

▼B

2.
Il regolamento (UE) n. 1169/2011 si applica alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.
3.
Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell’Unione, siano essi prodotti negli Stati membri o in paesi terzi, nonché a quelli prodotti nell’Unione e destinati all’esportazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «denominazione di vendita» : il nome di ciascuno dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al presente regolamento;
2) «descrizione» : l’elenco delle caratteristiche specifiche di un prodotto vitivinicolo aromatizzato.

▼M1 —————

▼B



CAPO II

DEFINIZIONE, DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI

Articolo 3

Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1.

I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono stati aromatizzati. Essi sono classificati nelle seguenti categorie:

a)

vini aromatizzati;

b)

bevande aromatizzate a base di vino;

c)

cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

2.

Il vino aromatizzato è una bevanda:

a)

ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato II, parte IV, punto 5, nonché all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 3 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione del vino «retsina»;

b)

nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 75 % del volume totale;

c)

con eventuale aggiunta di alcole;

d)

con eventuale aggiunta di coloranti;

e)

alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;

f)

con eventuale aggiunta di edulcoranti;

g)

che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 14,5 % vol. e inferiore a 22 % vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol.

3.

Una bevanda aromatizzata a base di vino è una bevanda:

a)

ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l’aggiunta di alcole e del vino «retsina»;

b)

nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;

c)

alla quale non è stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all’allegato II;

d)

con eventuale aggiunta di coloranti;

e)

alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;

f)

con eventuale aggiunta di edulcoranti;

g)

che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 4,5 % vol. e inferiore a 14,5 % vol.

4.

Un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli è una bevanda:

a)

ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l’aggiunta di alcole e del vino «retsina»;

b)

nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;

c)

alla quale non è stato aggiunto alcole;

d)

con eventuale aggiunta di coloranti;

e)

con eventuale aggiunta di edulcoranti;

f)

che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol. e inferiore a 10 % vol.

Articolo 4

Processi produttivi e metodi di analisi dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1.
I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono realizzati in conformità dei requisiti, delle restrizioni e delle designazioni di cui agli allegati I e II.
2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 33 concernenti l’introduzione di processi produttivi autorizzati al fine di ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto delle aspettative dei consumatori.

Nel decidere i processi produttivi autorizzati di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei processi produttivi raccomandati e pubblicati dall’OIV.

3.
La Commissione, se necessario, adotta mediante atti di esecuzione metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Questi ultimi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’OIV, salvo che tali metodi siano inefficaci o inadeguati ai fini dell’obiettivo perseguito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

In attesa della loro adozione da parte della Commissione, i metodi da utilizzare sono quelli autorizzati dallo Stato membro interessato.

4.
Le pratiche enologiche e le restrizioni stabilite in conformità dell’articolo 74, dell’articolo 75, paragrafo 4, e dell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano ai prodotti vitivinicoli utilizzati per la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Articolo 5

Denominazioni di vendita

1.
Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell’Unione sono utilizzate le denominazioni di vendita di cui all’allegato II, purché tali prodotti soddisfino i requisiti per la denominazione di vendita corrispondente fissati in detto allegato. Le denominazioni di vendita possono essere completate da una denominazione usuale quale definita dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2.
Se un prodotto vitivinicolo aromatizzato soddisfa i requisiti di più di una denominazione di vendita, è autorizzato l’utilizzo di una sola denominazione di vendita, salvo che sia diversamente disposto dall’allegato II.
3.
Una bevanda alcolica che non soddisfi i requisiti contemplati nel presente regolamento non è designata, presentata o etichettata associando parole o espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altro termine simile a qualsiasi denominazione di vendita.

▼M1

4.
Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un'indicazione geografica di prodotti vitivinicoli aromatizzati protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

▼B

5.
Fatto salvo l’articolo 26, le denominazioni di vendita non sono integrate da denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette autorizzate per i prodotti vitivinicoli.

▼M1

6.
Nel caso di prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti nell'Unione e che sono destinati all'esportazione verso paesi terzi la cui normativa impone denominazioni di vendita diverse, gli Stati membri possono consentire che tali denominazioni di vendita accompagnino le denominazioni di vendita di cui all'allegato II. Le denominazioni di vendita aggiuntive possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione.
7.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di integrare l'allegato II per tenere in considerazione il progresso tecnico, gli sviluppi scientifici e del mercato, la salute del consumatore o le esigenze di informazione del consumatore.

▼B

Articolo 6

Diciture aggiuntive alle denominazioni di vendita

1.

Le denominazioni di vendita di cui all’articolo 5 possono essere integrate altresì dalle seguenti diciture riguardanti il tenore di zuccheri del prodotto vitivinicolo aromatizzato:

a) «extra secco» o «extra dry» : per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro e, per la categoria dei vini aromatizzati e, in deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 15 % vol.;
b) «secco» o «dry» : per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro e, per
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