Règlement (UE) n o 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds Asile, migration et intégration et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises

Published date20 May 2014
Subject Matterespacio de libertad, seguridad y justicia,justicia y asuntos de interior,espace de liberté, de sécurité et de justice,justice et affaires intérieures
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 150, 20 de mayo de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 150, 20 mai 2014
TESTO consolidato: 32014R0514 — IT — 01.01.2014

2014R0514 — IT — 01.01.2014 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (UE) N. 514/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150, 20.5.2014, p.112)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 283, 27.9.2014, pag. 66 (514/2014)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 514/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 79, paragrafi 2 e 4, l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato delle regioni ( 2 ),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 3 ),

considerando quanto segue:
(1) La politica dell’Unione nel settore degli affari interni mira a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio senza frontiere interne in cui le persone possano entrare, circolare, vivere e lavorare liberamente, certe che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro sicurezza garantita, tenuto conto delle sfide comuni quali lo sviluppo di una politica generale dell’Unione in materia d’immigrazione che rafforzi la competitività e la coesione sociale dell’Unione, la creazione di un sistema europeo comune di asilo, la prevenzione delle minacce di reati gravi e di criminalità organizzata e la lotta all’immigrazione clandestina, alla tratta degli esseri umani, alla criminalità informatica e al terrorismo.
(2) È necessario adottare un approccio integrato alle questioni che derivano dalle pressioni migratorie e dalle domande di asilo e riguardano la gestione delle frontiere esterne dell’Unione, e ciò nel pieno rispetto del diritto internazionale e in materia di diritti umani, anche per quanto riguarda le azioni eseguite nei paesi terzi, in uno spirito di solidarietà tra tutti gli Stati membri e nella consapevolezza della necessità di rispettare le competenze nazionali garantendo una chiara definizione dei compiti.
(3) Il finanziamento dell’Unione a sostegno dello sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe apportare valore aggiunto all’Unione e costituire un segno tangibile della solidarietà e della ripartizione delle responsabilità indispensabili per raccogliere le sfide comuni.
(4) L’esistenza di un quadro comune dovrebbe garantire la necessaria coerenza, semplificazione e attuazione uniforme di tale finanziamento in tutti i settori d’intervento interessati.
(5) È opportuno coordinare l’utilizzo dei fondi in tale settore, al fine di garantire complementarità, efficienza e visibilità e di ottenere sinergie di bilancio.
(6) È opportuno che un quadro comune stabilisca i principi d’intervento e individui le responsabilità degli Stati membri e della Commissione nel garantirne l’applicazione, anche con riguardo alla prevenzione e al rilevamento di irregolarità e frodi.
(7) Tale finanziamento dell’Unione sarebbe più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su una programmazione strategica pluriennale, elaborata da ogni Stato membro in dialogo con la Commissione.
(8) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dai regolamenti specifici quali definiti nel presente regolamento («regolamenti specifici») siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all’Unione sostenute dagli strumenti di assistenza esterna dell’Unione, sia geografici che tematici. In particolare, l’esecuzione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna e la politica estera dell’Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non dovrebbero essere intese a sostenere interventi direttamente orientati allo sviluppo e dovrebbero integrare, ove opportuno, l’aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. È opportuno che sia rispettato il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo enunciato al punto 35 del consenso europeo in materia di sviluppo. È altresì importante far sì che l’attuazione dell’assistenza emergenziale sia coerente e, se del caso, complementare con la politica umanitaria dell’Unione e rispetti i principi umanitari stabiliti dal consenso europeo sull’aiuto umanitario.
(9) L’azione esterna dovrebbe essere coerente, in conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE).
(10) Prima della predisposizione dei programmi pluriennali come strumento per la realizzazione degli obiettivi di tale intervento finanziario dell’Unione, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione instaurino tra loro un dialogo politico per definire una strategia coerente per ogni singolo Stato membro. Una volta concluso il dialogo politico, ciascuno Stato membro dovrebbe sottoporre alla Commissione un programma nazionale che descriva come si intendono realizzare gli obiettivi del pertinente regolamento specifico per il periodo 2014-2020. La Commissione dovrebbe esaminare se il programma nazionale sia coerente con detti obiettivi e con l’esito del dialogo politico. Dovrebbe altresì esaminare se la ripartizione dei fondi dell’Unione tra gli obiettivi sia conforme alla percentuale minima stabilita per obiettivo nel pertinente regolamento specifico. Gli Stati membri dovrebbero poter discostarsi da tali percentuali minime, adducendo in tal caso le ragioni dello scostamento nel rispettivo programma nazionale. Qualora le ragioni addotte dallo Stato membro interessato non fossero ritenute adeguate, la Commissione potrebbe non approvare il programma nazionale. La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo a intervalli regolari sull’esito dei dialoghi strategici, sull’intero processo di programmazione comprendente la predisposizione dei programmi nazionali, prevedendo altresì il rispetto della percentuale minima stabilita per obiettivo nei pertinenti regolamenti specifici quali definiti nel presente regolamento, e sull’esecuzione dei programmi nazionali.
(11) È opportuno che la strategia sia soggetta a revisione intermedia, per garantire un finanziamento appropriato nel periodo 2018-2020.
(12) È auspicabile che gli Stati membri istituiscano, coerentemente con il principio di proporzionalità e la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, partenariati con le autorità ed organismi interessati al fine di elaborare e attuare i rispettivi programmi nazionali durante l’intero periodo pluriennale. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’assenza di conflitti d’interesse tra i partner nelle varie fasi del ciclo di programmazione. È auspicabile altresì che ciascuno Stato membro istituisca un comitato che monitori il programma nazionale e lo assista nella fase di revisione dell’attuazione e dei progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi del programma. Ciascuno Stato membro dovrebbe essere responsabile della definizione delle modalità pratiche per l’istituzione del comitato di sorveglianza.
(13) È opportuno che, fatti salvi i principi comuni fissati nel presente regolamento, l’ammissibilità delle spese nel quadro dei programmi nazionali sia determinata in base al diritto nazionale. Le date iniziali e finali di ammissibilità delle spese dovrebbero essere definite in modo che ai programmi nazionali si applichino regole eque e uniformi.
(14) L’assistenza tecnica dovrebbe consentire agli Stati membri di sostenere l’esecuzione dei programmi nazionali e aiutare i beneficiari a rispettare i loro obblighi e il diritto dell’Unione. Detta assistenza dovrebbe coprire, se del caso, i costi sostenuti dalle autorità competenti nei paesi terzi.
(15) Al fine di garantire un quadro appropriato che permetta di apportare rapidamente l’assistenza emergenziale, è opportuno che il presente regolamento autorizzi il finanziamento di azioni per le quali le spese sono state sostenute prima dell’introduzione della domanda di finanziamento, ma non prima del 1o gennaio 2014, conformemente alla disposizione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) che consente la necessaria flessibilità in casi eccezionali debitamente giustificati. Il finanziamento può costituire il 100 % delle spese ammissibili in casi debitamente giustificati, se ciò è essenziale per l’azione da svolgere, specie qualora il beneficiario sia un’organizzazione internazionale o non governativa. Le azioni finanziate mediante l’assistenza emergenziale dovrebbero derivare direttamente da situazioni di emergenza e non sostituire investimenti a lungo termine degli Stati membri.
(16) È opportuno che le decisioni adottate rilevanti ai fini del contributo a carico del bilancio dell’Unione siano opportunamente documentate per mantenere un’adeguata traccia di audit.
(17) Gli interessi finanziari dell’Unione dovrebbero essere tutelati durante l’intero ciclo di spesa attraverso misure
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