Regulation (EU) No 539/2010 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2010 amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund as regards simplification of certain requirements and as regards certain provisions relating to financial management

Published date24 June 2010
Subject MatterCoordination of structural instruments,economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 158, 24 June 2010
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24.6.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158/1

REGOLAMENTO (UE) N. 539/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) L’attuale crisi economica e finanziaria ha generato grandi sfide per l’Unione. Anche se sono state adottate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l’impatto della crisi finanziaria sull’economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini si avverte ampiamente solo ora. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta aumentando e occorre adottare misure supplementari per attenuare questa pressione mediante la massimizzazione ed ottimizzazione dell’uso dei finanziamenti dell’Unione.
(2) Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell’Unione, di aiutare l’accelerazione degli investimenti negli Stati membri e delle regioni e di aumentare l’impatto dei finanziamenti sull’economia, è necessario semplificare ulteriormente le regole di gestione della politica di coesione.
(3) Tenuto conto delle differenze tra il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione e tra gli obiettivi in relazione alla definizione dell’ambiente, è opportuno, per motivi di uniformità e di coerenza, applicare una soglia unica ai fini della definizione di un grande progetto. Tenuto conto dell’importanza degli investimenti nel settore dell’ambiente, compresi quelli al di sotto della soglia indicata nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire un controllo adeguato di tutti questi investimenti e informare la Commissione nel quadro delle relazioni annuali di attuazione dei programmi operativi.
(4) È inoltre necessario prevedere la possibilità che un grande progetto sia coperto da più di un programma operativo, in modo da consentire l’attuazione di un tale progetto che copra diverse regioni e obiettivi. Ciò è particolarmente pertinente nel caso di investimenti rilevanti a livello nazionale o dell’Unione.
(5) È necessario rendere disponibili gli strumenti di ingegneria finanziaria per le misure a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, prendendo in considerazione l’importanza di queste misure nelle priorità nazionali e dell’Unione.
(6) Al fine di agevolare l’adattamento dei programmi operativi per rispondere all’attuale crisi economica e finanziaria, gli Stati membri dovrebbero fornire un’analisi che giustifichi la revisione di un programma operativo invece di una valutazione.
(7) Conformemente al principio di buona gestione finanziaria e alle regole vigenti a livello nazionale, le entrate generate dalle operazioni dovrebbero essere prese in considerazione al momento del calcolo del contributo pubblico. È necessario semplificare la verifica sulle entrate per allinearla con il ciclo completo di programmazione.
(8) Per ragioni di certezza giuridica, è necessario chiarire che una spesa diviene ammissibile a partire dalla data della presentazione alla Commissione di una richiesta di revisione di un programma operativo solo se essa rientra in una nuova categoria di spese aggiunta al momento della revisione di tale programma operativo.
(9) L’ambito di applicazione delle disposizioni sulla stabilità delle operazioni dovrebbe essere chiarito. È opportuno, in particolare, limitare l’applicazione di tali disposizioni, nella misura in cui riguardano azioni che rientrano nel quadro dell’assistenza fornita dal Fondo sociale europeo (FSE), alle azioni che ricadono nella sfera di applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato con un obbligo di mantenere l’investimento. È inoltre necessario escludere l’applicazione di tali disposizioni a operazioni che, dopo la conclusione, sono sottoposte ad una sostanziale modifica come risultato della cessazione dell’attività produttiva dovuta ad un fallimento.
(10) È necessario chiarire e semplificare le informazioni richieste per il rapporto annuale sull’attuazione finanziaria di un programma operativo. È quindi opportuno allineare le informazioni finanziarie richieste nel rapporto annuale di attuazione di un programma operativo con le informazioni fornite nella dichiarazione di spesa e chiarire la definizione degli indicatori finanziari.
(11) Per semplificare il pagamento degli anticipi ai beneficiari di un aiuto di Stato e per limitare i rischi finanziari associati a tale pagamento, dovrebbe essere ridefinito l’ambito delle garanzie ammissibili.
(12) A causa di circostanze eccezionali e visto l’impatto grave e senza precedenti dell’attuale crisi economica e finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è necessaria una quota supplementare di prefinanziamento per il 2010 per gli Stati membri più gravemente colpiti dalla crisi, al fine di consentire, nel corso dell’attuazione dei programmi, un flusso monetario regolare e facilitare i pagamenti ai beneficiari.
(13) I requisiti per le dichiarazioni di spesa concernenti gli strumenti di ingegneria finanziaria dovrebbero essere semplificati. In particolare, oltre ai costi di gestione anche le commissioni di gestione dovrebbero essere considerati come una spesa ammissibile.
(14) Per motivi di coerenza, è opportuno che gli Stati membri riutilizzino gli importi corretti in un’operazione compresa in una chiusura parziale nel caso di irregolarità individuate dagli stessi Stati membri.
(15) È opportuno prorogare il termine per il calcolo del disimpegno automatico dell’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007, al fine di migliorare l’assorbimento dei fondi impegnati per taluni programmi operativi. Questa flessibilità è necessaria a causa dell’avvio più lento del previsto dei programmi e della loro approvazione tardiva.
(16) Sulla base dell’esperienza, è opportuno applicare la riduzione degli importi soggetti alla regola del disimpegno automatico a concorrenza degli importi relativi a un grande progetto a partire dalla data di presentazione alla Commissione della domanda per un grande progetto che rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento.
(17) Per consentire agli Stati membri di beneficiare delle misure di semplificazione durante tutto il periodo di programmazione e per garantire la parità di trattamento, è necessario applicare taluni emendamenti retroattivamente.
(18) Il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, sul Fondo europeo di sviluppo regionale (3) è stato modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 (4) che introduce le regole di ammissibilità per le spese nel settore dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle energie rinnovabili negli alloggi esistenti in tutti gli Stati membri. È quindi opportuno applicare le modifiche collegate all’efficienza energetica e all’uso delle energie rinnovabili a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 397/2009.
(19) Una volta che sia stata presentata la domanda per un grande progetto che rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento, gli importi coperti da tale domanda dovrebbero essere protetti dal disimpegno automatico. Tale protezione dovrebbe applicarsi a tutte le domande per un grande progetto presentate dall’inizio del periodo di programmazione e retroattivamente, in particolare considerando l’attuale crisi finanziaria.
(20) Poiché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali richiede una risposta rapida per contrastare gli effetti sull’economia nel suo insieme, le altre modifiche dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(21) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (5) dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(22) A causa tra l’altro dei cambiamenti intervenuti nel processo decisionale a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le modifiche previste dal presente regolamento non sono state introdotte in tempo utile per evitare l’applicazione dell’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006
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