Regulation (EU) No 653/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EC) No 1760/2000 as regards electronic identification of bovine animals and labelling of beef

Published date27 June 2014
Subject MatterVeterinary legislation,Beef and veal,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 189, 27 June 2014
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27.6.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 189/33

REGOLAMENTO (UE) n. 653/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l’identificazione elettronica dei bovini e l’etichettatura delle carni bovine

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Nel 1997 il regolamento del Consiglio (CE) n. 820/97 (3) ha rafforzato le norme dell’Unione in materia di identificazione e tracciabilità dei bovini a seguito dell’epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della conseguente maggiore necessità di risalire all’origine e ai movimenti degli animali grazie a marchi auricolari convenzionali.
(2) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini in conformità di tale regolamento.
(3) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini che prevede marchi auricolari applicati a entrambi gli orecchi di ciascun animale, banche dati informatizzate, passaporti per gli animali e registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.
(4) La tracciabilità delle carni bovine fino all’origine attraverso l’identificazione e la registrazione costituisce un presupposto essenziale per l’etichettatura sull’origine lungo tutta la catena alimentare. Le misure in oggetto costituiscono una garanzia di protezione dei consumatori e per la salute pubblica e promuovono la fiducia dei consumatori.
(5) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e, segnatamente, i sistemi di identificazione dei bovini e di etichettatura facoltativa delle carni bovine rientrano fra gli obblighi di informazione di speciale importanza in termini di oneri che implicano per le imprese secondo la comunicazione della Commissione del 22 ottobre 2009 dal titolo «Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’UE — Piani settoriali di riduzione e azioni 2009».
(6) L’uso di sistemi di identificazione elettronica «EID» dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie all’automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell’iscrizione nel registro dell’azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla banca dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l’affidabilità e la precisione del sistema di tracciabilità. L’uso dei sistemi EID rafforzerebbe altresì la gestione di taluni pagamenti diretti per gli agricoltori.
(7) I sistemi EID basati sull’identificazione a radiofrequenza sono notevolmente migliorati negli ultimi dieci anni. Questa tecnologia permette una lettura più rapida e precisa dei codici di identificazione dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che consente una diminuzione dei tempi necessari per rintracciare gli animali o gli alimenti potenzialmente infetti, migliorando l’affidabilità delle banche dati e rafforzando la capacità di reagire rapidamente in caso di epidemie, riducendo i costi della manodopera, sia pure comportando un aumento dei costi per le apparecchiature.
(8) Il presente regolamento è coerente con il fatto che l’EID è già stata introdotta nell’Unione per altre specie animali diverse dai bovini, come nel caso del sistema obbligatorio utilizzato per gli ovini e i caprini.
(9) Alla luce dei progressi tecnologici in materia di sistemi EID, vari Stati membri hanno deciso di avviare, su base volontaria, l’applicazione dell’identificazione elettronica dei bovini. Tali iniziative rischiano di far sì che sistemi diversi vengano sviluppati nei singoli Stati membri e dalle parti interessate. Lo sviluppo di sistemi diversi impedirebbe una successiva armonizzazione delle norme tecniche all’interno dell’Unione. È opportuno garantire che i sistemi EID negli Stati membri siano interoperabili e coerenti con le pertinenti norme ISO o con altre norme tecniche internazionali adottate da organismi di normazione riconosciuti a livello internazionale, a condizione che tali altre norme internazionali siano in grado di garantire, come minimo, un grado più elevato di sicurezza e di prestazioni rispetto alle norme ISO.
(10) La relazione della Commissione del 25 gennaio 2005 circa la possibilità di introdurre l’EID per i bovini ha concluso che era stato dimostrato che l’identificazione per frequenza radio si era sviluppata a tal punto da poter essere già applicata in pratica. Tale relazione ha concluso altresì che il passaggio all’EID dei bovini nell’Unione era altamente auspicabile in quanto, oltre ad altri vantaggi, contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi.
(11) La comunicazione della Commissione del 10 settembre 2008 dal titolo «Piano d’azione per l’attuazione della strategia europea in materia di salute animale» prevede che la Commissione semplifichi gli obblighi di informazione, come i registri delle aziende e i passaporti per gli animali, nel corso dell’introduzione dei sistemi EID.
(12) La comunicazione della Commissione del 19 settembre 2007 dal titolo «Una nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione europea (2007-2013): “Prevenire è meglio che curare” », propone di prendere in considerazione l’ EID dei bovini come possibile miglioramento dell’attuale sistema dell’Unione di identificazione e registrazione inteso a semplificare gli obblighi di informazione (quali registri delle aziende e passaporti per gli animali) e suggerisce di mettere in atto uno scambio elettronico dei passaporti dei bovini. Tale scambio comporterebbe l’introduzione dell’EID con l’inserimento dei dati in tempo reale e potrebbe consentire alle autorità competenti degli Stati membri e alle altre parti interessate notevoli risparmi in termini di costi e impegno, riducendo il carico di lavoro necessario per trasferire i dati dei passaporti degli animali nelle banche dati informatizzate. Il presente regolamento è coerente con tale iniziativa.
(13) Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire ad alcuni obiettivi chiave delle principali strategie dell’Unione, compresa la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, migliorando la crescita economica, la coesione e la competitività.
(14) Alcuni paesi terzi hanno già stabilito norme che permettono di utilizzare tecnologie avanzate di identificazione elettronica. L’Unione dovrebbe stabilire norme analoghe per agevolare gli scambi e accrescere la competitività del settore.
(15) Alla luce degli sviluppi tecnologici per quanto riguarda i nuovi tipi di identificatori elettronici, è opportuno ampliare l’ambito dei mezzi di identificazione previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 per consentirne l’uso di identificatori elettronici come mezzi ufficiali di identificazione. Poiché l’introduzione delle relative disposizioni comporta notevoli investimenti, occorre prevedere un periodo di transizione di cinque anni per concedere agli Stati membri il tempo necessario a prepararsi. Durante tale periodo di transizione, i marchi auricolari convenzionali continueranno a rappresentare l’unico mezzo ufficiale di identificazione dei bovini.
(16) Rendere l’identificazione elettronica obbligatoria in tutta l’Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. È quindi opportuno che, allorquando l’EID diventerà un mezzo ufficiale di identificazione, l’uso di quest’ultimo da parte dei detentori sia volontario. Nell’ambito di tale regime volontario, opterebbero per l’EID i detentori che possono trarne vantaggi economici, mentre dovrebbe essere possibile per gli altri detentori continuare a identificare i loro animali mediante due marchi auricolari convenzionali.
(17) Gli Stati membri hanno sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l’identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, compreso l’impatto sui piccoli produttori, e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore delle carni bovine, lo ritengano appropriato. Nell’ambito dei movimenti commerciali di animali intra-Unione, l’obbligo di identificazione elettronica dei bovini dovrebbe incombere allo Stato membro che ha reso obbligatorio l’uso dell’EID nel suo territorio. Ciò non dovrebbe comportare per tale Stato membro l’obbligo di identificare nuovamente gli animali che sono già stati sottoposti a identificazione elettronica nello Stato membro di spedizione.
(18) Gli animali e le carni che entrano nell’Unione da paesi terzi dovrebbero essere soggetti ai requisiti in materia di identificazione e tracciabilità che forniscono un livello equivalente di protezione.
(19) Quando sono importati nell’Unione animali vivi da paesi terzi, essi dovrebbero essere soggetti, all’arrivo, agli stessi requisiti in materia di identificazione che si applicano agli animali nati nell’Unione.
(20) I due mezzi ufficiali di identificazione utilizzati per un animale dovrebbero recare lo stesso
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