Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 12 June 2014 |
Subject Matter | Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios,Libertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 173, 12 de junio de 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 173, 12 giugno 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 173, 12 juin 2014 |
02014R0596 — IT — 01.01.2021 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►B | REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO (UE) 2016/1011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 | L 171 | 1 | 29.6.2016 |
►M2 | REGOLAMENTO (UE) 2016/1033 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2016 | L 175 | 1 | 30.6.2016 |
►M3 | REGOLAMENTO (UE) 2019/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 | L 320 | 1 | 11.12.2019 |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 287, 21.10.2016, pag. 320 (596/2014) |
▼B
REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato), nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;
agli strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
agli strumenti finanziari negoziati su un OTF;
▼C1
agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali.
Il presente regolamento si applica altresì alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, incluso quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010. Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle offerte presentate nell’ambito di un’asta, i requisiti e i divieti del presente regolamento relativi agli ordini di compravendita si applicano a tali offerte.
Gli articoli 12 e 15 si applicano anche:
ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, se un'operazione, ordine di compravendita o condotta ha o è probabile che abbia o è finalizzato ad avere un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 1;
▼B
ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito se un’operazione, ordine di compravendita, offerta o condotta ha o è probabile che abbia un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; e
alla condotta in relazione agli indici di riferimento (benchmark).
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) | «strumento finanziario» : uno strumento finanziario quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE; |
2) | «impresa di investimento» : un’impresa di investimento quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE; |
3) | «ente creditizio» : un ente creditizio quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ); |
4) | «ente finanziario» : un ente finanziario quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013; |
5) | «gestore del mercato» : un gestore del mercato quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE; |
6) | «mercato regolamentato» : un mercato regolamentato quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE; |
7) | «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF» : un sistema multilaterale quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE; |
8) | «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF» : un sistema o meccanismo nell’Unione quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE; |
9) | «prassi di mercato ammessa» : una specifica prassi di mercato ammessa da un’autorità competente conformemente all’articolo 13; |
10) | «sede di negoziazione (trading venue)» : una sede di negoziazione quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE; |
11) | «mercato di crescita per le PMI» : un mercato di crescita per le PMI quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/65/UE; |
12) | «autorità competente» : un’autorità designata conformemente all’articolo 22, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento; |
13) | «persona» : una persona fisica o giuridica; |
14) | «merce» : una merce quale definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione ( 2 ); |
15) | «contratto a pronti su merci» : un contratto per la fornitura di una merce negoziata su un mercato a pronti che viene prontamente consegnata al regolamento dell’operazione e un contratto per la fornitura di un bene che non sia uno strumento finanziario, compreso un contratto a termine con consegna fisica del sottostante; |
16) | «mercato a pronti» : un mercato di merci sul quale le merci sono liquidate in contanti e prontamente consegnate al regolamento dell’operazione e altri mercati non finanziari come i mercati a termine di beni; |
17) | «programma di riacquisto di azioni proprie» : la negoziazione di azioni proprie quale definita negli articoli da 21 a 27 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ); |
18) | «negoziazione algoritmica» : negoziazione algoritmica quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), della direttiva 2014/65/UE; |
19) | «quota di emissione» : una quota di emissione quale definita nell’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE; |
20) | «partecipante al mercato delle quote di emissioni» : chiunque effettua operazioni, incluso l’inoltro di ordini di compravendita, in quote di emissioni, prodotti oggetto d’asta sulla base di tali quote o derivati connessi, e che non usufruisce di un’esenzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma; |
21) | «emittente» : un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all’emittente dello strumento finanziario rappresentato; |
22) | «prodotto energetico all’ingrosso» : prodotto energetico all’ingrosso quale definito nell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1227/2011; |
23) | «autorità nazionale di regolamentazione» : autorità nazionale di regolamentazione quale definita nell’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) n. 1227/2011; |
24) | «strumenti derivati su merci» : strumenti derivati su merci quali definiti nell’articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ); |
25) | «persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo» : una persona, all’interno di un emittente, un partecipante al mercato delle quote di emissioni o altra entità di cui all’articolo 19, paragrafo 10, che sia: a) componente dell’organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera...
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