Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003
| Published date | 29 June 2013 |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 181, 29 giugno 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 181, 29 de junio de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 181, 29 juin 2013 |
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►BREGOLAMENTO (UE) N. 608/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 2013
relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga
il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio
(GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15)
Rettificato da:
►C1 Rettifica, GU L 341 del 27.11.2014, pag. 31 (608/2013)
►C2 Rettifica, GU L 170 del 29.6.2016, pag. 71 (608/2013)
2013R0608 — IT — 29.06.2013 — 000.002 — 1
REGOLAMENTO (UE) N. 608/2013 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 2013
relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle
autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del
Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare
l’articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazio
nali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (
1
),
considerando quanto segue:
(1) Nella risoluzione del 25 settembre 2008 su un piano europeo
globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria il Consiglio
ha chiesto il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità
doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti
di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di
merci che violano tali diritti (
2
).
(2)La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà
intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti, agli
utilizzatori e alle associazioni di produttori nonché ai fabbricanti
e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre, tale commer
cializzazione può ingannare i consumatori e può talvolta compor
tare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto tenere
tali merci per quanto possibile lontano dal mercato dell’Unione e
adottare misure volte a contrastare tale commercializzazione ille
gale, pur senza ostacolare il commercio legittimo.
(3) Il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 ha mostrato che,
alla luce delle evoluzioni economiche, commerciali e legali, era
necessario apportare alcuni miglioramenti al quadro giuridico per
rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte
delle autorità doganali, nonché per garantire l’opportuna certezza
del diritto.
(4) Le autorità doganali dovrebbero essere competenti per far rispet
tare i diritti di proprietà intellettuale in relazione alle merci sog
gette a vigilanza o controllo doganale in conformità della norma
tiva doganale dell’Unione, e per effettuare adeguati controlli su
tali merci al fine di prevenire operazioni non conformi alle leggi
in materia di diritti di proprietà intellettuale. Far rispettare i diritti
di proprietà intellettuale alle frontiere, dove le merci sono o
avrebbero dovuto essere soggette a vigilanza o controllo dogana
le, rappresenta un modo efficace per garantire rapidamente ed
▼B
2013R0608 — IT — 29.06.2013 — 000.002 — 2
(
1
) Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 (non ancora pubblicata
nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 mag
gio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Par
lamento europeo dell’11 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale).
(
2
) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.
efficientemente protezione giuridica al titolare del diritto nonché
agli utilizzatori e alle associazioni di produttori. Se lo svincolo
delle merci è sospeso o le merci sono bloccate dalle autorità
doganali alla frontiera dovrebbe essere avviato un solo procedi
mento legale, mentre dovrebbero essere necessari diversi proce
dimenti distinti per ottenere lo stesso livello di tutela per merci
immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai
dettaglianti. Occorre fare un’eccezione per le merci immesse in
libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particola
re, in quanto tali merci restano soggette a vigilanza doganale
anche se sono state immesse in libera pratica. Il presente regola
mento non dovrebbe applicarsi alle merci trasportate dai passeg
geri nei loro bagagli personali purché tali merci siano destinate
all’uso personale e non esistano indicazioni circa l’esistenza di un
traffico commerciale.
(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non copre alcuni diritti di
proprietà intellettuale e talune violazioni sono escluse dal suo
ambito di applicazione. Per rafforzare la tutela dei diritti di pro
prietà intellettuale si dovrebbe estendere l’intervento doganale ad
altri tipi di violazioni non coperte dal regolamento (CE) n.
1383/2003. È opportuno pertanto che il presente regolamento,
oltre ai diritti già previsti dal regolamento (CE) n. 1383/2003,
includa anche le denominazioni commerciali, nella misura in cui
sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazio
nale, le topografie di prodotti a semiconduttori, nonché i modelli
di utilità e i dispositivi principalmente progettati, prodotti o adat
tati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di
misure tecnologiche.
(6) Le violazioni risultanti dal cosiddetto commercio parallelo ille
gale e dai superamenti dei quantitativi sono escluse dal campo di
applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003. Le merci sog
gette a commercio parallelo illegale, vale a dire le merci che sono
state fabbricate con l’accordo del titolare del diritto ma commer
cializzate per la prima volta nello spazio economico europeo
senza la sua approvazione, e le merci oggetto di superamenti
dei quantitativi, vale a dire le merci la cui fabbricazione è effet
tuata da una persona debitamente autorizzata dal titolare del di
ritto a produrre un certo quantitativo, ma che sono prodotte in
quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare
del diritto, sono fabbricate come merci autentiche, e non è per
tanto opportuno che le autorità doganali concentrino i loro sforzi
su di esse. Il commercio parallelo illegale e i superamenti dei
quantitativi dovrebbero pertanto essere esclusi dal campo di ap
plicazione del regolamento.
(7) È opportuno che gli Stati membri, in cooperazione con la Com
missione, forniscano un’adeguata formazione ai funzionari doga
nali, al fine di garantire la corretta attuazione del presente rego
lamento.
(8) Dopo la sua piena attuazione, il presente regolamento contribuirà
ulteriormente alla creazione di un mercato interno che garantisca
ai titolari dei diritti una protezione più efficace, stimoli la creati
vità e l’innovazione e fornisca ai consumatori prodotti affidabili e
di alta qualità, che dovrebbero a loro volta rafforzare le transa
zioni transfrontaliere tra consumatori, imprese e commercianti.
▼B
2013R0608 — IT — 29.06.2013 — 000.002 — 3
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