Regulation (EU) No 513/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies Text with EEA relevance

Published date31 May 2011
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 145, 31 May 2011
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31.5.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 145/30

REGOLAMENTO (UE) N. 513/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La relazione finale, pubblicata il 25 febbraio 2009, di un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière, su incarico della Commissione, ha concluso che il quadro di vigilanza del settore finanziario nell'Unione europea necessita di essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. La relazione ha raccomandato riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione europea. Il gruppo di esperti ha anche dedotto l'opportunità di creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF), comprendente tre autorità europee di vigilanza (AEV), una per il settore bancario, una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e una per il settore degli strumenti finanziari, e ha raccomandato la creazione di un consiglio europeo per il rischio sistemico.
(2) Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo per l’istituzione del SEVIF, e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, evidenziando la specificità della vigilanza nel settore delle agenzie di rating.
(3) Nelle conclusioni del 19 giugno 2009, il Consiglio europeo ha raccomandato l’istituzione del SEVIF, composto da una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria chiamate a lavorare in tandem con le tre nuove Autorità europee di vigilanza. Occorre che il SEVIF abbia come obiettivo di accrescere la qualità e l’uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la vigilanza dei gruppi transfrontalieri attraverso l'istituzione di collegi di vigilanza e creando un corpus europeo unico di norme applicabile a tutti i partecipanti ai mercati finanziari nel mercato interno. Il Consiglio europeo ha sottolineato che un'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe disporre di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito. Inoltre, la Commissione dovrebbe conservare il potere di far osservare i trattati e in particolare il capo I del titolo VII del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativo alle regole comuni in materia di concorrenza, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione delle regole stesse.
(4) Il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha istituito l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM).
(5) Occorre definire chiaramente l’ambito delle competenze dell'AESFEM per consentire ai partecipanti ai mercati finanziari di individuare l’autorità competente per il settore di attività delle agenzie di rating del credito. All'AESFEM dovrebbe essere affidata la competenza generale in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in relazione alla registrazione e alla vigilanza permanente delle agenzie di rating del credito registrate.
(6) L'AESFEM dovrebbe essere l'unica responsabile della registrazione e della vigilanza delle agenzie di rating del credito nell'Unione. Laddove deleghi compiti specifici alle autorità competenti, l'AESFEM dovrebbe continuare a esserne giuridicamente responsabile. I capi e il personale delle autorità nazionali competenti dovrebbero essere coinvolti nel processo decisionale in seno all'AESFEM conformemente alle disposizioni interne del regolamento (UE) n. 1095/2010 in quanto membri degli organi dell'AESFEM, ad esempio il suo consiglio delle autorità di vigilanza e i suoi gruppi interni. L'AESFEM dovrebbe avere competenza esclusiva per concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi. Le autorità competenti, nella misura in cui partecipano al processo decisionale in seno all'AESFEM o eseguono compiti a nome dell'AESFEM, dovrebbero essere interessate dai suddetti accordi di cooperazione.
(7) La trasparenza delle informazioni fornite dall'emittente di uno strumento finanziario oggetto di rating all'agenzia di rating del credito designata potrebbe rappresentare potenzialmente un forte valore aggiunto per il funzionamento del mercato e per la protezione degli investitori. Occorre pertanto considerare quale sia il modo migliore per migliorare la trasparenza dell'informazione sottostante i rating di tutti gli strumenti finanziari. In primo luogo, è probabile che comunicare tali informazioni ad altre agenzie di rating registrate o certificate rafforzi la concorrenza fra le agenzie, in particolare perché potrebbe portare a un aumento dei rating non sollecitati. L'emissione di detti rating non sollecitati dovrebbe promuovere l'utilizzo di più rating per ciascuno strumento finanziario. In tal modo si contribuirebbe probabilmente anche a evitare possibili conflitti di interesse, specie quelli derivanti dall'applicazione del modello «issuer-pays» (pagamento da parte dell'emittente), e migliorerebbe la qualità dei rating. In secondo luogo, comunicare tali informazioni a tutto il mercato potrebbe anche accrescere la capacità degli investitori di sviluppare proprie analisi di rischio basando la propria dovuta diligenza su queste informazioni aggiuntive. Tale comunicazione di informazioni potrebbe anche diminuire la dipendenza dai rating emessi da un'agenzia di rating del credito. Per conseguire tali fondamentali obiettivi, la Commissione dovrebbe valutare approfonditamente tale problematica rivolgendo maggiormente la propria attenzione all'ambito operativo di tale obbligo d'informativa, avuto riguardo all'impatto ai mercati locali della cartolarizzazione, alla prosecuzione del dialogo con le parti interessate, al monitoraggio del mercato e agli sviluppi regolamentari nonché all'esperienza acquisita da altre giurisdizioni. In base a tale valutazione, la Commissione dovrebbe formulare le opportune proposte legislative. La valutazione e le proposte della Commissione dovrebbero permettere una definizione dei nuovi obblighi di trasparenza tale da risultare la più adatta per il pubblico interesse e la più coerente con le esigenze di tutela degli investitori.
(8) Dato che i rating del credito vengono utilizzati in tutta l’Unione europea, la tradizionale distinzione tra l'autorità competente dello Stato membro d’origine e altre autorità competenti nonché l’uso di un coordinamento di tipo collegiale della vigilanza non costituiscono la struttura di vigilanza delle agenzie di rating del credito più adeguata. Con la creazione dell'AESFEM non è più necessario ricorrere a tale struttura. Il processo di registrazione dovrebbe quindi risultare semplificato con una riduzione della tempistica.
(9) L'AESFEM dovrebbe essere responsabile della registrazione e della vigilanza permanente delle agenzie di rating del credito, ma non del controllo di coloro che utilizzano i rating del credito. Le autorità competenti designate ai sensi della legislazione settoriale in materia di vigilanza di enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazioni vita e non vita, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), enti pensionistici aziendali o professionali e fondi di investimento alternativi dovrebbero continuare a essere responsabili della vigilanza sull’uso dei rating creditizi da parte di tali entità ed istituti finanziari che sono sottoposti a vigilanza a livello nazionale nel contesto e ai fini dell’attuazione di altre direttive relative ai servizi finanziari, e dell’uso di rating del credito nei prospetti informativi.
(10) È necessario uno strumento efficace che permetta di fissare norme tecniche armonizzate che facilitino l’applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 nella prassi quotidiana e di assicurare condizioni di parità e una tutela adeguata degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Trattandosi di un organo con personale altamente specializzato, è efficace e opportuno incaricare l'AESFEM dello sviluppo dei progetti di norme tecniche di regolamentazione.
(11) Nel settore delle agenzie di rating del credito, l'AESFEM dovrebbe presentare alla Commissione testi di norme tecniche di regolamentazione riguardanti le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire nella domanda di registrazione, le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loro importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati, la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito devono divulgare, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo di rendicontazione, riguardanti la valutazione della conformità delle metodologie di rating ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1060/2009, nonché il contenuto e il formato dei rapporti periodici sui dati del rating che devono essere richiesti alle
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